Ordinanza n. 86/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n.8648 del 14 novembre 2025 contenente “diniego della SCIA prot.n.1118 del 21.2.2022” notificato dal Comune di Colliano; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’avv.to Gerardo Grisi, per l’annullamento: -della nota prot. n. 8648 del Comune di Colliano Area Tecnica del 14.11.2025; e per la contestazione dell’omesso esercizio dei poteri repressivi in ordine all’abuso rilevato giusta nota comunale prot. n. 2618 del 28.03.2024 e sollecitato dall’avv. Gerardo Grisi a seguito del provvedimento sub 1, giusta pec del 28.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA in sanatoria e contestuale prospettazione dell'ingiunzione di demolizione per opere eseguite su un fabbricato condominiale
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la nota comunale del 14 novembre 2025, recante il diniego della SCIA in sanatoria presentata nel 2022 e la contestuale ingiunzione di abbattimento delle opere medio tempore eseguite. Il diniego è fondato sulla ritenuta riconducibilità delle opere, o delle discrasie rispetto allo stato dei luoghi preesistente, a un fabbricato condominiale e sulla conseguente necessità dell'assenso dei condomini, non risultante dalla SCIA. Il ricorso è stato notificato a un condomino controinteressato, il quale, costituendosi, ha dedotto l'esistenza di un'ulteriore controinteressata, anch'essa condomina e titolare di diritti dominicali parziali sul terrazzo interessato da alcune opere. Il controinteressato ha inoltre proposto ricorso incidentale, diretto all'annullamento della medesima nota comunale e alla contestazione dell'omesso esercizio dei poteri repressivi in relazione a un abuso edilizio già rilevato e successivamente sollecitato. Le ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ulteriore condomina controinteressata, ritenendo necessario notificare il ricorso anche alla titolare di diritti dominicali parziali sul terrazzo interessato dalle opere. Ha assegnato alle ricorrenti il termine di quindici giorni dalla comunicazione, o dalla precedente notificazione, dell'ordinanza per effettuare la notifica. In ragione della proposizione del ricorso incidentale, ha fissato una nuova udienza di discussione. Non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare: ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché l'ingiunzione demolitoria risultava soltanto prospettata nel provvedimento impugnato e non ancora emessa. Ha fissato la discussione del merito all'udienza pubblica del 6 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un controinteressato necessario non evocato in giudizio, assegnando un termine per la notificazione.
art. 55 c.p.a., comma 10
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare con priorità l'udienza di merito invece di adottare una misura cautelare.
Massime di principio
- Quando dagli atti del giudizio emerge l'esistenza di un soggetto titolare di una posizione giuridica direttamente incisa dall'esito del ricorso, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 49 c.p.a., assegnando un termine per la notificazione.
- La proposizione di un ricorso incidentale può rendere necessaria la fissazione di una nuova udienza di discussione, in modo da assicurare il pieno contraddittorio sulle domande e sulle questioni introdotte.
- Se il pregiudizio cautelare prospettato deriva da un'ingiunzione demolitoria non ancora adottata, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciare una sospensione dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 feb 2026Ordinanza n. 347/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →