Ordinanza n. 93/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale, n. 7223 del 12 novembre 2025, con la quale la Divisione contratti e appalti della Città di Torino ha disposto l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Digitarca s.r.l. / Eagleprojects s.p.a. della gara europea a procedura telematica aperta (n. 22/2025); - del provvedimento, prot. n. 18 _ 2025 del 2 dicembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha rigettato l’istanza di riesame della ricorrente; - della graduatoria finale della procedura di gara, nella parte in cui colloca la ricorrente al secondo posto della graduatoria di merito; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, senza avviare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal R.T.I. Blanc s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi compreso il contratto d’appalto qualora medio tempore stipulato, con espressa istanza di declaratoria di inefficacia dello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto per il servizio innovativo di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al secondo posto, ha impugnato l'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, la graduatoria, i verbali di gara e il rigetto dell'istanza di riesame. Ha contestato, in particolare, la mancata attivazione della verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dal raggruppamento indicato nel ricorso, nonché la valutazione delle offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi. È stata inoltre proposta domanda cautelare e, in caso di contratto già stipulato, chiesta la declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. Il TAR ha rilevato un dubbio sulla concreta sussistenza dell'interesse al ricorso per la mancata dimostrazione della prova di resistenza; tuttavia, ha ritenuto che le eccezioni processuali sollevate dalla resistente e dalla controinteressata richiedessero uno scrutinio di merito incompatibile con la fase cautelare. Nell'ordinanza è stato altresì evidenziato che l'art. 110 del nuovo codice dei contratti pubblici parrebbe limitare la verifica dell'anomalia alla sola migliore offerta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo non immediatamente definibili, nella fase cautelare, le questioni relative alle eccezioni di rito e alla concreta prova di resistenza, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora. Nella ponderazione degli interessi ha attribuito rilievo prevalente alla prosecuzione del servizio, finanziato con fondi PNRR e connesso a un interesse nazionale, rispetto all'interesse della ricorrente alla sospensione dell'aggiudicazione. Ha inoltre considerato che, in caso di esito favorevole del giudizio, la ricorrente potrebbe ottenere tutela per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia. Il merito è stato fissato all'udienza del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto l'istanza per insussistenza dei presupposti cautelari, in particolare del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Il TAR ha rilevato, in termini dubitativi e senza definire la questione nel merito, che la disposizione parrebbe limitare la verifica dell'anomalia alla sola migliore offerta.
art. 121 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 122 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione dell'aggiudicazione, quando le eccezioni processuali e la prova di resistenza richiedono uno scrutinio di merito non compatibile con la cognizione sommaria, tali questioni possono essere riservate alla fase di merito senza definire anticipatamente l'ammissibilità del ricorso.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un appalto finanziato con fondi PNRR, l'interesse alla continuità e alla prosecuzione del servizio può prevalere sull'interesse dell'impresa seconda classificata alla sospensione dell'aggiudicazione, ove il pregiudizio allegato non risulti grave e irreparabile.
- La possibilità di ottenere, in caso di accoglimento nel merito, una tutela per equivalente concorre a escludere il periculum in mora necessario per la concessione della sospensione dell'aggiudicazione.
- La questione sull'estensione della verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, quando non è necessaria per la decisione cautelare, può essere lasciata impregiudicata e definita nella fase di merito.
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