Cassazione Civile, Sentenza n. 13911/2021 del 20/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il licenziamento senza preavviso comminato dal Ministero (contestazione disciplinare iniziata nel 2008 per fatti emersi nel 2007) e chiede reintegra e pagamento delle retribuzioni maturate durante la sospensione cautelare. I giudici di merito hanno applicato il rito previsto dalla L. n. 92/2012 (cd. rito Fornero) e hanno ritenuto legittimo il licenziamento sulla base del materiale probatorio (dichiarazioni testimoniali e documenti) e della rilevanza disciplinare delle condotte; hanno inoltre dichiarato improcedibile o inammissibile la domanda sulle retribuzioni cautelari. In Cassazione il Calleris deduce, tra l'altro, la non applicabilità del rito Fornero ai licenziamenti delle pubbliche amministrazioni, la decadenza del Ministero dal diritto di difesa per costituzione tardiva, l'illegittimità della delega di atti istruttori (violazione art. 55 bis d.lgs. n.165/2001), l'omesso esame di documenti decisivi sulla tempestività della contestazione e la fondatezza della domanda sulle retribuzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il rito introdotto dalla L. n. 92/2012 anche ai licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni dopo l'entrata in vigore della legge; ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per difetto di specificità e perche' le censure, in gran parte, chiedevano il riesame del merito o non riproducevano/alle-gavano gli atti necessari in cassazione (violazione degli oneri degli artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.). Sul punto della delega di atti istruttori, la Corte ha confermato che la delega di atti meramente istruttori è ammissibile purché l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) rimanga il dominus e faccia propri gli esiti dell'istruttoria; non è provata una sostitutiva ed esclusiva partecipazione di organi esterni. La Corte ha inoltre rilevato una nullità formale nella notifica del ricorso (indirizzata all'Avvocatura distrettuale invece che all'Avvocatura Generale), ma ha ritenuto la nullità inefficace ai fini della rinnovazione visto l'esito negativo del ricorso. Il ricorso viene quindi respinto; è richiamata la possibile incombenza di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Legge n. 92 del 2012 (cd. Riforma Fornero)
I commi 47 e ss. (in particolare commi 48 e seguenti) disciplinano il rito applicabile alle impugnazioni dei licenziamenti: la Corte afferma la generale applicabilità del rito Fornero anche ai licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni successivamente alla sua entrata in vigore
Legge n. 300 del 1970, art. 18 (Statuto dei Lavoratori)
La tutela reintegratoria ex art. 18 resta rilevante nei rapporti di pubblico impiego privatizzato; tuttavia la disciplina processuale speciale introdotta dalla L. 92/2012 è applicabile per il rito
D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis
"contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento"
La norma definisce compiti dell'UPD; la Corte distingue tra atti istruttori (delegabili) e atti valutativi/decisori (non delegabili): la delega è ammessa per atti istruttori se l'UPD verifica e adotta i risultati
D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 (testo originario, comma 4)
Principi analoghi a quelli dell'art. 55-bis: anche rispetto al procedimento disciplinare iniziato prima delle modifiche, la delega di atti istruttori non invalida il procedimento se il soggetto titolare del potere rimane destinatario e valutatore dell'istruttoria
Codice di procedura civile, art. 360 c.1 nn. 3 e 5
Fondamenti di ricorso per cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ricorda i limiti dell'uso di tali mezzi quando mirano a riesaminare il merito o non rispettano gli oneri di specificità
Codice di procedura civile, artt. 366 n.6 e 369 n.4
Prevedono gli obblighi di specificazione e di allegazione degli atti essenziali in cassazione: la mancata riproduzione e indicazione dei documenti rilevanti determina l'inammissibilità di alcune censure
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato nelle censure processuali relative al contraddittorio e al giusto procedimento; la Corte verifica che non sia stata lesa la difesa
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati dalle censure del ricorrente per profili di tutela giurisdizionale e ragionevole durata; la Corte verifica che i diritti costituzionali non siano stati lesi dalla procedura applicata
Massime di principio
- La disciplina processuale introdotta dalla L. n. 92/2012 (rito Fornero) si applica anche ai licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni successivi alla sua entrata in vigore; chi contesta l'applicabilità deve dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'adozione di un rito diverso
- In materia disciplinare pubblica la delega di atti istruttori è ammessa purché l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) resti il dominus, verifichi e si "faccia proprio" l'esito dell'istruttoria; non sono ammesse deleghe che trasferiscano sostanzialmente la competenza decisionale a soggetti esterni
- In cassazione le censure che chiedono il riesame del merito probatorio o una diversa valutazione delle testimonianze sono inammissibili: la Suprema Corte tutela la correttezza formale e di diritto, non la rinnovazione del giudizio di fatto
- Le doglianze processuali (es. decadenze, preclusioni, tardività delle contestazioni) devono essere specificate e corredate dei documenti essenziali nel ricorso in cassazione (art. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.); la mancata allegazione rende spesso la censura inammissibile
- La notifica viziata di un atto processuale può essere rilevante, ma non sempre impone la rinnovazione se il vizio è formale e il ricorso è comunque infondato; il principio della ragionevole durata del processo può giustificare il rigetto di iniziative istruttorie e formalità non necessarie
- Se la parte non dimostra che dall'erronea adozione del rito sia derivato un concreto limite al diritto di difesa, la sentenza non è nulla per avere il giudice usato un rito diverso da quello previsto
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