Cassazione Civile, Ordinanza n. 15393/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei due gradi di merito, della domanda con cui una docente precaria della scuola dell'infanzia e primaria, già inserita nelle graduatorie di istituto, chiedeva di accertare il proprio diritto a essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa per il triennio scolastico 2014/2017, assumendo di possedere un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ritenuto abilitante. La Corte d'appello ha escluso che tale titolo bastasse a fondare il diritto all'inserimento, rilevando che l'interessata avrebbe dovuto presentare domanda entro il 31.12.2006 per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge finanziaria 2007, e che i successivi interventi normativi avevano confermato il divieto di nuovi inserimenti. In Cassazione la ricorrente aveva proposto tre motivi avverso tale impostazione, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso; il Ministero aveva resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia ritualmente notificata alla controparte. Richiama il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e non richiede l'accettazione della parte resistente per produrre l'effetto estintivo del giudizio; l'eventuale adesione incide solo sulle spese. Di conseguenza dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa integralmente le spese, valorizzando il comportamento processuale della ricorrente. Esclude inoltre l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato come una delle fonti che qualificano il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998
richiamato insieme alle altre fonti sul valore abilitante del diploma magistrale
d.m. 10 marzo 1997
richiamato come fonte che riconosce il diploma magistrale quale titolo abilitante
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006
considerato come norma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiuse a nuovi inserimenti salvo i casi espressamente previsti
art. 9, comma 20, d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011
richiamato come norma che ha ribadito il divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento
la Corte afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione, nel regime previgente alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022, produce effetti con la notificazione/comunicazione alle parti costituite e non richiede accettazione della controparte per l'estinzione
richiamato per affermare che l'adesione delle altre parti rileva solo ai fini della disciplina delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché la pronuncia conclusiva è di estinzione del giudizio e la norma ha carattere lato sensu sanzionatorio ed eccezionale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio: la mancata accettazione della controparte non impedisce l'estinzione del giudizio, purché la rinuncia sia ritualmente notificata o comunicata secondo il regime processuale applicabile.
- L'adesione della parte resistente alla rinuncia non è condizione di efficacia dell'atto, ma incide soltanto sulla regolazione delle spese processuali.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese in presenza di un comportamento processuale che lo giustifichi.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle decisioni di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo nelle ipotesi tipizzate di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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