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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15393/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, nei due gradi di merito, della domanda con cui una docente precaria della scuola dell'infanzia e primaria, già inserita nelle graduatorie di istituto, chiedeva di accertare il proprio diritto a essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa per il triennio scolastico 2014/2017, assumendo di possedere un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ritenuto abilitante. La Corte d'appello ha escluso che tale titolo bastasse a fondare il diritto all'inserimento, rilevando che l'interessata avrebbe dovuto presentare domanda entro il 31.12.2006 per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dalla legge finanziaria 2007, e che i successivi interventi normativi avevano confermato il divieto di nuovi inserimenti. In Cassazione la ricorrente aveva proposto tre motivi avverso tale impostazione, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso; il Ministero aveva resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di ricorso perché prende atto della rinuncia ritualmente notificata alla controparte. Richiama il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e non richiede l'accettazione della parte resistente per produrre l'effetto estintivo del giudizio; l'eventuale adesione incide solo sulle spese. Di conseguenza dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa integralmente le spese, valorizzando il comportamento processuale della ricorrente. Esclude inoltre l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio: la mancata accettazione della controparte non impedisce l'estinzione del giudizio, purché la rinuncia sia ritualmente notificata o comunicata secondo il regime processuale applicabile.
  • L'adesione della parte resistente alla rinuncia non è condizione di efficacia dell'atto, ma incide soltanto sulla regolazione delle spese processuali.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese in presenza di un comportamento processuale che lo giustifichi.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle decisioni di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo nelle ipotesi tipizzate di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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