Cassazione Civile, Ordinanza n. 30702/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una ripresa IVA operata per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società, a seguito di rettifica della dichiarazione annuale e di disconoscimento di crediti d'imposta riferiti anche agli anni 2002, 2003 e alla richiesta di rimborso per il 2004. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso della società; la C.T.R. ha poi accolto parzialmente l'appello della contribuente, annullando l'atto per il disconoscimento del credito IVA 2002 e per la maggiore imposta relativa ai crediti disconosciuti 2002-2003, ma confermando il diniego del credito IVA 2004 e rideterminando le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza regionale, ritenuta incomprensibile quanto all'effettivo contenuto della decisione; 2) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente escluso la legittimità del recupero del credito 2002 e aveva ritenuto illegittimo il recupero dell'intero credito non riconosciuto; 3) violazione delle norme sulle sanzioni, per non avere considerato che esse erano state calcolate tenendo conto anche di ulteriori violazioni IVA. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando: 1) violazione degli artt. 56 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la C.T.R. avesse illegittimamente fondato la ripresa sulla sola mancata risposta al questionario e alle richieste dell'Ufficio; 2) violazione delle norme sul divieto di utilizzazione di documenti prodotti tardivamente e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto non valutabili i documenti prodotti in giudizio dopo l'omessa risposta agli inviti dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo dell'Agenzia sulla legittimità dei controlli sul credito 2002 e sul principio secondo cui il disconoscimento del credito d'imposta non può avvenire con la sola cartella di pagamento, ma richiede un avviso di recupero o almeno un avviso bonario. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo dell'Agenzia per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato perché entrambi i motivi erano inammissibili per difetto di specificità: non erano stati trascritti né il contenuto dell'avviso di accertamento né quello dei documenti rilevanti, e non era dimostrato come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente al motivo accolto e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per censurare il preteso vizio motivazionale della sentenza di merito, qualificato come nullità della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere l'inadeguatezza della motivazione della sentenza tributaria regionale.
art. 61, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per dedurre il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione della decisione regionale.
art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma invocata sia per contestare la legittimità della ripresa IVA sia per censurare la base della decisione regionale sul disconoscimento del credito.
art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 417 del 1997
Richiamato dall'Agenzia in tema di sanzioni, insieme al D.Lgs. n. 471 del 1997.
art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato dall'Agenzia per contestare la rideterminazione delle sanzioni effettuata dalla C.T.R.
art. 56, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla contribuente per sostenere l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulla mancata risposta al questionario.
Invocato dalla contribuente per denunciare omessa pronuncia sulla censura relativa ai presupposti dell'accertamento.
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla contribuente per contestare la non valutabilità dei documenti prodotti in giudizio.
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla contribuente in tema di richieste istruttorie dell'Ufficio e conseguenze della mancata risposta.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla contribuente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per la non utilizzabilità dei documenti.
art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte richiama la norma per affermare che l'omessa risposta ai questionari consente l'accertamento induttivo con utilizzo di dati e presunzioni anche semplici.
art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per spiegare che la mancata risposta ai questionari può giustificare l'accertamento induttivo.
art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare la deroga alla possibilità di nuove produzioni documentali in appello quando vi sia stata decadenza nella fase precontenziosa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi privi di specificità per mancata trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla Corte per rilevare che la rideterminazione delle sanzioni da parte della C.T.R. si fondava su una motivazione insufficiente quanto alla maggiorazione applicata.
Massime di principio
- Il mancato invio di questionari o di risposte ai chiarimenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria non preclude all'Ufficio di effettuare controlli e riprese, potendo l'accertamento essere fondato anche su dati e notizie comunque acquisiti e, nei casi previsti, su presunzioni semplici.
- Il disconoscimento di un credito d'imposta non può essere operato mediante la sola cartella di pagamento per il relativo importo: occorre un previo avviso di recupero del credito o, quanto meno, un avviso bonario.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci violazione di legge o vizio processuale è inammissibile se non è specifico, cioè se non trascrive gli atti e i documenti rilevanti e non consente alla Corte di verificare la decisività delle censure.
- La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che attacchi un profilo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione della decisione.
- La mancata risposta agli inviti dell'Ufficio può comportare preclusioni amministrative e processuali sulle produzioni documentali successive, ma non equivale automaticamente a prova della pretesa fiscale, che deve comunque essere sorretta da un adeguato apparato motivazionale e probatorio.
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