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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26502/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di rimborso di un credito IVA formatosi in ambito concorsuale a seguito di nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972, poi ceduto a una società cessionaria che ne aveva chiesto il rimborso all’Erario. L’Agenzia sosteneva che il credito fosse inesistente, perché riferito a IVA mai effettivamente versata dal soggetto cedente, e quindi non rimborsabile; inoltre contestava la lettura della CTR secondo cui vi sarebbe stata un’illegittima compensazione tra debiti IVA anteriori al fallimento e credito sorto in corso di procedura. La cessionaria, in via incidentale, deduceva vizi di omessa pronuncia e violazione di legge, sostenendo che il giudice d’appello non avesse adeguatamente considerato sia l’omesso versamento dell’IVA sia il tema della compensabilità tra credito e debito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, assorbendo il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale della società cessionaria. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto l’originario ricorso della contribuente. Ha quindi confermato il diniego di rimborso del credito IVA. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 26 e 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La nota di variazione non può fondare il rimborso di un credito IVA se l’imposta originaria non è mai stata versata all’Erario e se il credito risulta quindi inesistente.

  • art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’iscrizione a ruolo del debito IVA è richiamata come conseguenza del mancato versamento dell’imposta.

  • art. 56 l.fall.

    Richiamato dalla parte resistente in tema di compensazione tra crediti e debiti nel contesto fallimentare.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dalla parte resistente a sostegno della questione di compensabilità; la Corte esclude che l’Ufficio abbia operato una compensazione, avendo invece contestato l’esistenza stessa del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte resistente; la Corte reputa inammissibile la revisione in cassazione di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la valutazione probatoria; la Corte osserva che la censura mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo principale in tema di pretesa motivazione contraddittoria; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato sia nel motivo principale sia in quello incidentale; non incide sull’esito finale, essendo le questioni risolte sul piano della sussistenza del credito e dell’accertamento di fatto.

  • art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno dei vizi procedimentali dedotti.

  • art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di rimborso IVA; la Corte nega comunque il diritto al rimborso per inesistenza del credito.

  • art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel ricorso incidentale insieme alle altre norme IVA e fallimentari.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il rimborso di un credito IVA derivante da nota di variazione presuppone che l’IVA originaria sia stata effettivamente versata; in mancanza di tale versamento, il credito non può considerarsi sorto ai fini del rimborso.
  • In materia concorsuale, la nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 va riferita al fatto genetico dell’operazione originaria: se l’operazione è anteriore al fallimento, il relativo profilo fiscale non può essere artificialmente scisso in un credito sorto solo in procedura e in un debito anteriore.
  • Se l’Ufficio contesta l’esistenza del credito fiscale, non si è in presenza di una compensazione tra crediti e debiti, ma di una negazione del presupposto stesso del rimborso.
  • In sede di legittimità non è consentito sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito attraverso censure formalmente processuali o di violazione di legge quando, in realtà, si mira a una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La domanda di rimborso IVA può essere respinta quando il pericolo di pregiudizio per l’Erario non sia stato eliminato e la pretesa riguardi un’imposta mai incassata dal soggetto cedente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento del passivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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