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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29070/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condòmini)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione della delibera assembleare del 28 aprile 2015 con cui un condominio aveva nominato il nuovo amministratore. Un gruppo di proprietari ha chiesto l’annullamento della delibera sostenendo che un altro proprietario, il cui appartamento era stato pignorato, non avrebbe potuto partecipare all’assemblea né esprimere voto perché, prima della data dell’adunanza, il giudice dell’esecuzione aveva nominato un custode dell’immobile, individuato nell’Istituto Vendite Giudiziarie. Secondo i ricorrenti, quel voto era stato determinante per il raggiungimento della maggioranza richiesta per la nomina dell’amministratore. In cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 65, comma 1, e 560, comma 5, c.p.c., sostenendo che la legittimazione a partecipare all’assemblea si sarebbe trasferita al custode, con conseguente invalidità della delibera per il voto espresso dal debitore esecutato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che il condòmino esecutato conserva la qualità di condòmino e, quindi, la legittimazione a partecipare all’assemblea e a votare fino al decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. La nomina del custode dell’immobile pignorato non comporta automaticamente il trasferimento di tali poteri, perché il custode è ausiliario del giudice e può partecipare alle assemblee solo se ciò sia espressamente previsto dalla legge o da specifiche istruzioni del giudice dell’esecuzione. Poiché nel caso concreto non risultava conferito al custode un espresso potere di intervenire all’assemblea né era stato emesso il decreto di trasferimento, la Corte ha confermato la legittimità della partecipazione e del voto del condòmino esecutato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 1, c.p.c.

    il custode opera come ausiliario del giudice e svolge funzioni di conservazione e amministrazione del bene secondo il mandato giudiziale e la legge.

  • art. 560, comma 5, c.p.c.

    l’amministrazione e gestione del bene pignorato spettano al custode previa autorizzazione del giudice; la partecipazione alle assemblee condominiali non è un potere automatico del custode.

  • art. 586 c.p.c.

    la proprietà dell’immobile espropriato passa all’aggiudicatario o assegnatario solo con il decreto di trasferimento; fino a quel momento il debitore mantiene la qualità di proprietario-condòmino.

  • art. 590, comma 2, c.p.c.

    viene richiamato per il coordinamento con l’art. 586 c.p.c. sul trasferimento della proprietà in sede esecutiva.

  • art. 559, comma 2, c.p.c.

    il giudice dell’esecuzione può nominare un custode diverso dal debitore, ma ciò non implica di per sé il trasferimento del diritto di partecipare all’assemblea condominiale.

  • art. 676, comma 1, c.p.c.

    il giudice che nomina il custode stabilisce criteri e limiti dell’amministrazione; il principio è richiamato come generale per le custodie giudiziarie.

  • art. 171 disp. att. c.p.c.

    le autorizzazioni al custode sono date dal giudice dopo aver sentito le parti e gli altri interessati.

  • art. 66, comma 3, disp. att. c.c.

    richiamato solo per distinguere la diversa ipotesi dell’omessa convocazione di un soggetto legittimato, che non coincide con la questione decisa.

  • art. 1136 c.c.

    attribuisce il diritto di partecipare e votare in assemblea ai condòmini, ossia ai proprietari delle unità immobiliari.

  • art. 67, comma 1, disp. att. c.c.

    il condòmino può farsi rappresentare in assemblea da persona munita di delega scritta.

  • art. 67, commi 6 e 7, disp. att. c.c.

    menzionato solo per precisare che esistono speciali regole per usufruttuario e conduttore, non decisive nel caso.

  • art. 10 L. n. 392 del 1978

    richiamato solo incidentalmente per la partecipazione del conduttore alle assemblee nei limiti di legge.

  • art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 15 maggio 2009, n. 80

    la partecipazione alle assemblee condominiali è qualificata come attività straordinaria di custodia dei beni immobili, quindi non automaticamente compresa tra i compiti ordinari del custode.

  • art. 21 L. n. 52 del 2006

    richiamato come base normativa del regolamento sui compensi del custode.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato solo per la notificazione della sentenza d’appello.

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui è stata introdotta la causa in primo grado.

  • artt. 2 e 4 dell’art. 1136 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere che, senza il voto contestato, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza qualificata per la nomina dell’amministratore.

Massime di principio

  • Il condòmino proprietario di un’unità immobiliare pignorata conserva la legittimazione a partecipare all’assemblea condominiale e a votare fino al decreto di trasferimento, perché la qualità di condòmino permane sino al passaggio della proprietà.
  • La nomina del custode dell’immobile pignorato non comporta, di per sé, il trasferimento al custode del diritto di partecipare alle assemblee condominiali: tale potere sussiste solo se previsto dalla legge o specificamente attribuito dal giudice dell’esecuzione.
  • Le funzioni del custode giudiziario sono quelle derivanti dalla legge e dal provvedimento di nomina; gli atti ulteriori, come la partecipazione alle assemblee, richiedono un espresso conferimento di potere.
  • In materia di impugnazione di delibere condominiali, il vizio non può essere fondato sulla sola esistenza di un pignoramento dell’immobile se il soggetto votante conserva ancora la qualità di proprietario-condòmino.
  • La partecipazione alle assemblee condominiali da parte del custode dell’immobile pignorato è attività straordinaria e non rientra automaticamente nella normale amministrazione del bene custodito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiCondominioEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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