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Sentenza

Sentenza del 15/07/2024 n. 19363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per il 2013 l’Agenzia delle entrate aveva accertato a B.B. un reddito non dichiarato di 5.056.248 euro, qualificato come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR. L’importo derivava dalla vendita per 6.500.000 euro di un dipinto di Monet acquistato per 1.443.752 euro. Il contribuente sosteneva che la cessione fosse una dismissione patrimoniale compiuta da collezionista privato, anche in vista del rinnovo della collezione, e non un’attività speculativa imponibile. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia da parte della CTR, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 67 TUIR. Ha contestato che l’intermediazione di una casa d’aste, l’esposizione dell’opera e le altre operazioni del collezionista dimostrassero un intento speculativo, sottolineando anche i sette anni trascorsi tra acquisto e vendita. Ha inoltre sostenuto che le operazioni fossero compatibili con la gestione e il rinnovamento di una collezione privata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione dell’art. 67 TUIR: la CTR aveva applicato correttamente la distinzione tra mercante d’arte, speculatore occasionale e collezionista. Ha dichiarato inammissibili le contestazioni che, pur formulate come errori di diritto, miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: la CTR aveva fondato la qualificazione speculativa non solo sulla casa d’aste e sull’esposizione, ma anche sulla rilevante plusvalenza e sulle numerose operazioni analoghe compiute negli anni, senza per questo ravvisare un’attività abituale di commercio. Tali indizi potevano fondare una presunzione dell’intento speculativo, secondo gli artt. 2727 e 2729 c.c., e la motivazione superava il minimo costituzionale. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR e la tassazione della plusvalenza come reddito diverso. A.A. è stata condannata a pagare all’Agenzia 12.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lett. i), TUIR

    lo speculatore occasionale potrà generare i redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. i), TUIR, non trovando però assoggettamento ai fini IVA per mancanza del requisito dell'abitualità; il collezionista, invece, non sarà soggetto ad alcuna imposizione.

    La vendita di opere da parte di un privato può generare redditi diversi quando, valutate le circostanze concrete, il venditore agisce da speculatore occasionale, acquistando con intento di conseguire un utile. Il collezionista che acquista per finalità culturali e senza intento di rivendere realizzando una plusvalenza non è invece assoggettato a imposizione.

  • Artt. 55 ss. TUIR

    per il mercante d'arte, si è in presenza di redditi d'impresa ex artt. 55 ss. TUIR

    L’attività del mercante d’arte, esercitata professionalmente e abitualmente con finalità di profitto, produce reddito d’impresa; la distinzione rispetto alla speculazione occasionale dipende, tra l’altro, dall’abitualità dell’attività.

  • Art. 4 del D.P.R. 633/1972

    per il mercante d'arte, si è in presenza di redditi d'impresa ex artt. 55 ss. TUIR e di passività a fini IVA come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972

    Nel quadro richiamato dalla Corte, il commercio professionale e abituale di opere d’arte comporta anche rilevanza ai fini IVA secondo la disposizione citata; la speculazione occasionale non è invece assoggettata a IVA per mancanza dell’abitualità.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    La valutazione del giudice di merito poggia, pertanto, su un quadro di elementi indiziari in grado di fondare la prova presuntiva secondo i canoni degli artt. 2727 e 2729 c.c., unico meccanismo probatorio, del resto, utilizzabile per accertare l'intento speculativo.

    L’intento speculativo può essere accertato attraverso presunzioni fondate su una pluralità di indizi. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto rilevanti, valutati complessivamente, l’entità della plusvalenza e il numero delle operazioni analoghe, oltre agli altri elementi considerati dalla CTR.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito; non può quindi essere usata per sostituire agli indizi valutati dalla CTR una diversa lettura della vicenda.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La vendita di un’opera d’arte da parte di un collezionista privato non è automaticamente imponibile né automaticamente esclusa da imposizione: occorre distinguere tra collezionista, speculatore occasionale e mercante d’arte in base alle circostanze concrete.
  • La qualificazione può fondarsi su una valutazione complessiva dello scopo dell’acquisto, del numero e della frequenza delle transazioni, della durata del possesso, delle attività svolte per valorizzare o facilitare la vendita e delle ragioni dell’alienazione. Nessun singolo elemento, come l’uso di una casa d’aste o il lungo periodo tra acquisto e vendita, è necessariamente decisivo da solo.
  • Il collezionista che acquista per finalità estetiche, culturali o di incremento della raccolta, senza intento speculativo, non è soggetto a imposizione sulla cessione secondo il principio applicato. Se invece emerge un acquisto (anche solo in parte) finalizzato a rivendere con profitto, la vendita può integrare speculazione occasionale e produrre redditi diversi, pur in assenza di abitualità.
  • La ripetizione e la molteplicità delle operazioni possono costituire indizi di un intento speculativo anche quando non bastino a dimostrare l’abitualità necessaria per qualificare il soggetto come mercante d’arte. L’assenza di abitualità non esclude quindi, da sola, l’imponibilità della singola operazione.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova ponderazione degli indizi e delle prove presentando la contestazione come violazione di legge, se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri giuridici e motivato in modo adeguato.

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