Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30702/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una ripresa IVA operata per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società, a seguito di rettifica della dichiarazione annuale e di disconoscimento di crediti d'imposta riferiti anche agli anni 2002, 2003 e alla richiesta di rimborso per il 2004. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso della società; la C.T.R. ha poi accolto parzialmente l'appello della contribuente, annullando l'atto per il disconoscimento del credito IVA 2002 e per la maggiore imposta relativa ai crediti disconosciuti 2002-2003, ma confermando il diniego del credito IVA 2004 e rideterminando le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione della sentenza regionale, ritenuta incomprensibile quanto all'effettivo contenuto della decisione; 2) violazione dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente escluso la legittimità del recupero del credito 2002 e aveva ritenuto illegittimo il recupero dell'intero credito non riconosciuto; 3) violazione delle norme sulle sanzioni, per non avere considerato che esse erano state calcolate tenendo conto anche di ulteriori violazioni IVA. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando: 1) violazione degli artt. 56 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la C.T.R. avesse illegittimamente fondato la ripresa sulla sola mancata risposta al questionario e alle richieste dell'Ufficio; 2) violazione delle norme sul divieto di utilizzazione di documenti prodotti tardivamente e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente ritenuto non valutabili i documenti prodotti in giudizio dopo l'omessa risposta agli inviti dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo dell'Agenzia sulla legittimità dei controlli sul credito 2002 e sul principio secondo cui il disconoscimento del credito d'imposta non può avvenire con la sola cartella di pagamento, ma richiede un avviso di recupero o almeno un avviso bonario. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo dell'Agenzia per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato perché entrambi i motivi erano inammissibili per difetto di specificità: non erano stati trascritti né il contenuto dell'avviso di accertamento né quello dei documenti rilevanti, e non era dimostrato come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente al motivo accolto e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il mancato invio di questionari o di risposte ai chiarimenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria non preclude all'Ufficio di effettuare controlli e riprese, potendo l'accertamento essere fondato anche su dati e notizie comunque acquisiti e, nei casi previsti, su presunzioni semplici.
  • Il disconoscimento di un credito d'imposta non può essere operato mediante la sola cartella di pagamento per il relativo importo: occorre un previo avviso di recupero del credito o, quanto meno, un avviso bonario.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci violazione di legge o vizio processuale è inammissibile se non è specifico, cioè se non trascrive gli atti e i documenti rilevanti e non consente alla Corte di verificare la decisività delle censure.
  • La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che attacchi un profilo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione della decisione.
  • La mancata risposta agli inviti dell'Ufficio può comportare preclusioni amministrative e processuali sulle produzioni documentali successive, ma non equivale automaticamente a prova della pretesa fiscale, che deve comunque essere sorretta da un adeguato apparato motivazionale e probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.