Cassazione Civile, Sentenza n. 13908/2021 del 20/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione per errore di fatto (ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c.), sostenendo che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12074/2018 avesse omesso di esaminare la seconda parte del primo motivo del ricorso per cassazione, relativa alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.: in particolare i ricorrenti deducevano che il primo giudice aveva accertato l'esistenza delle domande amministrative presentate all'INPS e che la Corte d'appello aveva invece ritenuto improponibili le domande giudiziarie per mancata prova dell'esistenza di quelle istanze amministrative. I ricorrenti lamentavano pertanto che la Corte di cassazione non avesse valutato questo profilo, evitando così una decisione favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha richiamato i criteri restrittivi di ammissibilità della revocazione per errore di fatto (errore di percezione o svista su un fatto, emergente dagli atti interni, immediatamente rilevabile e decisivo per la decisione) e ha rilevato che, nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva effettivamente considerato il motivo, interpretandolo come una critica alla decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto assente la condizione di proponibilità per mancanza delle istanze amministrative. La Corte ha distinto l'omessa lettura (ammissibile in revocazione) dall'errata interpretazione/valutazione delle censure (che rientra nell'ambito di sindacabilità ordinaria e degli strumenti tipici di impugnazione, art. 360 c.p.c. n.4). Pertanto l'eventuale carenza argomentativa non costituisce errore revocabile. Spese compensate a carico dei ricorrenti: liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi Euro 200 e accessori di legge; dichiarata altresì la sussistenza dell'obbligo di ulteriore versamento processuale.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Norma sostanziale che reggeva la domanda originaria dei ricorrenti (riconoscimento di benefici). La Corte non entra nel merito dell'accesso al beneficio, ma richiama che l'azione giudiziaria presupponeva l'esistenza di istanze amministrative propedeutiche.
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte ricorda i requisiti restrittivi (errore di percezione o svista su un fatto, emergente dagli atti, immediatamente rilevabile e decisivo).
art. 395 c.p.c., n. 4
Indica uno dei casi di revocazione; la Corte lo interpreta unitamente all'art. 391-bis per delimitare le ipotesi in cui è possibile ottenere la revocazione per errore di fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova: essi sostenevano che la sentenza di primo grado aveva accertato l'esistenza delle domande amministrative (prova), ma la Corte rileva che la disamina della valutazione probatoria è questione di merito/diritto non rientrante nella revocazione per errore di fatto.
art. 115 c.p.c.
Riferito alla valutazione della prova; la Corte evidenzia che contestare la valutazione probatoria o l'interpretazione giuridica è diversa da dimostrare un errore percettivo oggettivo del giudice di legittimità.
art. 360 c.p.c., n. 4
Norma che regolamenta i motivi di cassazione (criterio di sindacabilità degli errori in procedendo). La Corte osserva che le censure dei ricorrenti sono sostanzialmente riconducibili a vizi di interpretazione/applicazione di norme processuali valutabili ai sensi dell'art. 360 n.4 e non a errori di fatto revocabili.
art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. r.p.c.
Norme sul contenuto e forma della motivazione: la Corte ricorda il principio della esposizione concisa delle ragioni della decisione, e che la motivazione può essere sintetica senza che ciò valga come omissione tale da giustificare la revocazione.
art. 74 C.P.A.
Richiamata per la regola della motivazione semplificata applicabile in sede di giurisdizione amministrativa; la Corte usa il parallelismo per giustificare che una motivazione concisa della Corte di legittimità non equivale a omissione revocabile.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 13 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in funzione della udienza; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale e molto restrittivo: ammette soltanto errori di percezione o svista su fatti materiali, emergenti dagli atti e immediatamente verificabili, non le differenti valutazioni giuridiche o probatorie.
- Per ottenere la revocazione per omessa considerazione di un motivo è necessario dimostrare che il giudice di legittimità non abbia proprio letto o esaminato il motivo (omessa lettura), non che abbia semplicemente dato una motivazione ritenuta insufficiente o diversa.
- Gli errori di interpretazione o di applicazione di norme processuali o di valutazione della prova rientrano nella sindacabilità ordinaria (art. 360 c.p.c. e altri rimedi) e non costituiscono, di norma, materialmente un errore revocabile ai sensi dell'art. 391-bis/395 c.p.c.
- Se la decisione di merito si fonda sull'assenza di condizioni di proponibilità (es. mancata produzione di istanze amministrative), ciò può essere rilevato d'ufficio e legittimare il rigetto; per contrastare tale valutazione occorre provare documentalmente che le istanze amministrative erano effettivamente presenti nel fascicolo di grado d'appello.
- In sede di impugnazione occorre documentare in modo preciso e immediatamente verificabile l'errore materiale e la sua incidenza decisiva sull'esito; mere critiche alla completezza della motivazione o alla valutazione probatoria non bastano.
- In caso di revoca respinta, le spese seguono la soccombenza: valutare il rischio economico di un ricorso di revocazione contenente censure di diritto/interpretazione.
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