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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01489/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Quattro dirigenti medici avevano ottenuto giudizio di appello sfavorevole su una domanda con cui chiedevano l’accertamento del diritto al conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c), CCNL dirigenza medica 6 giugno 2000, con conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive. La controversia nasceva dal fatto che, al raggiungimento del primo quinquennio di servizio e a seguito di valutazione positiva del Collegio tecnico, era stato loro riconosciuto solo un esito di idoneità, senza effettivo conferimento dell’incarico di maggiore livello. Le ricorrenti sostenevano: 1) che la Corte d’appello non avesse esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello avversario ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; 2) che, per legge e contratto collettivo, la valutazione positiva al termine del quinquennio comportasse automaticamente il diritto all’attribuzione dell’incarico di maggiore portata e al correlato trattamento economico, senza discrezionalità dell’amministrazione né necessità che l’incarico fosse già previsto nell’atto aziendale; 3) che le voci retributive rivendicate non fossero soggette al blocco stipendiale del D.L. 78/2010 perché collegate al carattere esclusivo del rapporto e alla maturazione di esperienza professionale, oppure comunque a un evento straordinario della dinamica retributiva. L’ente resistente propose anche ricorso incidentale, lamentando l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibile il primo motivo e infondati il secondo e il terzo. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non era stato trascritto il ricorso in appello, documento necessario per valutare l’asserita inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; inoltre, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni di rito. Il secondo motivo è stato respinto perché, in tema di dirigenza medica, il conferimento degli incarichi dopo il quinquennio con valutazione positiva non è automatico, ma dipende da posti disponibili, copertura finanziaria e selezione secondo le regole contrattuali e organizzative dell’ente. Il terzo motivo è stato respinto perché l’indennità di esclusività non integra un evento straordinario della dinamica retributiva ed è quindi soggetta al blocco stipendiale; la Corte ha ribadito l’autonomia tra valutazione positiva, indennità di esclusività e conferimento di incarichi dirigenziali. Il ricorso incidentale dell’ente è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, non essendo stata adeguatamente indicata né trascritta la sede processuale in cui la domanda di ripetizione era stata proposta e né la sua tempestività. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte richiama il principio che l’omessa pronuncia è configurabile solo per questioni di merito e non per eccezioni di rito.

  • art. 342 c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità dell’appello richiede un motivo di ricorso specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere specificità e allegazione sufficienti a consentire il controllo diretto degli atti.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato quale norma che impone il deposito degli atti necessari al controllo della censura.

  • art. 15, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 502/1992

    disciplinano gli incarichi della dirigenza medica e l’indennità di esclusività; la Corte ne afferma l’autonomia rispetto al conferimento degli incarichi dirigenziali.

  • art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. n. 502/1992

    richiamato nel secondo motivo in relazione all’assetto organizzativo dell’ente e ai limiti del conferimento degli incarichi.

  • art. 15-quater, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 502/1992

    richiamato nel terzo motivo; la Corte conferma che l’indennità di esclusività è collegata alla valutazione positiva, ma resta soggetta al blocco stipendiale.

  • art. 27 CCNL 6 giugno 2000

    la Corte afferma che il superamento del quinquennio con valutazione positiva non comporta automaticamente l’attribuzione dell’incarico di cui alla lett. c).

  • art. 28 CCNL 8 giugno 2000

    il conferimento degli incarichi richiede scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e di criteri/procedure aziendali.

  • art. 5, comma 5, CCNL 8 giugno 2000

    richiamato nel terzo motivo; la decisione lo considera nel quadro dell’autonomia dell’indennità di esclusività.

  • art. 31 e segg. CCNL 8 giugno 2000

    richiamato nel terzo motivo senza specifica autonoma ratio decisoria nel provvedimento.

  • art. 28, comma 2, CCNL 3 novembre 2005

    richiamato nel terzo motivo nel quadro della disciplina retributiva dei dirigenti medici.

  • art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010

    il blocco stipendiale si applica anche all’indennità di esclusività, che non è qualificabile come evento straordinario della dinamica retributiva.

  • D.L. n. 78/2010

    norma base del blocco delle progressioni stipendiali; la Corte la ritiene applicabile alle voci retributive rivendicate.

  • L. n. 122/2010

    norma di conversione del D.L. n. 78/2010, richiamata per confermare il blocco stipendiale.

  • d.P.R. n. 122/2013

    art. 1, comma 1, lett. a)

    richiamato insieme al D.L. 78/2010 quale ulteriore fonte del blocco stipendiale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 15-ter D.Lgs. n. 165/2001

    citato per ribadire che il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene compatibilmente con risorse finanziarie, numero degli incarichi e assetto aziendale.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato della dirigenza medica, la valutazione positiva del quinquennio non determina di per sé un diritto immediato e automatico al conferimento di un incarico di maggiore livello: il conferimento resta subordinato a disponibilità organizzative, risorse finanziarie e procedure selettive previste dalla normativa e dal contratto collettivo.
  • L’indennità di esclusività e il conferimento di incarichi dirigenziali sono piani distinti: la prima deriva dalla valutazione positiva dell’attività e non si trasforma in una progressione automatica di carriera, né diventa per ciò solo un evento straordinario sottratto al blocco stipendiale.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe un’asserita inammissibilità dell’appello deve essere autosufficiente: occorre indicare e riprodurre gli atti processuali necessari al controllo della doglianza; la mera trascrizione di un atto diverso o una generica allegazione non consentono l’esame diretto degli atti.
  • Il vizio di omessa pronuncia riguarda le questioni di merito e non le eccezioni pregiudiziali di rito; una doglianza formulata in questi termini è quindi inammissibile se diretta a contestare il mancato esame di un’eccezione processuale.
  • La domanda di restituzione delle somme eseguite in forza della sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ma va proposta tempestivamente nella sede processuale corretta e deve essere specificamente localizzata e trascritta nel successivo ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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