Ordinanza n. 506/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.P-NA/L/Q/2023/108160, emesso dalla Prefettura di Napoli - Sportello Unico Immigrazione il 07.10.2025, notificato in data 09.12.2025; b)di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti connessi e consequenziali. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative per omessa o irrituale comunicazione della convocazione fissata per il 22 settembre 2025. Ha inoltre contestato gli effetti della revoca, prospettando la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. L'Amministrazione ha documentato l'invio delle comunicazioni ai recapiti telematici indicati nell'istanza. Dalla convocazione sarebbero inoltre emerse carenze originarie di requisiti sostanziali e inderogabili, tra cui l'asseverazione della capacità economica del datore di lavoro e la documentazione relativa alla preventiva verifica dell'indisponibilità di lavoratori nazionali presso un Centro per l'Impiego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, pur riconoscendo la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal rischio di espulsione. In primo luogo, ha rilevato che la revoca non si fondava soltanto sulla mancata comparizione alla convocazione, ma principalmente sull'accertata carenza di requisiti sostanziali e inderogabili che dovevano esistere già al momento della presentazione dell'istanza. Quanto alla dedotta violazione partecipativa, il Collegio ha ritenuto rituale l'invio delle comunicazioni ai recapiti telematici forniti dall'istante, qualificabili come domicilio eletto, gravando sull'interessato l'onere di comunicare eventuali variazioni; ha inoltre precisato che gli atti endoprocedimentali devono essere notificati al datore di lavoro che ha presentato l'istanza. In ogni caso, ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies della l. n. 241/1990, considerando apparentemente vincolata la revoca conseguente all'assenza dei presupposti essenziali e rilevando che il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare che l'esito avrebbe potuto essere diverso, salvo un documento di disponibilità abitativa con decorrenza successiva. È stata altresì ritenuta non fondata, allo stato, la pretesa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale beneficio presuppone la perdita di un rapporto di lavoro effettivamente e validamente instaurato e non una mera promessa di assunzione non concretizzatasi, peraltro non dimostrata. Nel bilanciamento degli interessi è prevalso l'interesse pubblico alla regolare gestione dei flussi migratori e al controllo della legittimità degli ingressi per lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata mediante la verifica del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
Richiamato quale fondamento dell'asseverazione della capacità economica del datore di lavoro, considerata requisito sostanziale per la procedura di ingresso per lavoro.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale fondamento dell'obbligo di documentare la preventiva verifica dell'indisponibilità di lavoratori nazionali presso un Centro per l'Impiego.
Richiamato per qualificare i recapiti telematici indicati nell'istanza come domicilio eletto ai fini delle comunicazioni procedimentali.
il provvedimento non è annullabile per vizi formali o procedurali qualora il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
Il Collegio ha ritenuto che, trattandosi apparentemente di revoca vincolata per carenza originaria di requisiti essenziali, l'eventuale vizio partecipativo non avrebbe comunque potuto determinare un contenuto diverso del provvedimento.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato ritenuto subordinato alla perdita di un posto di lavoro nell'ambito di un rapporto effettivamente e validamente instaurato, non essendo sufficiente una promessa di assunzione non concretizzata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile non è sufficiente a ottenere la sospensione dell'atto se manca il fumus boni iuris; i due presupposti devono concorrere.
- La revoca del nulla osta al lavoro può risultare giustificata dalla carenza originaria di requisiti sostanziali e inderogabili richiesti per l'ingresso per lavoro, anche quando il provvedimento richiami altresì la mancata comparizione alla convocazione.
- Le comunicazioni procedimentali inviate ai recapiti telematici indicati dall'istante sono rituali quando tali recapiti valgono come domicilio eletto; l'interessato ha l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
- Gli atti endoprocedimentali della procedura di ingresso per lavoro devono essere notificati al datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
- Quando il potere di revoca è esercitato in presenza della carenza di presupposti essenziali e il contenuto dell'atto appare vincolato, l'eventuale violazione di garanzie formali o partecipative non comporta annullabilità se l'esito non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro effettivamente e validamente instaurato; non è sufficiente una mera promessa di assunzione rimasta ineseguita.
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