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Legge

L.R. Toscana 80/2015

Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.

Normativa regionaleL.R. Toscana 80/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana pianificazione, autorizzazioni, gestione e sanzioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e costa. Prevede documenti operativi annuali, canoni e procedimenti concessori, vigilanza e sanzioni. Le norme su grandi derivazioni idroelettriche e alcune modifiche/transitori sono efficaci dal 2025 o con limiti temporali specifici.

Difesa del suolo, risorse idriche e tutela della costa in Toscana

Difesa del suolo, risorse idriche e tutela della costa in Toscana

La legge regionale detta la disciplina organica toscana per la salvaguardia del territorio, la gestione delle acque e la difesa della costa. Regola funzioni regionali, strumenti di programmazione annuale, procedimenti concessori, canoni, controlli, sanzioni e alcuni regimi transitori, con efficacia limitata al territorio della Toscana.

Ambito e finalità generali

Il provvedimento mira a tutelare il territorio regionale in coerenza con la normativa statale e comunitaria, perseguendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza delle popolazioni, la riduzione del rischio per la vita e la salute umana, il buon regime delle acque, il riequilibrio della fascia costiera e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Difesa del suolo: funzioni regionali e strumenti di programmazione

La Regione esercita le principali funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, nei limiti delle competenze statali e di altri enti. Tra le funzioni più rilevanti rientrano:

  • approvazione del documento operativo per la difesa del suolo;
  • classificazione delle opere idrauliche;
  • approvazione e omologazione dei progetti di opere idrauliche;
  • progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di determinate opere idrauliche e idrogeologiche;
  • polizia idraulica, pronto intervento e vigilanza di piena;
  • rilascio di autorizzazioni, pareri e concessioni, anche per estrazione di materiale litoide e gestione del demanio idrico;
  • delimitazione e consolidamento degli abitati da consolidare;
  • monitoraggio idrogeologico e idraulico;
  • individuazione del reticolo idrografico e di gestione;
  • analisi della pericolosità idraulica e idrogeologica.

La Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica, e per alcune opere anche dei comuni, mediante convenzione.

Indennità di allagamento e limitazioni proprietarie

Per le opere idrauliche di competenza, le procedure espropriative riguardano anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento di aree non espropriate. Tali limitazioni vanno iscritte nei registri immobiliari. Ai proprietari spetta un indennizzo pari a un terzo dell’indennità espropriativa, incrementabile fino a un ulteriore terzo in funzione della frequenza di allagamento. La Giunta regionale disciplina il calcolo dell’indennità. Non sono inoltre concessi contributi per i danni prodotti nel funzionamento di queste opere.

Documento operativo annuale per la difesa del suolo

La Giunta approva ogni anno, entro il 31 dicembre e con riferimento all’anno successivo, il documento operativo per la difesa del suolo, che può essere adottato per stralci e aggiornato nel corso dell’anno.

Il documento comprende:

  • opere idrauliche e idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione, con cronoprogramma;
  • opere idrogeologiche connesse alla viabilità comunale o provinciale, finanziate anche solo in parte con risorse regionali, con cronoprogramma;
  • opere eventualmente affidate a consorzi di bonifica o comuni;
  • opere idrauliche finanziate e realizzate da privati ai sensi della disciplina specifica;
  • attività di miglioramento delle conoscenze in materia di difesa del suolo;
  • quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione delle opere.

Per le opere connesse alla viabilità comunale, il comune è autorità espropriante. Il documento stabilisce anche le modalità di recupero delle risorse in caso di inadempimento o ritardo di comuni e consorzi di bonifica. Include i piani delle attività di bonifica e le risorse per gli interventi previsti dalla disciplina dei consorzi di bonifica.

Se l’opera richiede varianti urbanistiche, l’approvazione del progetto definitivo in conferenza di servizi vale come variante e come apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con specifiche garanzie partecipative e termini di pubblicazione e osservazioni. Le opere idrauliche e idrogeologiche sono acquisite al demanio regionale; quelle relative alla viabilità comunale o provinciale entrano nel patrimonio dell’ente titolare della strada, salvo le opere idrauliche contestuali.

