Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2003, presentata da una società poi estinta e successivamente sollecitata dal medesimo soggetto che agiva in proprio e quale ex liquidatore. L'Ufficio aveva comunicato la sospensione del rimborso per verifica dei presupposti. Il ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto e, in appello, contestava la tesi della CTR che aveva qualificato come autonomamente impugnabile la comunicazione di sospensione del 2004, ritenendo tardiva l'impugnazione e quindi inammissibile il ricorso. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sulla impugnabilità degli atti, sostenendo che la sospensione fosse atto meramente interlocutorio e non impugnabile, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità; 3) violazione delle norme IVA sul rimborso, assumendo che il credito fosse comunque dovuto, in quanto derivante da cessazione dell'attività e assistito da garanzia fideiussoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile per difetto di interesse il terzo. In particolare ha affermato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente, poiché la CTR aveva spiegato che la comunicazione di sospensione del rimborso era stata ritualmente comunicata, aveva natura provvedimentale ed era autonomamente impugnabile entro 60 giorni; da ciò derivava la tardività/inammissibilità del ricorso introduttivo. Ha inoltre ribadito che l'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario si interpreta in modo estensivo, potendo ricomprendere anche atti atipici che incidano sulla sfera patrimoniale del contribuente, come la sospensione del rimborso IVA. Quanto alla doglianza sul diritto sostanziale al rimborso, la Corte l'ha dichiarata inammissibile perché la spettanza del credito dipendeva dalla definitività degli accertamenti ancora pendenti, sicché mancava interesse concreto alla censura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso del credito IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale disciplina del rimborso IVA e della possibile sospensione/verifica dei presupposti e della garanzia.
l'elenco degli atti impugnabili è letto in chiave di categorie di atti e può ricomprendere anche provvedimenti atipici che esprimano una pretesa o un diniego idonei a ledere la sfera del contribuente.
richiamato per il termine di impugnazione degli atti tributari autonomamente impugnabili.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla CTR per affermare la rilevabilità in ogni stato e grado dell'inammissibilità del ricorso introduttivo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente/vizio processuale.
richiamato in relazione all'interesse a impugnare atti idonei a incidere sulla sfera del contribuente.
richiamato come norma che, in combinato con l'art. 19 d.lgs. 546/1992, consente l'impugnazione di taluni atti di sospensione.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dell'Ufficio dai termini di accertamento.
art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dell'Ufficio dai termini di accertamento; la Corte osserva che tali termini non precludono la contestazione del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'elenco degli atti autonomamente impugnabili va letto per categorie funzionali di atti e non in modo meramente nominalistico: è impugnabile anche un atto atipico se contiene una concreta manifestazione di volontà dell'amministrazione idonea a incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del contribuente.
- La comunicazione di sospensione di un rimborso fiscale può essere autonomamente impugnabile quando, per contenuto ed effetti, differisce o condiziona il rimborso e rende attuale l'interesse del contribuente a rimuoverla entro il termine di decadenza previsto per l'impugnazione degli atti tributari.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre il vizio se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, i fatti rilevanti e la ragione giuridica della decisione.
- In sede di legittimità non è censurabile, sotto veste di violazione di legge o motivazione, la rivalutazione del contenuto sostanziale di un atto amministrativo quando la doglianza mira in realtà a contestarne l'interpretazione di merito.
- Nei giudizi sul rimborso di crediti d'imposta, la decadenza dell'amministrazione dai termini di accertamento non impedisce necessariamente di contestare l'esistenza del credito, se la contestazione riguarda l'an debeatur del rimborso e il rapporto non è definitivo.
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