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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28942/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un interpello disapplicativo presentato da una società per ottenere, per l'anno d'imposta 2010, la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo. L'ufficio aveva dichiarato inammissibile l'istanza; la società aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario, ottenendo ragione in primo grado e poi anche in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: 1) il diniego di interpello non sarebbe un atto autonomamente impugnabile e il ricorso introduttivo andrebbe dichiarato inammissibile; 2) l'interpello sarebbe stato presentato oltre il termine di 90 giorni antecedenti la dichiarazione, con conseguente inammissibilità; 3) la CTR avrebbe ecceduto la propria giurisdizione pronunciando sul merito della richiesta e sostituendosi all'amministrazione finanziaria; 4) la sentenza d'appello sarebbe nulla per motivazione apparente o comunque insufficiente; 5) la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti ragioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione, senza che la contribuente avesse provato l'impossibilità oggettiva di conseguire ricavi e reddito presunti, con censura che l'Ufficio ha articolato anche come violazione dell'art. 30 della l. 724/1994.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la questione di giurisdizione non devoluta nei termini utili, ha dichiarato assorbito il quarto motivo in conseguenza del rigetto del primo, e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata è quindi stata confermata; le spese sono state poste a carico della ricorrente, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'interpello disapplicativo previsto dalla norma può dare luogo a un diniego impugnabile quando il provvedimento renda conoscibile una ben individuata pretesa tributaria; il termine per la risposta dell'amministrazione ha funzione acceleratoria e non rende inammissibile l'istanza tardivamente presentata secondo la tesi dell'Ufficio, salvo diversa previsione espressa.

  • art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724

    È la disciplina sulle società di comodo cui la contribuente chiedeva la disapplicazione per asserite oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi presunti.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non esclude l'impugnazione di altri atti dell'amministrazione quando contengano una compiuta e specifica pretesa tributaria e le relative ragioni fattuali e giuridiche.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sull'asserito difetto di giurisdizione; la Corte non ha ravvisato sconfinamento del giudice tributario nei poteri dell'amministrazione.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme alla questione di giurisdizione; non ha condotto a una declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o l'apparenza della motivazione integra nullità solo se impedisce di comprendere la decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione applicabile anche al rito tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base delle censure di giurisdizione, violazione di legge e nullità processuale; il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirato a una rivalutazione di merito.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, cioè ai casi di mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione.

  • art. 1, comma 6, D.M. 19 giugno 1998, n. 259

    Il termine di 90 giorni previsto per la decisione dell'amministrazione è stato qualificato come termine acceleratorio a favore del contribuente, non come termine di decadenza o di inammissibilità dell'istanza.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ha tratto da tale disposizione un ostacolo all'ammissibilità del ricorso della contribuente.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del regime del rilievo del difetto di giurisdizione e delle relative preclusioni.

  • art. 37 c.p.c.

    Interpretato in senso restrittivo e residuale alla luce del giudicato implicito sulla giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di comodo è autonomamente impugnabile quando l'atto comunichi al contribuente una specifica pretesa tributaria e le ragioni fattuali e giuridiche del convincimento dell'amministrazione.
  • L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativo, ma può essere letto estensivamente per consentire l'impugnazione di atti non nominati che siano concretamente lesivi e contengano una determinata pretesa fiscale.
  • Il termine previsto per la risposta dell'amministrazione all'interpello disapplicativo ha natura acceleratoria e non integra, di per sé, un termine decadenziale o di inammissibilità dell'istanza del contribuente.
  • Nel processo tributario la nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare il thema decidendum e la ratio decidendi; non è sufficiente una motivazione sintetica se il percorso argomentativo è comunque intellegibile.
  • In cassazione non è consentito censurare la valutazione di merito delle prove o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti; è scrutinabile solo la tenuta logico-giuridica della motivazione entro il minimo costituzionale.
  • Il difetto di giurisdizione è deducibile e rilevabile d'ufficio solo finché sul punto non si sia formato giudicato esplicito o implicito; una decisione di merito può implicare il riconoscimento della giurisdizione se la questione era logicamente pregiudiziale e non è stata decisa in senso diverso.
  • L'annullamento del diniego di interpello disapplicativo non sostituisce l'amministrazione nell'accertamento, restando salvo il potere degli uffici di svolgere verifiche e di emettere, se del caso, successivi atti impositivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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