Cassazione Civile, Sentenza n. 2049/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Curatela contestava il mancato riconoscimento di cinque riserve iscritte in contabilità relative ai lavori di costruzione di banchine nel porto di Marsala (riserve n.1-4 per complessivi € 2.865.866,01 e riserva n.5 relativa alla penale per ritardo, con richiesta di esenzione o riduzione della penale), deducendo inoltre la revocabilità della rinuncia a riserve precedentemente comunicate e la responsabilità dell'Amministrazione per ritardi nel rilascio delle autorizzazioni che avrebbero aumentato i costi o impedito il regolare prosieguo dei lavori; ha chiesto il pagamento delle somme e/o la rettifica del debito dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Curatela, confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva in gran parte respinto le pretese. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, nella disciplina degli appalti pubblici ex R.D. n.350/1895, la rinuncia della riserva da parte dell’appaltatore è irrevocabile dal momento della sua comunicazione alla stazione appaltante; ha ritenuto inefficace la revoca successiva della rinuncia alle riserve n.1 e n.2 (per le 41 pile), ha confermato l'assenza di responsabilità dell'Assessorato per i ritardi nell'iter autorizzativo e ha ritenuto infondate o inammissibili le restanti doglianze della Curatela per carenza di specificità o per mera rivalutazione del merito. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 53, 54, 64, 89, 100, 107, 109
"si avranno come accertati i fatti registrati e l’appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano"
La Corte interpreta il complesso delle norme del R.D. n.350/1895 come un rigoroso regime di decadenze volto a garantire la definitività dei dati contabili a carico dell'appaltatore e la tempestiva verifica della spesa da parte della P.A.; in tale quadro la rinuncia alla riserva, una volta comunicata alla stazione appaltante, produce effetti irrevocabili equipollenti all'omissione della riserva.
R.D. 11 (riguardo alla notifica) cit. r.d. n.1611/1933, art.11
La Corte ha ritenuto infondato il vizio di notifica rilevato: la mancata notifica presso la sede esatta dell'Avvocatura Generale è stata considerata sanata dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale, secondo l'indirizzo di legittimità richiamato (Cass. 12410/2020).
Codice Civile, art. 1236 (remissione del debito / rinuncia)
La Corte applica il principio della remissione come paradigma per la rinuncia del diritto di credito: la rinuncia è atto recettizio che si perfeziona con la comunicazione al destinatario e, da quel momento, produce effetto estintivo e non è revocabile.
Codice Civile, art. 1664 co.2 (indennizzo dell'appaltatore)
La Corte coglie la richiamata norma ma ne nega l'applicazione favorevole alla Curatela in mancanza di prova che il maggior onere derivi da fatti imputabili alla stazione appaltante; la domanda di equo compenso può valere solo se dimostrata la responsabilità dell'amministrazione.
D.P.R. 554/1999 artt. 165 e 174 e D.P.R. 207/2010 artt. 190 e 207 (norme successive in materia di appalti)
La Corte sottolinea che le disposizioni successive hanno sostanzialmente replicato il regime di decadenze del R.D. 350/1895, confermando la ratio della definitezza degli atti contabili e l'intento di tutelare l'interesse pubblico alla verifica tempestiva della spesa.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono essere specifici: molte doglianze della Curatela sono state ritenute inammissibili perché non hanno indicato le norme violate o non hanno confrontato la decisione impugnata con il precetto normativo richiesto dall'art.360.
Codice di Procedura Civile, art. 366 c.p.c. (onere di specificazione dei motivi)
Richiamo alla necessità di specificità: il ricorrente deve indicare le norme violate e spiegare il contrasto; omissioni procedurali e censure meramente di merito sono inammissibili in cassazione.
Codice Civile, art. 1176 co.2 (diligenza nell'esecuzione)
Applicato per affermare che l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare errori progettuali e di rispettare i criteri tecnici; l'esecuzione conforme al progetto non esclude responsabilità se l'appaltatore non ha contestato errori palesi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n.12410/2020; Cass. S.U. n.23745/2020)
Sentenze richiamate a supporto di principi procedurali: (i) la sanatoria della notifica per costituzione del destinatario; (ii) l'onere di specificazione del motivo in cassazione. Sono state usate come precedenti vincolanti per decidere questioni procedurali e di principio.
Massime di principio
- In appalti pubblici disciplinati dal R.D. n.350/1895 (e norme successive) la rinuncia alla riserva da parte dell'appaltatore è efficace e non revocabile dal momento in cui è comunicata alla stazione appaltante; l'appaltatore non può poi riattivare la pretesa rinunciata.
- Il sistema normativo degli appalti prevede rigide decadenze finalizzate alla certezza contabile e alla tutela dell'interesse pubblico: il mancato rispetto delle forme e dei tempi da parte dell'appaltatore comporta la perdita del potere di far valere la riserva.
- La rinuncia di un credito è atto recettizio (art.1236 c.c.): si perfeziona con la comunicazione al destinatario e produce effetti estintivi immediati salvo diversa disponibilità del destinatario.
- L'appaltatore ha l'onere di segnalare tempestivamente al committente errori o carenze progettuali; l'esecuzione fedele del progetto non esime dall'obbligo di controllare la bontà del progetto e di manifestare dissenso se necessario.
- Per farsi riconoscere un equo compenso o danni per ritardi l'appaltatore deve provare che il maggior onere sia imputabile a fatti della stazione appaltante; il mero ritardo dovuto a terzi organi amministrativi non comporta automaticamente responsabilità dell'amministrazione appaltante.
- In sede di cassazione le censure di merito e le richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non correlate a specifiche violazioni di norma: il ricorso deve indicare le norme violate e confrontarle con la motivazione della sentenza impugnata.
- Difetti di notifica possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del destinatario quando risulti che l'atto ha raggiunto il suo scopo (orientamento Cass. 12410/2020), ma è prudente rispettare le formalità di notifica per evitare eccezioni processuali.
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