Cassazione Civile, Ordinanza n. 05435/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico convenzionato addetto all’emergenza sanitaria territoriale 118, operante in un’area territoriale qualificata come disagiata, aveva chiesto in via monitoria il pagamento dell’indennità prevista per lo svolgimento dell’attività in zone disagiate o disagiatissime. La pretesa si fondava sull’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale del 23 marzo 2005, sull’art. 22 dell’Accordo integrativo regionale pugliese del 2007/2008 e su ulteriori atti regionali e aziendali richiamati dal ricorrente. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ottenendone la revoca in primo grado; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che l’indennità fosse prevista dal solo A.C.N. per i medici di assistenza primaria, non per quelli dell’emergenza sanitaria territoriale, e che l’A.I.R. non potesse ampliare la platea dei beneficiari oltre i limiti fissati dalla contrattazione nazionale. Con il ricorso per cassazione il medico deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, omesso esame di fatti decisivi e disparità di trattamento, sostenendo che la prestazione in area disagiata dovesse rilevare a prescindere dal settore convenzionale e che la disciplina regionale e alcuni precedenti riconoscimenti aziendali avvalorassero il diritto all’indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale secondo cui il sistema dei rapporti convenzionati in medicina generale è retto da una integrazione tra legge e contratto collettivo nazionale, con margini limitati per la contrattazione decentrata. Ha affermato che l’art. 59, lett. D, comma 2, dell’A.C.N. riconosce l’indennità per zone disagiate o disagiatissime ai soli medici di assistenza primaria, mentre l’art. 98 dell’A.C.N. relativo all’emergenza sanitaria territoriale non prevede analogo trattamento. Ha inoltre escluso che l’art. 22 dell’A.I.R. potesse estendere l’indennità ai medici 118, perché la contrattazione regionale non può contrastare con quella nazionale né attribuire trattamenti economici ulteriori non previsti dall’accordo nazionale. È stata pure ritenuta non praticabile la comparazione con i medici di assistenza primaria, per la diversità delle attività svolte nei diversi settori convenzionali. La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso e, per tale ragione, non ha liquidato spese. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del sistema convenzionale dei medici con il SSN, in integrazione con la contrattazione collettiva nazionale
indica che i rapporti convenzionali sono disciplinati da una forte integrazione tra legge e A.C.N., con limiti alla contrattazione regionale
richiamato quale fondamento della stipulazione degli accordi collettivi nazionali
individua i quattro settori della medicina generale: assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali ed emergenza sanitaria territoriale
artt. 33-61 A.C.N. 23 marzo 2005
disciplinano specificamente l’assistenza primaria
artt. 91-100 A.C.N. 23 marzo 2005
disciplinano specificamente l’emergenza sanitaria territoriale
art. 59, lett. D, comma 2, A.C.N. 23 marzo 2005
«Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali»
l’indennità è riferita solo ai medici di assistenza primaria e non è estensibile ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale
regola il trattamento economico dei medici dell’emergenza sanitaria territoriale e non prevede l’indennità per zone disagiate o disagiatissime
art. 22 A.I.R. Puglia 18 gennaio 2008
riconosce l’indennità per zone disagiatissime a assistenza primaria e continuità assistenziale; per le zone disagiate parla di attività convenzionale ma non può derogare all’A.C.N.
il ricorrente ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta complessivamente infondata e non specificata quanto al n. 5
richiamato per dichiarare tardivo il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni
art. 117 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento, ma non ritenuto decisivo
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente per disparità di trattamento, ma non idoneo a superare i limiti della contrattazione collettiva
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei rapporti convenzionati della medicina generale la disciplina economica deriva da un sistema integrato tra legge e accordo collettivo nazionale, mentre la contrattazione regionale opera solo entro le materie e i limiti fissati dall’accordo nazionale.
- Un accordo integrativo regionale non può introdurre o estendere trattamenti economici non previsti dall’accordo collettivo nazionale, né può porsi in contrasto con esso.
- Se una indennità è prevista da una clausola contrattuale riferita espressamente a una determinata categoria convenzionale, non è legittimo estenderla analogicamente ad altra categoria caratterizzata da funzioni diverse.
- La comparazione ai fini di uguaglianza o proporzionalità non è praticabile quando le figure professionali convenzionate svolgono attività eterogenee e assoggettate a discipline economiche distinte.
- L’attribuzione di un beneficio a taluni lavoratori, se priva di base nella contrattazione applicabile, non genera di per sé un diritto identico in capo ai lavoratori esclusi, né fonda automaticamente una pretesa risarcitoria.
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