Opere idrauliche realizzate da privati

La Regione può stipulare convenzioni con privati che realizzino a proprie cure e spese opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Il privato presenta progetto di fattibilità, tempi di completamento e schema dei contratti.

La convenzione disciplina progettazione, omologazione, tempi di esecuzione, approvazione degli appalti, poteri sostitutivi, eventuali penali, disponibilità delle aree, collaudo e consegna dell’opera alla Regione. Le eventuali espropriazioni sono di competenza regionale. Le opere realizzate sono acquisite al demanio regionale, ma se il privato non trasmette la documentazione richiesta entro 30 giorni dal collaudo, la manutenzione resta a suo carico.

In alternativa, la Regione può stipulare convenzioni con privati che finanziano l’opera e la cui realizzazione è eseguita dalla Regione. In tal caso la convenzione disciplina erogazione delle risorse e tempi di progettazione ed esecuzione; la stipula richiede il previo riconoscimento regionale della necessità dell’opera per la difesa del suolo.

Regolamenti, linee guida e canoni per il demanio idrico

La Giunta regionale è tenuta a disciplinare, con regolamenti, le concessioni di utilizzo del demanio idrico e le concessioni di estrazione di materiale litoide, la durata delle concessioni, le garanzie finanziarie, le attività di polizia idraulica, il servizio di piena, la vigilanza sulle opere di seconda categoria e il coordinamento procedurale per pareri, nulla osta e atti di assenso.

Per la determinazione dei canoni del demanio idrico si considerano, tra gli altri, grado di sviluppo territoriale, funzione produttiva o turistica, accessibilità, qualità dei servizi, qualità ambientale, tipo di utilizzo, estensione occupata e maggiori oneri di manutenzione. La Giunta approva anche linee guida per l’esercizio uniforme delle funzioni in materia di difesa del suolo.

Il canone per l’uso del demanio idrico è stabilito con deliberazione della Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e aggiornato annualmente secondo il tasso di inflazione programmata contenuto nella Nadef. L’autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per l’occupazione dell’area demaniale su cui insiste l’opera di presa. Una norma transitoria specifica che questa disciplina del comma 3 dell’articolo 6 ha efficacia dal 1° gennaio 2016.

Vigilanza e sanzioni in materia di difesa del suolo

La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme del r.d. 523/1904, dei regolamenti regionali e dei disciplinari di concessione, nonché applica le sanzioni amministrative previste. Rimangono ferme le competenze degli altri soggetti legittimati all’accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.

Le sanzioni sono così strutturate:

  • uso del demanio idrico senza concessione o violazione di obblighi/divieti: da 300 a 3.000 euro;
  • violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico: da 2.000 a 20.000 euro, salve le sanzioni penali;
  • estrazione di materiale litoide senza titolo o oltre i limiti concessi: sanzione da due a dieci volte il canone dovuto, comunque non inferiore a 10.000 euro.

Gestione delle risorse idriche: funzioni regionali

La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione e controllo in materia di tutela e gestione delle risorse idriche non riservate allo Stato o ad altri enti. In particolare cura:

  • gestione delle acque pubbliche e delle derivazioni;
  • ricerca, estrazione e utilizzo delle acque sotterranee;
  • tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei;
  • polizia delle acque;
  • nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche;
  • rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche;
  • determinazione dei canoni di concessione per l’uso dell’acqua pubblica e introito dei relativi proventi e dell’addizionale regionale.

Regolamenti per l’uso razionale dell’acqua e quadro conoscitivo

Entro 150 giorni la Giunta deve adottare regolamenti per ridurre i consumi idrici, favorire il risparmio, il riuso delle acque reflue, le riserve idriche e gli usi plurimi. I regolamenti disciplinano, tra l’altro:

  • condizioni per rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione;
  • estrazione di acque sotterranee per abbassamento del livello piezometrico;
  • parametri e formule per il calcolo dei canoni e relative riduzioni o maggiorazioni;
  • disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee;
  • misurazione di prelievi e restituzioni e trasmissione dei dati;
  • criteri per le riserve d’acqua;
  • misure per riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate.

