Cassazione Civile, Sentenza n. 1923/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
COMM 3000 (KPNQ) aveva convenuto Telecom per comportamento discriminatorio e abuso di posizione dominante nella gestione delle procedure di attivazione all'ingrosso (KO e rifiuti di attivazione) nel periodo 2009-2011, chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali. In primo grado il Tribunale di Roma accertò l'abuso (richiamando il provvedimento AGCM A428) e liquidò danni emergenti e lucro cessante; la Corte d'appello ridusse il lucro cessante; Telecom impugnò in Cassazione contestando, tra l'altro, la valutazione sul nesso di causalità, l'onere della prova, la quantificazione del danno (benchmark e AMPU), la rilevanza dei KO lordi/netti e la decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Telecom in tutte le censure proposte. Ha ritenuto inammissibile una produzione documentale aggiuntiva, confermato che i provvedimenti AGCM costituiscono prova privilegiata dell'illecito ma che il danno e il nesso causale devono essere provati dall'attore (anche con presunzioni e valutazioni probabilistiche), dichiarato non viziata la motivazione della Corte d'appello in ordine a nesso causale e danno, ritenuto ammissibile l'utilizzo dei KO lordi quale indice del maggior aggravio procedurale subito dagli OLO, giudicata legittima la scelta del benchmark comparativo (mercato UK) e la metodologia di quantificazione adottata; inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sul dies a quo della prescrizione (tenuto conto della percezione concreta del danno e della necessità dei dati comparativi). Conseguenza: rigetto del ricorso; conferma della condanna in favore di COMM 3000 (con importo del lucro cessante rideterminato in appello) e condanna di Telecom al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, legge n. 287/1990
I provvedimenti dell'AGCM costituiscono prova privilegiata della sussistenza del comportamento anticoncorrenziale e della posizione dominante, ma non esonerano l'attore dall'onere di provare il danno e il nesso di causalità.
art. 102 TFUE
Il divieto di abuso di posizione dominante rilevante anche nel giudizio nazionale; l'accertamento amministrativo/giudiziale dell'abuso può essere utilizzato come prova privilegiata nel giudizio di risarcimento.
art. 2043 c.c.
Fondamento della responsabilità aquiliana: il risarcimento del danno richiede la prova della colpa o dolo ove rilevante per la fattispecie risarcitoria; l'antitrust non esclude l'applicazione della regola della responsabilità extracontrattuale.
art. 2600 c.c.
Richiamata dalla Corte territoriale in funzione di una presunzione relativa alla colpa; la Corte di Cassazione osserva che l'illecito antitrust può comportare responsabilità anche senza provare intento anticoncorrenziale, e che la colpa può essere desunta da violazione di doveri di condotta.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Regole sull'onere della prova: spetta al danneggiato provare gli elementi del danno e del nesso causale; tuttavia il giudice può avvalersi di presunzioni e valutazioni tecniche se adeguatamente motivate.
artt. 2935 e 2947 c.c.
Norme sulla prescrizione e sul dies a quo: per danni a lunga latenza (come quelli antitrust) il termine decorre da quando il danneggiato ha avuto, con ordinaria diligenza, conoscenza del danno e della sua ingiustizia; il dies a quo può essere l'avvio dell'istruttoria AGCM ma la decorrenza va valutata caso per caso in relazione alla percezione concreta del danno.
art. 112 c.p.c.
Principio secondo cui la sentenza deve decidere tutte le questioni proposte dalle parti; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia deciso adeguatamente sulle questioni rilevanti di nesso causale e danno.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta effettiva e intellegibile.
art. 360 c.p.c. (n. 5)
Regola sull'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha respinto la censura perché il ricorrente non ha indicato i fatti storici e le fonti documentali richieste dalla giurisprudenza per configurare il vizio.
d.lgs. n. 259/2003, artt. 47 e 49
Norme regolamentari del settore TLC richiamate dalla ricorrente per sostenere la legittimità dei KO; la Corte ha osservato che le procedure impiegate da Telecom non risultavano imposte dalla regolazione e potevano integrare comportamento discriminatorio.
Provvedimento AGCM A428 del 9 maggio 2013
provvedimento A428 del 9 maggio 2013
L'AGCM aveva accertato condotte discriminatorie di Telecom (numero elevato di KO e diverse procedure di delivery interno/esterno); tale accertamento ha rilievo probatorio significativo e ha costituito il punto di partenza per la valutazione del danno nel giudizio civile.
Massime di principio
- Un provvedimento AGCM che accerta abuso di posizione dominante ha valore probatorio privilegiato nel processo civile, ma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il danno e il nesso di causalità; questi ultimi possono essere provati anche con presunzioni e valutazioni probabilistiche adeguatamente motivate.
- Il nesso causale nel risarcimento antitrust può essere accertato attraverso ragionamenti presuntivi e indici statistici (es. tassi di KO), purché il giudice esponga le ragioni logiche che collegano la condotta accertata al pregiudizio economico.
- I KO lordi (tutti i rifiuti/ostacoli procedurali), oltre ai KO netti (rifiuti definitivi), possono essere utili per dimostrare un aggravio del processo di attivazione e la conseguente minore capacità concorrenziale degli OLO; non è necessario che ciascun KO sia provato come ingiustificato se il quadro strutturale discrimina sistematicamente.
- Per la quantificazione del danno è possibile l'uso di benchmark e scenari controfattuali anche tratti da mercati diversi, purché il confronto sia ragionevolmente fondato e la metodologia sia spiegata dal giudice; la valutazione metodologica è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione limitatamente a profili di legittimità.
- Il dies a quo della prescrizione per danni antitrust non è rigidamente fisso: può decorrere dalla pubblicazione del provvedimento AGCM, dall'avvio dell'istruttoria o da altro momento in cui il danneggiato, con ordinaria diligenza, abbia avuto conoscenza del danno e della sua ingiustizia; la valutazione è caso per caso.
- In cassazione le doglianze devono essere specifiche: chi impugna per omesso esame di fatti decisivi deve indicare i fatti storici, i documenti e la sede processuale in cui sono stati prodotti, pena l'inammissibilità della censura.
- La prova del margine di profitto unitario (AMPU) e degli elementi contabili può fondarsi su stime del c.t.u. e su documentazione certificata (anche interna alla parte) se ritenute attendibili e non confutate specificamente dalla controparte.
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