Sentenza del 15/07/2024 n. 19343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Areaesse, proprietaria di quattro uffici con box a V, chiedeva per gli anni d’imposta 2011-2012 la disapplicazione del regime delle società non operative previsto dall’art. 30 della legge n. 724/1994. Deduceva perdite negli esercizi 2009, 2010 e 2011 perché gli immobili, liberati dalla conduttrice nel 2008, erano rimasti sfitti nonostante i tentativi di riaffittarli tramite agenzie, e furono venduti solo nel 2012. L’Agenzia aveva negato l’interpello. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP di Napoli e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della CTR, l’Agenzia ha impugnato la decisione in cassazione per due ragioni: l’asserita non impugnabilità autonoma del diniego di interpello e l’insufficienza della prova di circostanze oggettive e straordinarie che avessero impedito di conseguire i ricavi minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il diniego dell’interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, era autonomamente impugnabile perché comunicava una posizione dell’Amministrazione su uno specifico rapporto tributario ed era idoneo a incidere sulla condotta dichiarativa della società. La disciplina successiva che esclude l’impugnabilità di altre risposte agli interpelli non opera retroattivamente e non esclude questa tipologia di diniego. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, già apprezzati concordemente dai giudici di merito, e non denunciava un vizio di motivazione scrutinabile in cassazione. La sentenza della CTR resta quindi ferma. L’Agenzia è stata condannata a pagare ad Areaesse le spese di cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori dovuti; escluso l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talché quest'ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973
Il diniego dell’interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile quando comunica al contribuente la posizione dell’Amministrazione su una pretesa tributaria individuata, pur non figurando espressamente nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria
La tassatività dell’elenco degli atti impugnabili non impedisce di impugnare atti ulteriori se rendono conoscibile una pretesa tributaria specifica.
la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a insorgere contro un atto che non era meramente consultivo, ma che aveva una sua lesività, in quanto idoneo ad incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi.
Sussiste l’interesse ad agire contro il diniego disapplicativo quando l’atto, pur non vincolando il contribuente, è idoneo a incidere sulle sue scelte in materia di dichiarazione dei redditi.
Secondo la ricorrente Agenzia delle entrate, la società contribuente non avrebbe adempiuto all'onere di provare la presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi o di proventi minimi tali da superare il "test" previsto dal legislatore
La disapplicazione del regime delle società non operative presuppone la prova di situazioni oggettive e straordinarie che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o proventi minimi. In questa causa, tuttavia, la Cassazione non ha riesaminato nel merito tale prova: ha dichiarato inammissibile la censura dell’Agenzia perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha qualificato così il secondo motivo, dichiarandolo inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
nei cui confronti non sussistono, però, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per porre a carico dell’Agenzia un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Un diniego di interpello disapplicativo relativo a norme antielusive può essere impugnato autonomamente quando esprime una posizione dell’Amministrazione su uno specifico rapporto tributario e può incidere sulle scelte dichiarative del contribuente; non è sufficiente obiettare che non compare nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Le disposizioni successive che dichiarano non impugnabili determinate risposte agli interpelli non si applicano retroattivamente, se la legge non attribuisce loro efficacia retroattiva; inoltre, la pronuncia distingue tali risposte dal diniego di disapplicazione antielusiva qui esaminato.
- Per ottenere la disapplicazione del regime delle società non operative occorre dimostrare circostanze oggettive e straordinarie che abbiano reso impossibile raggiungere i ricavi minimi. La decisione in esame non stabilisce quali prove siano sufficienti in assoluto, perché la Cassazione non ha rivalutato il merito della prova.
- In cassazione non si può trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutare documenti e fatti già esaminati dai giudici di merito; una contestazione del genere è inammissibile, salvo che sia formulata e sussista uno specifico vizio di motivazione ammissibile.
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