Entro il medesimo termine la Giunta approva il quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche, fondato su disponibilità idriche, censimento delle utilizzazioni, fabbisogni attuali e futuri, localizzazione delle risorse, opere e infrastrutture di approvvigionamento e individuazione dei corpi idrici strategici per l’uso potabile. Il quadro conoscitivo integra quello del piano di tutela delle acque.

Fino alla definizione degli indirizzi per il censimento, si applicano i criteri già fissati da atti regionali precedenti.

Canoni di derivazione delle acque pubbliche

I canoni delle derivazioni sono definiti in coerenza con i criteri di efficienza economica e tutela della risorsa, tenendo conto del risparmio idrico, della preservazione del bene pubblico, della vulnerabilità del corpo idrico e dei costi ambientali. Il canone annuo è proporzionale ai quantitativi concessi; per l’uso idroelettrico è calcolato sulla potenza nominale media, salvo la disciplina speciale delle grandi derivazioni idroelettriche.

La Giunta regionale:

  • determina i parametri di riferimento per ciascuna categoria d’uso, escluso l’uso domestico;
  • stabilisce riduzioni e maggiorazioni secondo i casi previsti;
  • definisce decorrenza, modalità di pagamento e riscossione;
  • aggiorna annualmente i canoni in base al TIP contenuto nella Nadef;
  • valuta periodicamente l’impatto sociale, ambientale ed economico dei canoni.

Grandi derivazioni idroelettriche: disciplina speciale dal 2025

Per le grandi derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kW, la legge introduce una disciplina speciale efficace dall’entrata in vigore degli articoli aggiunti nel 2025. Il canone è composto da:

  • una componente fissa, pari a 40 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione, pagata semestralmente;
  • una componente variabile pari al 2,5% dei ricavi normalizzati, calcolata secondo formula definita con deliberazione regionale in coerenza con le linee guida ARERA.

La componente fissa è aggiornata annualmente in base all’indice ISTAT sui prezzi industriali dell’energia elettrica; la variabile è corrisposta a consuntivo nei termini previsti. Il concessionario deve fornire i dati necessari e, se l’impianto è connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, deve installare e mantenere i misuratori e comunicare l’energia prodotta netta. La mancata comunicazione costituisce grave inosservanza.

Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione è inoltre dovuto un canone aggiuntivo di 30 euro per kW, fino al completamento delle procedure di assegnazione. Per il periodo transitorio, i titolari delle concessioni già scadute o in scadenza prima del 31 dicembre 2024 continuano a esercire gli impianti per conto della Regione, comunque non oltre il 27 agosto 2025. Durante tale fase versano anche il canone aggiuntivo e un corrispettivo per l’uso dei beni e delle opere affidate; le modalità di calcolo di quest’ultimo sono demandate a deliberazione della Giunta.

Gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica

La Giunta approva annualmente, entro il 31 gennaio e con riferimento all’anno successivo, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, volto a garantire la distribuzione equilibrata della risorsa disponibile in coerenza con l’autorità di bacino e con il piano di tutela delle acque.

Il documento definisce:

  • aggiornamento del quadro conoscitivo e del censimento delle utilizzazioni;
  • riparto quinquennale della risorsa nei vari usi;
  • eventuale revisione delle utilizzazioni esistenti in caso di deficit tra fabbisogni e disponibilità;
  • programma di interventi per approvvigionamenti plurimi o diversi dal potabile, con cronoprogramma;
  • azioni per fronteggiare crisi idriche e indirizzi per l’emergenza idropotabile;
  • risorse regionali da destinare agli interventi.

Il documento può essere adottato per stralci e aggiornato nel corso dell’anno.

Tutela della costa e degli abitati costieri: funzioni regionali

La Regione esercita le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione, monitoraggio e autorizzazione in materia di tutela della costa e degli abitati costieri. In particolare approva il documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, realizza le opere di difesa, svolge il monitoraggio e rilascia le autorizzazioni ambientali e demaniali necessarie per gli interventi, specie quando coinvolgono più comuni.

La Giunta approva anche linee guida sulle metodologie di rilevamento nel monitoraggio e sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni.

