Cassazione Civile, Ordinanza n. 34750/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA, collegandoli all’antieconomicità e alla pretesa abusività di una complessa operazione immobiliare: acquisto di immobili abitativi con agevolazioni fiscali, costituzione di una nuova società riferibile al medesimo centro di interessi e successiva rivendita alla newco a prezzo ritenuto incongruo, con riflessi anche sul valore delle rimanenze per gli anni 2007-2010. La contribuente impugnava l’atto e otteneva accoglimento in primo grado; in appello la decisione era parzialmente riformata, con accoglimento dell’appello incidentale della contribuente sul tema della motivazione relativa alle rimanenze. In cassazione l’amministrazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 109 TUIR per omessa considerazione del giudicato esterno formatosi sul valore delle rimanenze, derivante da precedente sentenza definitiva che, pur pronunciandosi solo sulle sanzioni, avrebbe cristallizzato per il 2007 il valore delle rimanenze in euro 520.000. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità della rettifica delle rimanenze operata dall’Ufficio, fondata sulla rettifica effettuata nell’anno precedente e poi riproposta negli anni successivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse trascurato di considerare come premessa vincolante il giudicato esterno formatosi sul valore iniziale delle rimanenze, pari a euro 520.000, valore che doveva essere assunto come base di partenza per le valutazioni sui successivi periodi d’imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Emilia Romagna, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al vincolo del giudicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come norma che impone di prendere atto del giudicato esterno formatosi su un punto decisivo del rapporto fiscale, rendendolo non più controversibile nel successivo giudizio.
È richiamato con riferimento alla corretta imputazione e valutazione delle rimanenze nei periodi d’imposta successivi, da svolgere partendo dal valore coperto da giudicato.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
È indicato come base normativa del recupero fiscale effettuato dall’Ufficio.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
È indicato come ulteriore base del potere di accertamento esercitato dall’amministrazione finanziaria.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato quale disposizione posta a fondamento della rettifica ai fini IVA.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
È evocato sia per il profilo dell’imputazione fiscale delle rimanenze sia per la censura sulla loro rettifica operata dall’Ufficio.
Massime di principio
- Il giudicato esterno su un punto decisivo del rapporto tributario vincola il giudice del successivo giudizio e deve essere assunto come premessa intangibile delle ulteriori valutazioni.
- Quando un precedente giudicato ha cristallizzato il valore iniziale di una posta di bilancio, il giudice tributario deve verificare gli effetti di tale valore sui periodi successivi, indicando in modo puntuale gli elementi sopravvenuti idonei a modificarlo.
- È censurabile la decisione di merito che ignori il vincolo derivante da una sentenza definitiva e ometta di confrontarsi con la base fattuale e giuridica già stabilita in via irrevocabile.
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