Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06367/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva rivalutato al 1 gennaio 2005 la partecipazione detenuta in una società, versando l'imposta sostitutiva in più rate. Dopo una scissione societaria e successive operazioni straordinarie, aveva effettuato una seconda rivalutazione al 1 gennaio 2008 della partecipazione nella società risultante, versando l'imposta sostitutiva in unica soluzione. Ha quindi chiesto il rimborso delle somme già pagate per la prima rivalutazione e ha impugnato sia il diniego tacito di rimborso sia la cartella relativa alla terza rata ancora dovuta, sostenendo che la seconda rivalutazione riguardasse sostanzialmente lo stesso bene già affrancato, con conseguente divieto di doppia imposizione. Ha inoltre dedotto che la domanda di rimborso fosse stata proposta e che non fosse necessaria la produzione dell'originale in giudizio. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 5 e 7 l. n. 448/2001, art. 2 d.l. n. 282/2002, art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e art. 163 T.U.I.R., assumendo il diritto al rimborso dell'imposta già versata per la prima rivalutazione e l'illegittimità del pagamento della terza rata, invocando il principio del divieto di doppia imposizione e il principio di uguaglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in caso di seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle residue, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta già versata per la prima rivalutazione, ma solo nei limiti di quanto effettivamente dovuto e versato in relazione alla nuova determinazione di valore, e ciò anche per le fattispecie anteriori alla disciplina del 2011. Tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione non censurata in cassazione, che non era stata provata l'identità sostanziale tra l'oggetto della prima e della seconda rivalutazione, tenuto conto della scissione, della diversa struttura societaria e delle ulteriori operazioni straordinarie che avevano inciso sul patrimonio. Mancando la dimostrazione che la seconda rivalutazione avesse avuto ad oggetto la medesima partecipazione già affrancata, è stato escluso il diritto al rimborso e confermata la debenza della rata contestata. Il contribuente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di rivalutazione di partecipazioni societarie, se il contribuente aderisce a una seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residue, può ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata per la prima rivalutazione solo nei limiti dell'importo effettivamente dovuto e pagato in relazione alla nuova rivalutazione.
  • Il diritto al rimborso presuppone che sia provata l'identità sostanziale tra il bene o la partecipazione già affrancata e quella oggetto della successiva rivalutazione; in mancanza di tale prova, il rimborso deve essere escluso.
  • Il divieto di doppia imposizione opera come criterio di lettura della disciplina delle rivalutazioni, ma non consente di rimettere in discussione la scelta originaria di affrancamento né di superare l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla diversità dell'oggetto delle due rivalutazioni.
  • In cassazione non è censurabile, se non nei limiti propri del vizio dedotto, l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la mancanza di prova dell'identità della partecipazione rivalutata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.