Sentenza del 15/07/2024 n. 19379 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per imposte dirette, IVA e IRAP, recuperando a tassazione costi relativi a fatture della ditta Duemme Assistenze di E.E., considerata evasore totale: 10.800 euro per il 2007 e 19.800 euro per il 2008. Le fatture descrivevano le prestazioni in modo generico e i compensi risultavano pagati in contanti, mentre l’IVA era stata versata con bonifico. La società contestava la decisione della C.t.r. su tre profili: violazione delle regole sulla deducibilità e sull’onere probatorio, nonché motivazione apparente; errata individuazione dell’oggetto della controversia, che a suo dire riguardava l’esistenza delle spese e non la loro inerenza; e mancata prova, da parte dell’Ufficio, dell’inesistenza delle prestazioni.
La decisione
La C.t.p. di Treviso aveva accolto i ricorsi riuniti della società e dei soci; la C.t.r. del Veneto, con sentenza n. 1005/06/2015 depositata l’8 maggio 2015, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, riconoscendo deducibili soltanto 2.160 euro per il 2007 e 3.960 euro per il 2008, al netto dell’IVA. La Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono infondati, poiché la controversia riguardava i requisiti di certezza e inerenza e la C.t.r. aveva spiegato adeguatamente perché la documentazione non provasse i costi; il terzo è inammissibile, perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia 2.300 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.
La deduzione richiede che il contribuente dimostri l’effettività del costo e la sua inerenza all’attività, con documenti idonei a chiarire importo, ragione e coerenza economica. La sola registrazione contabile o la fattura con descrizione generica non bastano.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
La sentenza è nulla per carenza di motivazione solo quando l’omissione o la concisione impediscono di comprendere la questione decisa e le ragioni del dispositivo. Nel caso concreto, la motivazione della C.t.r. consentiva di ricostruire chiaramente il ragionamento.
Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario.
Le regole del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione compatibili si applicano anche al processo tributario in forza del rinvio previsto dalla norma.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Chi deduce costi d’impresa deve poter documentare non soltanto che la spesa è stata contabilizzata, ma anche che è effettiva, inerente e coerente con l’attività. Descrizioni vaghe in fattura, in assenza di riscontri ulteriori, possono giustificare il disconoscimento.
- La valutazione del quadro probatorio spetta ai giudici di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione dei fatti e delle prove limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa; occorre denunciare un effettivo errore di diritto o un vizio processuale ammissibile.
- Una motivazione non è apparente solo perché concisa o sfavorevole: è sufficiente che renda comprensibili la questione affrontata e il percorso logico seguito per decidere.
- Quando la contestazione riguarda la prova dei requisiti di deducibilità, il contribuente deve confrontarsi con la concreta ragione del recupero e produrre elementi documentali adeguati; la mera contestazione dell’onere probatorio dell’Ufficio non sostituisce la prova richiesta per la deduzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19343 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19357 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19363 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19385 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19409 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2024Sentenza del 15/07/2024 n. 19428 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →