Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2024 n. 19385 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un’intimazione relativa a cartelle e a due avvisi di accertamento, dei quali A.A. contestava la mancata notifica e, quindi, la legittimità della riscossione. In primo grado la CTP di Pistoia aveva dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle annullate o ricomprese nello stralcio previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, e accolto il ricorso sugli avvisi per difetto di prova della notifica; aveva ritenuto che Ade-R dovesse chiamare in causa l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999. In appello, Ade-R ha contestato tale impostazione, sostenendo di avere tempestivamente chiesto l’autorizzazione giudiziale alla chiamata e producendo documenti sulla notifica. La CTR ha annullato la decisione e rinviato alla CTP perché integrasse il contraddittorio. A.A. ha quindi ricorso per cassazione: col primo motivo ha contestato la gestione della chiamata del terzo e la rimessione al primo grado, nonché la produzione documentale in appello; col secondo ha dedotto la prescrizione dei crediti, quinquennale per i tributi periodici e per le sanzioni, anziché decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha chiarito che la chiamata prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, intesa come mera comunicazione della lite all’ente creditore, può avvenire senza autorizzazione e con qualunque modalità; distinta da essa è la chiamata processuale del terzo, che l’agente della riscossione può chiedere secondo gli artt. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 e 269 c.p.c., formulando l’istanza con la costituzione in giudizio e ottenendo l’autorizzazione del giudice. La CTP aveva erroneamente rifiutato di esaminare l’istanza ritenendo non necessaria l’autorizzazione. La CTR, però, aveva a sua volta errato nel rinviare la causa al primo grado: non essendovi litisconsorzio necessario e non ricorrendo un’ipotesi tassativa di rimessione, doveva decidere l’appello nel merito. La produzione di documenti in appello era inoltre consentita dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso la questione di prescrizione né accertato definitivamente la regolarità della notifica degli avvisi.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (per la quale non occorre l’autorizzazione del giudice) è espressione di una facoltà riconosciuta all’Agente della riscossione al fine di rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell’atto al medesimo imputabili, anche mediante la produzione di documentazione di cui l’agente della riscossione può non essere in possesso.

    La comunicazione della lite all’ente creditore, finalizzata a consentirne l’intervento volontario e a preservare l’agente della riscossione dalle conseguenze della controversia, è una prerogativa sostanziale distinta dalla chiamata processuale del terzo e non richiede autorizzazione giudiziale.

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Di conseguenza, l’agente della riscossione che prescelga tale ultima forma di coinvolgimento dell’ente creditore deve formulare l’apposita istanza al giudice con l’atto di costituzione da depositarsi, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

    Quando l’agente della riscossione sceglie di chiamare processualmente l’ente creditore nel giudizio tributario, deve chiedere l’autorizzazione del giudice con l’atto di costituzione, rispettando il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Il giudice non può respingere o ignorare una richiesta rituale sulla base dell’erronea convinzione che l’autorizzazione non sia necessaria.

  • Art. 269 c.p.c.

    L’esercizio di tale facoltà processuale del convenuto di chiamare un terzo in causa nell’ambito di un giudizio già instaurato deve dunque rispettare le cadenze e le modalità previste dall’art. 269 c.p.c., che richiedono la preventiva autorizzazione del giudice.

    La chiamata processuale del terzo è soggetta alle forme e alle scansioni previste dal codice di procedura civile, compresa la preventiva autorizzazione del giudice.

  • Art. 106 c.p.c.

    Poiché la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore deve essere ricondotta al paradigma dell’art. 106 c.p.c., la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d’impugnazione, sicché il giudice può certamente rigettare la richiesta (perché, ad esempio, ritiene non rispettate le forme previste dall’art. 269 c.p.c. o perché considera i vizi prospettati come non attinenti agli atti impositivi presupposti dalla cartella di pagamento o dall’avviso di intimazione, per il quale valgono le medesime considerazioni); tuttavia, non può rifiutarsi di decidere sulla chiamata in causa avanzata ritualmente con l’atto di costituzione in giudizio, ritenendo non necessaria l’autorizzazione giudiziale, perché ciò si risolverebbe in una erronea interpretazione e applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come appunto è accaduto nel caso di specie.

    La chiamata del terzo è una facoltà processuale soggetta alla valutazione discrezionale del giudice; il diniego è normalmente insindacabile in impugnazione, ma il giudice deve decidere l’istanza e non può sottrarsi alla valutazione applicando erroneamente le regole processuali.

  • Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La rimessione della causa alla Commissione provinciale è infatti prevista dall’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito.

    Il rinvio al giudice tributario di primo grado è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge. La mancanza dell’ente creditore nel giudizio non impone la rimessione, poiché tra ente impositore e agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    tanto più che l’Ade-R aveva provveduto a produrre in sede di appello proprio la documentazione relativa alla regolare notifica degli atti impositivi, avvalendosi di una facoltà riconosciutale dalla giurisprudenza di questa Corte (secondo cui, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado

    Nel processo tributario è consentita la produzione in appello di documenti probatori anche se già esistenti durante il primo grado; la produzione della documentazione sulla notifica non era dunque preclusa per il solo fatto di essere avvenuta in appello.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione: tra i due non sussiste litisconsorzio necessario.
  • La comunicazione della lite all’ente creditore ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 va distinta dalla sua chiamata processuale come terzo. La prima non richiede autorizzazione; la seconda, se richiesta dall’agente della riscossione, deve rispettare le forme processuali e ottenere l’autorizzazione del giudice.
  • Il giudice può negare l’autorizzazione alla chiamata processuale del terzo nell’ambito della propria valutazione discrezionale, ma deve pronunciarsi sull’istanza rituale e non può rifiutarla per un’errata interpretazione delle norme processuali.
  • In appello, la rimessione al primo grado è consentita soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge. Se tali ipotesi non ricorrono, il giudice d’appello che riforma la decisione deve trattare e decidere la causa nel merito.
  • Nel processo tributario, la documentazione può essere prodotta in appello anche se preesistente al giudizio di primo grado; ciò non determina, da solo, una violazione delle regole processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.