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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20606/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2007 emesso nei confronti di un socio di una società di persone, in quanto destinatario di un maggior reddito di partecipazione conseguente al previo accertamento di maggiori redditi in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione sul rinvio alla sentenza di primo grado resa nei confronti della società; 2) violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, perché la CTR avrebbe dato rilievo a una pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso alla società per asserito difetto di motivazione per relationem al pvc della Guardia di finanza; 3) deduzione di giudicato esterno ex art. 2909 c.c. formatosi su una sentenza relativa ad altra annualità, coinvolgente la società e i soci, per rilievi identici. La Corte, però, non ha esaminato tali censure nel merito perché ha rilevato d'ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, essendo necessario il litisconsorzio tra società di persone, soci e, nel caso concreto, anche l'altro socio interessato.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito per difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, affinché proceda nuovamente al primo grado previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè la società e l'altro socio. Le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità, dovranno essere regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre, rispettivamente, nullità della sentenza e violazione di legge

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione era denunciata per motivazione apparente

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento per relationem al pvc della Guardia di finanza

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per dedurre la formazione di un giudicato esterno relativo ad altra annualità

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario in presenza di litisconsorzio necessario

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come disposizione che consente la riunione dei processi instaurati dai litisconsorti necessari

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come base per la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio non sia integro

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato quale fondamento della cassazione con rinvio al primo giudice in caso di nullità per violazione del contraddittorio

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento nei redditi delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato in funzione del principio di ragionevole durata del processo

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati per il medesimo principio di ragionevole durata e tutela effettiva

  • Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815

    richiamata come arresto cardine sul litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nelle controversie su redditi societari e di partecipazione

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla rettifica dei redditi di società di persone e alla conseguente imputazione automatica del reddito ai soci, la lite riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali; pertanto ricorre litisconsorzio necessario originario.
  • Quando il processo sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità del giudizio è assoluta e deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se in cassazione emerge la violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, la Corte deve cassare le pronunce rese a contraddittorio non integro e rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • La tutela della ragionevole durata del processo non consente di evitare la declaratoria di nullità e la rimessione al primo giudice quando manchi il simultaneus processus richiesto dalla struttura inscindibile della controversia.
  • Nei giudizi relativi a società di persone e soci, il giudice di merito ha il dovere di ordinare l'integrazione del contraddittorio o di rimettere la causa al primo giudice se rileva la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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