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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento (codice pratica: -OMISSIS-) del -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 26.11.2024: - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, connessa alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino, chiedendone la sospensione cautelare. La questione centrale riguarda l'ammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte del lavoratore entrato in Italia sulla base di un nulla osta, quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno dipenda dal rifiuto del datore di lavoro. Il Collegio ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sul punto. In ogni caso, anche secondo l'orientamento favorevole al lavoratore, dovrebbe essere verificato in concreto che il rapporto di lavoro, poi non perfezionato, non fosse fittizio e che la richiesta del nulla osta non fosse stata presentata strumentalmente in assenza di una reale volontà di assunzione. Nel caso concreto, il ricorrente non ha documentato il rifiuto del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'effettività della volontà assuntiva originaria. Inoltre, pur essendo entrato in Italia il 9 dicembre 2023, ha informato l'Amministrazione della mancata stipulazione del contratto soltanto nel luglio 2024, circostanza ritenuta non incompatibile con l'ipotesi di un rapporto di lavoro fittizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia della revoca del nulla osta. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha evidenziato il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per rifiuto del datore di lavoro. Ha tuttavia precisato che, anche aderendo all'orientamento favorevole, è necessario accertare concretamente la genuinità del rapporto di lavoro posto a fondamento del nulla osta, per evitare l'elusione della disciplina sull'ingresso per lavoro. Nel caso esaminato, la mancanza di prova del rifiuto datoriale, l'assenza di elementi sulla reale volontà di assunzione e il significativo ritardo nella segnalazione della mancata stipula non consentivano di ravvisare un adeguato fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell'assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l'insussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La possibilità per un lavoratore straniero entrato in Italia sulla base di un nulla osta di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il contratto di soggiorno non sia stato sottoscritto per rifiuto del datore di lavoro è oggetto di contrasto giurisprudenziale e non può essere affermata in via automatica.
  • Anche qualora si ammetta in astratto il permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di mancata stipula del contratto di soggiorno, l'Amministrazione deve poter verificare in concreto che il rapporto di lavoro posto a fondamento del nulla osta fosse effettivo e non fittizio, al fine di prevenire l'elusione della disciplina sull'immigrazione lavorativa.
  • L'assenza di documentazione del rifiuto datoriale, la mancata dimostrazione di una reale volontà originaria di assunzione e il ritardo significativo nella comunicazione all'Amministrazione della mancata stipula possono giustificare, in sede cautelare, il diniego della sospensione della revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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