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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31718/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole a una società, la quale aveva contestato un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all'anno 2008. L'Ufficio, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Con un unico motivo, articolato in due profili, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse recepito acriticamente le difese della contribuente senza un percorso logico-giuridico adeguato e avesse errato nella distribuzione dell'onere probatorio. Quanto ai maggiori ricavi omessi, l'Agenzia ha dedotto la violazione delle regole di competenza temporale dei componenti reddituali, osservando che non era consentito imputare a un esercizio diverso ricavi e costi in modo discrezionale, specie in materia di appalto e lavori in corso. Quanto ai costi derivanti da fatture asseritamente false, ha lamentato che la CTR avesse ritenuto superati i rilievi del PVC sulla base di documentazione incompleta, pagamenti formalmente regolari e perizie di parte non idonee a dimostrare l'effettiva esecuzione delle opere fatturate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso l'inammissibilità eccepita dalla contribuente, ritenendo chiaramente separabili i profili di censura e non meramente rivalutativa la doglianza. Nel merito, ha affermato che la CTR non si era attenuta ai principi sull'imputazione temporale dei componenti di reddito e, soprattutto, aveva reso una motivazione meramente apparente, al di sotto del minimo costituzionale, non spiegando in modo concreto quali elementi probatori avessero condotto a superare le presunzioni dell'Ufficio né quali contenuti specifici avessero avuto le prove contrarie prodotte dalla società. In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte ha ribadito che l'Ufficio può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e che poi incombe al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficienti regolarità contabile, pagamenti o fatture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali e sostanziali richiamate nel motivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; la sua violazione è stata ravvisata per motivazione meramente apparente.

  • art. 2697 c.c.

    regola la ripartizione dell'onere della prova; la CTR è stata censurata per averne fatto cattiva applicazione in relazione ai ricavi omessi e alle fatture inesistenti.

  • art. 1665, commi 2 e 3, c.c.

    nei contratti di appalto i corrispettivi concorrono al reddito nel periodo in cui i lavori sono ultimati e accettati dal committente, anche tacitamente.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    le passività inesistenti ai fini delle imposte dirette possono essere desunte anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma di coordinamento per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    ai fini IVA le false indicazioni e l'indebita detrazione possono essere accertate anche sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per affermare che, una volta forniti elementi indiziari dall'Ufficio, il contribuente deve offrire prova contraria.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; una motivazione solo apparente integra vizio denunciabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni concrete della decisione.
  • In tema di impugnazione di accertamenti fondati su operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali elementi, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni e della legittimità del costo o della detrazione.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esibizione di fatture o la prova dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la realtà di operazioni contestate come inesistenti, poiché si tratta di dati agevolmente falsificabili.
  • In materia di reddito d'impresa e appalto, il principio di competenza è inderogabile: i ricavi concorrono alla formazione del reddito nel periodo in cui i lavori sono ultimati e accettati dal committente, anche tacitamente, e non in base a una scelta discrezionale del contribuente o alla sola data di fatturazione.
  • Quando il giudice tributario valorizza prove atipiche o di parte, come perizie stragiudiziali, deve spiegare in modo specifico perché le ritenga attendibili e decisive; in difetto, la motivazione è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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