Cassazione Civile, Sentenza n. 13907/2021 del 20/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla prescrizione di crediti derivanti dall'ultima retribuzione (tre mensilità) a carico del Fondo di garanzia Inps dopo il fallimento del datore di lavoro. Il lavoratore aveva chiesto la riliquidazione per differenze in data 13/12/2004 e, ritenendo sospeso il termine prescrizionale per effetto dell'istruttoria amministrativa, aveva poi proposto ricorso monitorio il 7/7/2006. L'Inps deduceva che la domanda di riliquidazione non attivava la sospensione dei 300 giorni prevista per la procedura amministrativa relativa alla prima liquidazione e che, pertanto, il credito per le differenze si fosse già prescritto prima del ricorso monitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di Giglio. La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la riliquidazione non implica l'obbligo di un nuovo procedimento amministrativo che sospenda il termine annuale di prescrizione; quindi il periodo dei 300 giorni non si applica alla richiesta di integrazione di una prestazione già parzialmente riconosciuta e il termine annuale era già spirato al momento del ricorso monitorio. Le spese del processo sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5
Riferimento al termine annuale di prescrizione per i crediti oggetto della domanda; la Corte valuta l'incidenza della sospensione amministrativa su detto termine
L. n. 533 del 1973, art. 7
Norma richiamata nel quadro della disciplina dei termini amministrativi per la formazione del silenzio e per il procedimento di liquidazione
L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 5 e art. 6
Richiamata in relazione ai termini per il ricorso amministrativo e alla durata complessiva della fase amministrativa (i 300 giorni considerati dalla giurisprudenza)
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47
Norma decadenziale che, secondo la giurisprudenza, non trova applicazione alla riliquidazione di prestazioni già riconosciute in parte nelle vicende anteriori alle modifiche del 2011; quindi per le riliquidazioni opera la prescrizione ordinaria
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)
Disposizione innovativa che avrebbe esteso il termine decadenziale anche alle domande di integrazione; la Corte ricorda che tale novella non si applica ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore e che una pronuncia della Corte costituzionale ha investito la disciplina
Cass. SS.UU. n. 12720 del 2009
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo il quale la riliquidazione di una prestazione solo parzialmente riconosciuta non è sottoposta al termine decadenziale del D.P.R. n. 639/1970 ma alla ordinaria prescrizione
Cass. n. 27465 del 2017
Conferma la natura previdenziale della prestazione a carico del Fondo di garanzia e l'applicazione delle regole sulle domande amministrative previdenziali
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 98
Richiamato nel quadro dei termini amministrativi storicamente previsti per il procedimento e per il ricorso amministrativo
Sentenza Sezioni Unite n. 20866 del 2020
Principio sulla validità della notifica ai fini del decorso dei termini di impugnazione: la notifica deve risultare compiuta nei confronti del procuratore presso il domicilio eletto, pena l'inesistenza dell'effetto acceleratorio del termine breve
Massime di principio
- La riliquidazione di una prestazione previdenziale parzialmente riconosciuta (richiesta di integrazione delle somme pagate) non è soggetta al termine decadenziale del D.P.R. n. 639/1970 ma alla ordinaria prescrizione; non opera dunque la sospensione del termine annuale per effetto della pendenza della fase amministrativa dei 300 giorni.
- Le richieste di differenze su importi già corrisposti non richiedono necessariamente l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo che sospenda i termini; il credito residuo segue le regole della prescrizione ordinaria salvo diversa disposizione temporale espressa e applicabile.
- La normativa introdotta dal 2011 che estende termini decadenziali non si applica automaticamente ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore; occorre verificare la data di instaurazione del giudizio per stabilire quale regime temporale sia applicabile.
- Sul profilo delle notifiche, per far decorrere i termini brevi di impugnazione la notifica della sentenza deve risultare effettuata nei confronti del procuratore presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata; la mera esecuzione della notifica alla parte senza esplicita indicazione del difensore non è sufficiente.
- In situazioni analoghe conviene verificare: a) se la domanda riguarda una prima liquidazione o una riliquidazione/integrazione; b) la data di instaurazione del giudizio rispetto alle modifiche normative; c) la correttezza formale delle notifiche e del domicilio eletto per evitare decadenze o vizi di notifica.
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