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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del Questore della Provincia di Torino prot. n. -OMISSIS- (art. 13 bis) emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 21/12/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -ricorrente- l’accesso e lo stazionamento, per un periodo di due anni, ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento presenti in una determinata area del Comune di Settimo Torinese (TO); - di ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto questorile, della durata di due anni, di accesso e stazionamento in pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento situati in una determinata area del Comune di Settimo Torinese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che egli non ha contestato materialmente l'aggressione commessa, documentata dalle telecamere di videosorveglianza, ma ne ha ridimensionato la gravità offensiva sostenendo di essere stato a sua volta aggredito dal cane di una delle vittime. Il ricorrente aveva inoltre contestato, in sostanza, la valutazione di pericolosità posta a fondamento del divieto. Ai fini cautelari, ha dedotto anche un pregiudizio alle proprie esigenze di salute, lavoro e studio, senza tuttavia descriverle o provarle, neppure sommariamente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l'aggressione non era stata contestata nella sua materialità ed era documentata da riprese di videosorveglianza; inoltre, il ricorrente aveva riportato nell'ultimo decennio plurime condanne penali, anche per delitti contro l'incolumità individuale, la libertà morale e il patrimonio, caratterizzati da violenza verso persone o cose. In tale quadro, non sono stati ravvisati elementi idonei a dimostrare che la valutazione di pericolosità sottesa al divieto ex art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 fosse manifestamente illogica, arbitraria o fondata su un evidente travisamento dei fatti. Quanto al periculum in mora, il ricorrente non ha dedotto né provato che il divieto incidesse significativamente sulle concrete esigenze di salute, lavoro o studio, rimaste nemmeno sommariamente descritte. Difettando entrambi i presupposti della tutela cautelare, l'istanza è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017

    Il divieto questorile di accesso e stazionamento può fondarsi su una valutazione di pericolosità che, in sede cautelare, non è censurabile in assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, verificati dal giudice con riguardo sia al fumus boni iuris sia al periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione di pericolosità posta a fondamento del divieto questorile previsto dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 non può essere sospesa quando gli elementi fattuali dell'aggressione risultino documentati e non siano contestati nella loro materialità, salvo che emergano profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti.
  • La reiterazione di condanne penali recenti per delitti connotati da violenza verso persone o cose costituisce elemento rilevante per escludere, allo stato degli atti, la manifesta irragionevolezza della valutazione di pericolosità alla base del divieto questorile.
  • Il periculum in mora non può essere ritenuto sussistente sulla base di un'allegazione generica di pregiudizio alle esigenze di salute, lavoro o studio: il ricorrente deve descrivere e provare, almeno sommariamente, l'incidenza concreta del provvedimento su tali esigenze.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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