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Ordinanza

Ordinanza n. 429/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento 1) della comunicazione dell’Ateneo di -OMISSIS- datata 25 luglio 2025 con cui, ai fini dell’iscrizione al «semestre filtro» del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, è stato indicato alla ricorrente di ultimare «entro le ore 23.59 di oggi 25 luglio» la «procedura indicata al Punto 2.2. “iscrizione al semestre filtro» e di effettuare il versamento del contributo di iscrizione; 2) del diniego di iscrizione dell’Ateneo, datato 4 agosto 2025, al c.d. «semestre filtro» del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026 e di qualunque altro atto connesso, presupposto o successivo.

Giustizia amministrativa202501451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo incompleta l'istruttoria sulla concreta articolazione della procedura telematica di iscrizione, ha disposto che l'Università produca entro il 31 marzo 2026 i chiarimenti richiesti e, ove possibile, la rappresentazione grafica delle schermate relative alla seconda operazione della procedura. Ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 7 maggio 2026.

TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del 25 luglio 2025 e diniego del 4 agosto 2025 relativi all'iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025-2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l'Ateneo le aveva indicato di completare entro le ore 23.59 del 25 luglio 2025 la procedura di iscrizione al semestre filtro e di versare il contributo di iscrizione, nonché il successivo diniego di iscrizione del 4 agosto 2025. Dal provvedimento emerge che la procedura prevedeva dapprima la presentazione della domanda online sul portale nazionale Universitaly e, successivamente, l'iscrizione sul portale dell'Ateneo. Quest'ultima fase era articolata in una prima operazione di presentazione della domanda e in una seconda operazione, descritta nelle istruzioni come compilazione degli eventuali questionari, conferma della domanda e successivo pagamento del contributo di 250 euro tramite PagoPA. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Università chiarimenti sui dati, sulle informazioni e sulle eventuali dichiarazioni che lo studente doveva concretamente compilare nella seconda operazione, nonché, se possibile, una rappresentazione grafica delle schermate visualizzate dall'utente.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li ha richiamati quale base per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un diniego di iscrizione dipende dalla concreta articolazione di una procedura telematica, il giudice può disporre un'istruttoria volta ad acquisire dall'amministrazione la descrizione puntuale delle operazioni richieste all'utente e, ove possibile, la documentazione grafica delle schermate visualizzate.
  • In presenza di una procedura amministrativa articolata in più fasi e portali, la verifica giudiziale deve considerare le operazioni concretamente richieste all'utente in ciascuna fase, non soltanto la descrizione sintetica contenuta nelle istruzioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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