Cassazione Civile, Ordinanza n. 15715/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria ha agito per ottenere l'accertamento dell'infondatezza delle pretese regionali di aumento dei canoni di concessione per derivazione idroelettrica e per la disapplicazione incidentale della delibera regionale che aveva rideterminato i canoni. In primo grado il T.R.A.P. ha accolto solo in parte la domanda, escludendo alcune maggiorazioni del canone ma confermando il resto delle somme richieste per l'anno 2016. In appello, il T.S.A.P. ha rigettato il gravame. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere presunto lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa sulla base del solo carattere procedimentalizzato dell'azione pubblica, con conseguente erroneo riparto dell'onere della prova e motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 11 e 12 della L.R. Toscana n. 80/2015, del principio di legalità ex art. 97 Cost., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la Regione avesse illegittimamente sostituito il metodo di calcolo fissato dalla legge regionale con criteri tratti da un regolamento e da un decreto ministeriale, senza seguire il modello procedimentale previsto per la determinazione dei costi ambientali della risorsa idrica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il T.S.A.P. non ha violato l'art. 2697 c.c.: ha correttamente posto l'onere della prova a carico della parte che vantava la pretesa e, in concreto, ha desunto dalla delibera regionale elementi idonei a ritenere svolta un'attività istruttoria, senza fondare la decisione sulla sola astratta procedimentalizzazione dell'azione amministrativa. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 2729 c.c. e la motivazione è stata ritenuta non apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo meramente assertivo e generico, senza indicare specificamente in che modo le norme invocate sarebbero state violate e senza spiegare il contrasto tra il criterio applicato dalla Regione e il quadro normativo regionale e statale richiamato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In un giudizio di accertamento negativo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sulla parte che la invoca; il giudice può altresì porre a carico dell'attore le circostanze negative contrapposte a quelle ritenute provate per tabulas.
La presunzione non è stata ritenuta fondata sul mero carattere procedimentalizzato dell'azione amministrativa, ma sul contenuto concreto della delibera impugnata e sugli elementi da essa desumibili.
La motivazione non è stata considerata apparente o internamente contraddittoria, poiché il ragionamento decisorio risultava comprensibile e ancorato agli elementi documentali.
artt. 11 e 12 L.R. Toscana n. 80/2015
Richiamati come parametro del modello procedimentale regionale per la determinazione dei canoni e dei costi ambientali della risorsa idrica, ma il motivo che ne deduceva la violazione è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.
art. 119, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
Richiamato quale criterio in materia di analisi economica dell'utilizzo idrico, ma la censura che ne prospettava la violazione non è stata sviluppata in modo specifico.
art. 14, comma 2, regolamento regionale n. 61/R
Citato come fonte del procedimento applicato dalla Regione per la determinazione dei canoni e dei costi ambientali.
art. 97 Cost.
Invocato come principio di legalità dell'azione amministrativa, ma la censura è stata ritenuta non specificamente argomentata.
Richiamato quale canone ermeneutico delle norme; la Corte ha rilevato che non era stata spiegata in concreto la dedotta violazione.
Usato per disporre l'integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo, la parte che vanta la pretesa sostanziale deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; l'attore può essere onerato della prova delle circostanze negative che contrappone agli elementi ritenuti provati documentalmente dalla controparte.
- La prova per presunzioni è legittima quando è ancorata a specifici elementi risultanti dagli atti di causa; non basta contestare in astratto il ricorso a un procedimento amministrativo per escludere che la delibera evidenzi lo svolgimento di un'attività istruttoria.
- Non sussiste vizio di motivazione apparente quando il giudice spiega il percorso logico-giuridico seguito e fonda la decisione su dati documentali, anche se le conclusioni non coincidono con quelle prospettate dalla parte.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se si limita ad affermazioni generiche e astratte, senza indicare in modo puntuale quale passaggio della decisione contrasti con le norme invocate e per quali ragioni concrete.
- In sede di legittimità non è sufficiente affermare che l'amministrazione abbia deviato dal modello legale del procedimento: occorre una specifica dimostrazione del contrasto tra il criterio concretamente adottato e la disciplina normativa applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →