Cassazione Civile, Ordinanza n. 06367/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva rivalutato al 1 gennaio 2005 la partecipazione detenuta in una società, versando l'imposta sostitutiva in più rate. Dopo una scissione societaria e successive operazioni straordinarie, aveva effettuato una seconda rivalutazione al 1 gennaio 2008 della partecipazione nella società risultante, versando l'imposta sostitutiva in unica soluzione. Ha quindi chiesto il rimborso delle somme già pagate per la prima rivalutazione e ha impugnato sia il diniego tacito di rimborso sia la cartella relativa alla terza rata ancora dovuta, sostenendo che la seconda rivalutazione riguardasse sostanzialmente lo stesso bene già affrancato, con conseguente divieto di doppia imposizione. Ha inoltre dedotto che la domanda di rimborso fosse stata proposta e che non fosse necessaria la produzione dell'originale in giudizio. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 5 e 7 l. n. 448/2001, art. 2 d.l. n. 282/2002, art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e art. 163 T.U.I.R., assumendo il diritto al rimborso dell'imposta già versata per la prima rivalutazione e l'illegittimità del pagamento della terza rata, invocando il principio del divieto di doppia imposizione e il principio di uguaglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in caso di seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle residue, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta già versata per la prima rivalutazione, ma solo nei limiti di quanto effettivamente dovuto e versato in relazione alla nuova determinazione di valore, e ciò anche per le fattispecie anteriori alla disciplina del 2011. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione non censurata in cassazione, che non era stata provata l'identità sostanziale tra l'oggetto della prima e della seconda rivalutazione, tenuto conto della scissione, della diversa struttura societaria e delle ulteriori operazioni straordinarie che avevano inciso sul patrimonio. Mancando la dimostrazione che la seconda rivalutazione avesse avuto ad oggetto la medesima partecipazione già affrancata, è stato escluso il diritto al rimborso e confermata la debenza della rata contestata. Il contribuente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. 28 dicembre 2001, n. 448
disciplina la rivalutazione delle partecipazioni societarie e il pagamento dell'imposta sostitutiva; la possibilità di rimborso delle somme già versate è ammessa solo nei limiti della nuova rivalutazione e del divieto di doppia imposizione.
art. 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448
richiamato insieme all'art. 5 come base della disciplina agevolativa della rivalutazione delle partecipazioni.
art. 2 d.l. 24 dicembre 2002, n. 282
richiamato come norma collegata al regime di affrancamento/rivalutazione delle partecipazioni.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sul rimborso delle imposte versate; il rimborso dell'imposta sostitutiva può essere domandato entro i limiti risultanti dalla nuova rivalutazione.
invocato dal ricorrente quale espressione del divieto di doppia imposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di rivalutazione di partecipazioni societarie, se il contribuente aderisce a una seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residue, può ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata per la prima rivalutazione solo nei limiti dell'importo effettivamente dovuto e pagato in relazione alla nuova rivalutazione.
- Il diritto al rimborso presuppone che sia provata l'identità sostanziale tra il bene o la partecipazione già affrancata e quella oggetto della successiva rivalutazione; in mancanza di tale prova, il rimborso deve essere escluso.
- Il divieto di doppia imposizione opera come criterio di lettura della disciplina delle rivalutazioni, ma non consente di rimettere in discussione la scelta originaria di affrancamento né di superare l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla diversità dell'oggetto delle due rivalutazioni.
- In cassazione non è censurabile, se non nei limiti propri del vizio dedotto, l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la mancanza di prova dell'identità della partecipazione rivalutata.
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