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Sentenza

Sentenza del 15/07/2024 n. 19428 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento IRES per il 2008, notificato il 2 maggio 2012 e recante due rilievi per complessivi 169.480 euro. La società ha impugnato la decisione della CTR Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Milano. In Cassazione ha proposto sei motivi: i primi due contestavano il recupero di 3.511,16 euro per perdite su crediti, sostenendo che l'inesigibilità fosse provata da cambiali protestate e lamentando omesso esame e violazione di legge; i motivi dal terzo al sesto riguardavano il disconoscimento, nel 2008, dell'utilizzo di perdite provenienti da annualità precedenti, in particolare dal 2006, la motivazione della CTR, la legittimità dell'accertamento relativo al 2006, la deducibilità dei costi per autovetture asseritamente acquistate e poi cedute in leasing e la dedotta doppia imposizione. La società sosteneva inoltre di essere stata vittima di una frode.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme, poiché la contribuente non aveva indicato differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; il secondo è stato rigettato perché la critica non contrastava specificamente la ragione della decisione e non risultava provata la produzione delle cambiali protestate, né la frode allegata. I motivi dal terzo al sesto, per le parti ammissibili, sono stati rigettati: nel giudizio relativo al 2008 non si poteva decidere la legittimità dell'accertamento per il 2006, ancora oggetto di separato giudizio; la CTR poteva adeguarsi alla decisione non definitiva relativa all'annualità pregiudicante, mentre la società avrebbe potuto chiedere la sospensione del giudizio. Le contestazioni sui costi delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e sulla doppia imposizione sono state ritenute infondate o inammissibili per difetto di allegazione e prova. La Grafinda è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall' art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell' art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, la censura per omesso esame di un fatto è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle rispettive ragioni fattuali.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall' art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell' art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all' art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo, in caso di doppia conforme, richiede di confrontare le motivazioni fattuali delle due decisioni e dimostrarne la diversità.

  • Art. 337, comma 2, c.p.c.

    in tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l' art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione -senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale

    Se la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non definitiva, il giudice della causa dipendente può tenerne conto oppure sospendere discrezionalmente il processo; l'impugnazione della sentenza non impone di per sé la sospensione.

  • Art. 295 c.p.c.

    in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell' art. 295 c.p.c.

    La pregiudizialità tecnica e una sentenza non ancora passata in giudicato non rendono, di regola, obbligatoria la sospensione ex art. 295 c.p.c., salvo una specifica previsione normativa.

  • Art. 297 c.p.c.

    la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell' art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.)

    Se il processo dipendente è stato sospeso, può essere presentata istanza per la sua prosecuzione secondo la disposizione richiamata.

  • Art. 336, comma 2, c.p.c.

    applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell' art. 336, secondo comma, c.p.c.

    La riforma della decisione sulla causa pregiudicante può incidere sugli effetti della decisione resa nella causa dipendente, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La norma individua il contributo unificato di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di decisioni conformi in primo e secondo grado, chi denuncia in Cassazione l'omesso esame di un fatto deve spiegare puntualmente in cosa differiscono le ricostruzioni fattuali dei due giudici; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La deducibilità fiscale di perdite su crediti richiede prova concreta dell'inesigibilità. La mera affermazione che cambiali siano state protestate non basta se non si dimostra che i documenti sono stati prodotti o si indica dove e quando sono stati depositati.
  • La non contestazione non può essere invocata quando l'Amministrazione abbia contestato complessivamente gli elementi addotti a sostegno della pretesa del contribuente; chi invoca un fatto decisivo deve comunque allegarlo e provarlo in modo specifico.
  • Un giudizio relativo a un'annualità d'imposta non consente di ottenere la decisione sulla legittimità dell'accertamento relativo a un'altra annualità, oggetto di un distinto processo. Se l'esito della seconda causa può incidere sulla prima, può essere chiesta la sospensione; la sospensione non è automaticamente obbligatoria quando la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non definitiva.
  • Per sostenere la deducibilità di costi riferiti a operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, occorre allegare e provare l'effettiva esistenza delle operazioni e dei costi. Analogamente, una censura di doppia imposizione fondata su acquisti, possesso o locazioni deve essere supportata da fatti e prove, non da mere affermazioni.

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