Cassazione Civile, Sentenza n. 2068/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sanzione amministrativa di euro 206.875,00 irrogata dal MEF per omissione di dichiarazione all'U.I.C. di trasferimenti di denaro contante in occasione di viaggi transfrontalieri (violazione art. 3 d.l. n.167/1990, conv. l. n.227/1990). L'opponente dedusse l'estinzione dell'obbligo di pagamento perché il decreto ministeriale sarebbe stato emesso oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi (art. 32 d.P.R. 31 marzo 1988, n.148). La Corte d'appello di Trento aveva accolto il motivo ritenendo inidonea a provare la data di ricezione la documentazione prodotta (registro di protocollo e copia della nota U.I.C. con timbro privo di sottoscrizione). Il MEF ha ricorso in Cassazione sostenendo che il registro/protocollo informatico e la documentazione prodotta fanno fede della data di ricezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso del MEF ritenendo che il registro di protocollo (anche in forma di protocollo informatico) faccia fede della data di ricezione fino a querela di falso e che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere inidonea la documentazione prodotta. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – in diversa composizione per nuovo esame, demandando a quella corte anche la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32
«Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'ufficio italiano dei cambi»
Il termine per l'adozione del decreto decorre dalla data di ricezione degli atti da parte dell'U.I.C.; la prova della ricezione è attestata dal registro di protocollo (anche informatico)
d.l. n. 167/1990 conv. l. n. 227/1990, art. 3
Norma sostanziale che impone l'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti di denaro contante; la sua violazione giustifica l'irrogazione della sanzione impugnata
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 50 e 53
Norme sulla documentazione amministrativa e sul protocollo informatico; il protocollo informatico del Ministero fa fede della data di ricezione fino a querela di falso
Codice civile, artt. 2699 e 2700
Principi sulla forza probatoria degli atti pubblici e dei registri: il registro di protocollo di un pubblico ufficio costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fa fede fino a querela di falso
Legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 3
Ha istituito una sezione civile specializzata per le controversie tributarie alla Corte di Cassazione per ragioni organizzative; ciò non altera l'unitarietà della disciplina del giudizio di legittimità né configura una questione di competenza impeditiva del riesame
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (nn. 3 e 4)
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e per nullità della decisione; qui invocato per censurare la valutazione probatoria e l'errore in procedendo della Corte d'appello
Massime di principio
- Il registro di protocollo di un ufficio pubblico, compreso il protocollo informatico, prova la data di ricezione degli atti fino a querela di falso: in caso di contestazione della tempestività di un provvedimento, la copia del protocollo o l'estratto informatico sono normalmente idonei a dimostrare la data di ricezione
- Se l'amministrazione produce estratti di protocollo o documentazione conservata negli archivi centralizzati con timbri o barcode/metadata, il giudice deve riconoscerne la rilevanza probatoria salvo che venga dedotta e provata l'alterazione (querela di falso)
- In controversie sulla prescrizione o sulla tempestività di atti amministrativi è cruciale conservare e produrre immediatamente la documentazione di protocollo (originali, estratti informatici, barcode, timestamp, firme o log di sistema)
- La sezione specializzata della Corte di Cassazione per le materie tributarie ha finalità organizzative e non modifica i principi di unità del giudizio di legittimità: la qualificazione 'tributaria' o meno della causa non esclude l'applicazione uniforme dei principi di diritto della Corte
- Il giudice d'appello non può rimettere in discussione la rilevanza probatoria del protocollo in contrasto con l'orientamento di legittimità: l'errata valutazione può essere censurata in cassazione per violazione delle norme sulla prova documentale
- In contenziosi analoghi, la parte che dubita della veridicità della data di ricezione deve proporre tempestivamente la querela di falso o comunque indicare elementi concreti idonei a mettere in dubbio la fede pubblica del registro di protocollo
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