Cassazione Civile, Ordinanza n. 05187/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di una dipendente, all'epoca in servizio presso l'Agenzia del Territorio, a una procedura selettiva per lo sviluppo economico 2010/2012 all'interno dell'area funzionale II, da F3 a F4. La graduatoria fu approvata il 15 aprile 2013, ma nel frattempo la lavoratrice era andata in pensione il 30 marzo 2012 e l'Amministrazione, ormai confluita nell'Agenzia delle Entrate, la escluse dalla graduatoria pur essendo collocata in posizione utile. In primo grado e in appello la domanda di accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria fu respinta. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto sei motivi: omessa pronuncia e omessa motivazione sull'illegittimità del provvedimento di esclusione; violazione della disciplina legale e contrattuale sulle progressioni economiche; violazione dei CCNL e del CCNI applicabili; violazione di norme sui requisiti e sulla condizione giuridica dell'attribuzione del beneficio; insufficiente motivazione; violazione di principi di buona fede, correttezza e delle norme costituzionali e contrattuali che regolano le progressioni economiche. La difesa erariale ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha innanzitutto escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei numerosissimi e indeterminati potenziali controinteressati, ritenendo inammissibile la richiesta di notifica per pubblicazione perché priva dell'indicazione nominativa dei destinatari e comunque inutile, dato che un eventuale intervento di tali soggetti non avrebbe apportato un vantaggio concreto in presenza della sopravvenuta evoluzione della disciplina collettiva. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva già esaminato e deciso la questione sostanziale del diritto della ricorrente a restare in graduatoria; non vi era quindi un'omissione di pronuncia autonoma sul provvedimento di esclusione, essendo quella questione la stessa del diritto rivendicato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo erronea l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla disciplina contrattuale delle progressioni economiche: il passaggio di fascia all'interno della medesima area è finalizzato in modo concorrente a funzioni corrispettive, premiali e incentivanti, e non può essere subordinato al requisito ulteriore, non previsto, della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria. La retroattività dal 1° gennaio e la struttura della procedura mostrano che la progressione remunera e valorizza anche risultati già conseguiti, neutralizzando i tempi tecnici della selezione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, con il principio di diritto secondo cui il diritto alla progressione economica spetta, per il periodo in cui rimangono in servizio, anche ai lavoratori che abbiano presentato domanda e posseduto i requisiti per l'utile inserimento in graduatoria, pur se posti in quiescenza nelle more dell'approvazione della graduatoria.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come parametro dell'omessa pronuncia
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio motivazionale e di contenuto della sentenza
richiamato nel quinto motivo in tema di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
norma che delega la disciplina contrattuale delle progressioni economiche all'interno della stessa area secondo selettività e valorizzazione di capacità, esperienza, qualità e risultati
richiamato come disciplina delle progressioni economiche e della loro selettività
artt. 22, 82, 83, 84, 85 CCNL 2004 Agenzie Fiscali
regolano gli sviluppi economici all'interno delle aree, la loro cadenza, il finanziamento con il fondo e i criteri selettivi
art. 5 CCNL 10 aprile 2008
integra la disciplina collettiva, precisando che l'esperienza professionale non coincide con la mera anzianità ma valorizza capacità e conoscenze effettive
art. 16, punto 5, CCNI
richiamato per la decorrenza della nuova posizione economica e la permanenza minima nella fascia
artt. 1355, 1362, 1366, 1371, 1418, 1325 c.c.
richiamati nel motivo relativo alla disciplina contrattuale e alla qualificazione delle condizioni di attribuzione del beneficio
artt. 1175, 1374, 1375, 1366 c.c.
richiamati a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione e interpretazione del rapporto
art. 97, comma 3, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del pubblico impiego e alla selettività
art. 51 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso senza specifica autonoma rilevanza nella decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
richiamato per il principio di economia processuale e di direzione del processo
richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per la gestione del processo in modo non dispersivo
richiamato per il principio del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alle garanzie di difesa
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato per il giusto processo e la ragionevole durata
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati per il canone convenzionale di ragionevole durata e tutela effettiva
Massime di principio
- Nella selezione per lo sviluppo economico all'interno della stessa area del pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina collettiva va interpretata tenendo conto congiuntamente delle funzioni corrispettiva, premiale e incentivante del passaggio di fascia; non è consentito isolare la sola finalità incentivante per introdurre un requisito ulteriore non previsto, quale la permanenza in servizio fino all'approvazione della graduatoria.
- Quando la progressione economica è prevista con decorrenza retroattiva e collegata a criteri selettivi fondati su risultati già conseguiti, il diritto del dipendente non può essere condizionato a un evento aleatorio estraneo alla selezione, come il tempo di conclusione della procedura.
- L'interpretazione della contrattazione collettiva in materia di progressioni interne deve evitare letture che vanifichino la funzione premiale della procedura rispetto a chi abbia già maturato i requisiti e sia collocato utilmente in graduatoria.
- In cassazione, la denuncia di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso la questione sostanziale dedotta, ancorché non separandola in capi autonomi di motivazione.
- La mancata notifica del ricorso a un numero indeterminato di potenziali controinteressati non impone integrazione del contraddittorio se il ricorso è inammissibile o comunque non idoneo a produrre un vantaggio concreto per i soggetti pretermessi, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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