Programmazione costiera e documento operativo annuale

La programmazione regionale definisce obiettivi e finalità per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento alle singole unità fisiografiche e in coerenza con i piani di gestione del rischio alluvioni e di inondazione marina.

La Giunta approva entro il 31 dicembre il documento operativo annuale per l’anno successivo, che include:

  • opere di difesa costiera e degli abitati costieri progettate o realizzate dalla Regione, con cronoprogramma;
  • opere di manutenzione di competenza comunale, direttamente connesse alla gestione del demanio marittimo e finanziate anche in parte dalla Regione;
  • quadro conoscitivo e indirizzi per movimentazione dei sedimenti e ripascimento;
  • attività di miglioramento delle informazioni sullo stato della costa.

Per le manutenzioni comunali si considerano anche gli interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia con quantitativi inferiori a 20 metri cubi per metro lineare e altri interventi di manutenzione del demanio marittimo nel territorio di un solo comune. Il documento può costituire sezione autonoma del documento per la difesa del suolo, essere approvato per stralci e aggiornato nel corso dell’anno. È previsto anche il recupero delle risorse in caso di inadempimento o ritardo dei comuni.

Monitoraggio, sistema informativo e autorizzazioni costiere

La struttura regionale competente effettua il monitoraggio regionale della linea di riva, della morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa, oltre alle attività di monitoraggio connesse alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di competenza.

Il sistema informativo regionale della costa, inserito nel sistema informativo regionale generale, contiene i dati di monitoraggio, il catasto delle opere di difesa, i dati dei ripascimenti autorizzati e le informazioni già in possesso di Regione, province e comuni. I dati sono resi disponibili ai comuni e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Le modalità di rilascio dell’autorizzazione ex articolo 109 del d.lgs. 152/2006 devono coordinare le procedure e valutare la sostenibilità degli effetti dell’intervento sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione regionale. Se gli interventi interessano più comuni, l’autorizzazione ricomprende tutti gli atti di assenso necessari.

Oneri istruttori, semplificazione e collaborazione tra enti

Gli oneri istruttori a carico dei richiedenti sono graduati in funzione della complessità della pratica:

  • da 30 a 100 euro per licenze di attingimento e usi domestici;
  • da 75 a 750 euro per gli altri usi delle acque e per l’uso di aree demaniali.

La Giunta può aggiornare, rideterminare o esentare gli oneri per specifiche categorie o usi. Per le opere regionali, il parere comunale di conformità urbanistica ed edilizia comprende l’eventuale titolo edilizio. La Regione può inoltre stipulare accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici, o avvalersi degli uffici comunali.

Direttive per l’ecosistema toscano nei corsi d’acqua

La Giunta regionale deve emanare direttive per la conservazione e protezione dell’ecosistema toscano nella progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Le direttive possono prevedere attività formative dei consorzi di bonifica in materia di ecologia, botanica, ornitologia e biodiversità. Fino alla loro adozione restano applicabili le precedenti direttive del Consiglio regionale del 1997.

Sovracanoni e abrogazioni

Le funzioni e risorse relative ai sovracanoni idroelettrici già introitate dalle province sono trasferite direttamente ai comuni interessati tramite deliberazione della Giunta regionale.

La legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 è abrogata, salvo la disciplina transitoria che mantiene ancora alcune disposizioni fino all’istituzione delle autorità di bacino distrettuali per i profili espressamente indicati.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

In fase di prima applicazione, rimangono in vigore fino all’adozione dei nuovi regolamenti le discipline regionali previgenti richiamate dalla legge, in quanto compatibili. In particolare:

  • per l’acqua, continuano ad applicarsi i regolamenti regionali del 2015 fino all’approvazione dei nuovi regolamenti attuativi;
  • per la costa, continua ad applicarsi la precedente deliberazione del 2003, come modificata nel 2012, fino al nuovo documento operativo.

Il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica va approvato entro 150 giorni dall’approvazione del quadro conoscitivo.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. Alcune disposizioni successive, in particolare quelle sulle grandi derivazioni idroelettriche, decorrono invece dall’entrata in vigore degli articoli introdotti nel 2025 e prevedono specifici termini al 27 agosto 2025 e al 31 dicembre 2024 per il regime transitorio.

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