Sentenza del 15/07/2024 n. 19409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi relativi alle annualità 2006/2007 e 2007/2008: alla società erano stati contestati costi non deducibili o inesistenti e ricavi non dichiarati; ad A.A. era stato imputato, come socio di società a ristretta base, il maggior reddito derivante dalla presunta distribuzione degli utili extracontabili. In Cassazione A.A. ha contestato la motivazione e la prova dell’accertamento societario, la presunzione di distribuzione degli utili e la ripartizione dell’onere probatorio, l’applicabilità dell’accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e l’omessa pronuncia sulle sanzioni, lamentando anche la mancanza di motivazione e di colpevolezza. La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 7 gennaio 2013; la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello contro l’improcedibilità dei ricorsi societari perché A.A. non era socio al momento dell’estinzione e aveva riconosciuto B.B. quale successore processuale. La CTR aveva invece esaminato il ricorso personale di A.A., riconoscendo la tassazione dei maggiori utili nella misura del 40 per cento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo, il secondo e il quarto motivo, relativi all’accertamento della società, sono stati dichiarati inammissibili: gli avvisi societari erano stati regolarmente notificati e impugnati, ma erano divenuti definitivi dopo che l’appello di A.A. quale asserito successore processuale era stato dichiarato inammissibile, statuizione non impugnata in Cassazione. Non era necessaria la sospensione del giudizio sul socio, perché i ricorsi societari e personali erano riuniti nello stesso giudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base, tanto più al socio unico; il contribuente poteva provare che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti, ma non risulta averlo fatto. Il quinto motivo sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile perché l’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata specificamente come violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Restano quindi ferme le statuizioni della CTR, compresa la tassazione al 40 per cento dei maggiori utili imputati al socio. A.A. è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 295 c.p.c.; art. 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel caso di specie, invece, i ricorsi contro i due accertamenti - nei confronti della società e del socio - erano stati sin dal primo grado riuniti in un unico giudizio, sicché, pur mantenendo i due procedimenti la loro autonomia, non si imponeva alcuna sospensione del giudizio instaurato dal socio.
La sospensione necessaria del giudizio sul reddito del socio, in attesa della decisione sull’accertamento societario, è richiesta quando i giudizi sono pendenti separatamente. Se i ricorsi sono riuniti nello stesso giudizio, non occorre sospendere quello del socio.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente - che nella specie non risulta essersene avvalso - di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili.
La ristretta base partecipativa può costituire il fatto noto da cui presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, anche senza rapporti di parentela e, a maggior ragione, quando vi è un socio unico. Il socio può vincere la presunzione dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti; la mera allegazione di perdite contabili non basta.
Art. 112 c.p.c.; art. 360, n. 4, c.p.c.
l'omessa pronuncia su una domanda, un'eccezione o un'istanza ritualmente introdotte in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, ovverosia della violazione dell' art. 112 c.p.c., in relazione all' art. 360 , n. 4, c.p.c.
Chi denuncia l’omessa pronuncia in Cassazione deve prospettare il vizio come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. Non è sufficiente sostenere che la motivazione sia mancante o insufficiente.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il socio di una società a ristretta base può contestare nel proprio giudizio i fatti dell’accertamento societario solo se il relativo avviso non è stato regolarmente notificato alla società; se l’atto è stato notificato e diviene definitivo, il socio non può riaprire le contestazioni che spettavano alla società.
- In presenza di utili extracontabili accertati a una società con pochi soci, può presumersi la loro distribuzione ai soci. Il socio può superare la presunzione provando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti; la mera indicazione di perdite risultanti dai bilanci non è sufficiente.
- La sospensione del giudizio sul reddito del socio in attesa della definizione dell’accertamento societario è necessaria se i due giudizi sono separati; non lo è quando i ricorsi sono riuniti nello stesso giudizio.
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione va denunciata in Cassazione indicando specificamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; una censura formulata soltanto come difetto o insufficienza della motivazione è inammissibile.
- Per impugnare gli atti di una società estinta come successore processuale occorre essere legittimati in tale qualità al momento rilevante; una pronuncia d’inammissibilità non impugnata può determinare la definitività degli avvisi societari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19343 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19357 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19363 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19379 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19385 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19428 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →