Cassazione Civile, Ordinanza n. 34906/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con ripresa a tassazione di somme detenute su un conto in Svizzera e non indicate nella dichiarazione, in particolare nel rigo relativo agli investimenti esteri del modello Unico 2008. Il contribuente sosteneva che tali somme non derivassero da investimenti, ma da redditi di lavoro dipendente percepiti in Nigeria per conto di una ditta svizzera, con accredito presso un istituto di credito elvetico e con adempimento degli oneri fiscali da parte del datore di lavoro. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78/2009 e dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, contestando l'applicazione retroattiva della disciplina e la tempistica dell'accertamento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse motivato su tre specifiche doglianze d'appello: doppia relationem dell'atto impositivo, carenza di motivazione dell'accertamento e errore nel calcolo di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio per cui la presunzione di evasione dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non si applica retroattivamente, ma che invece i commi 2-bis e 2-ter, relativi al raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni, hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale apparente, perché mancava ogni effettiva disamina delle tre censure formulate in appello e non era ricostruibile il percorso argomentativo del giudice tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il primo motivo è stato ricondotto alla violazione di legge; il secondo è stato riqualificato come censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente.
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009
I commi relativi al raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori all'entrata in vigore.
È richiamato come norma sugli obblighi di dichiarazione delle disponibilità finanziarie e degli investimenti all'estero.
I termini di accertamento sono richiamati ai fini del raddoppio previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009.
Anche questi termini sono richiamati ai fini del raddoppio previsto dalla disciplina speciale.
termine di prescrizione/decadenza per le sanzioni
Il termine per contestazione o irrogazione delle sanzioni è raddoppiato per le violazioni riferite agli investimenti esteri di cui al comma 2.
art. 111, comma 6, Cost.
È invocato a fondamento del vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza d'appello.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma il testo non chiarisce ulteriori sviluppi applicativi specifici nella decisione.
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione introdotta per gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale; perciò non si applica agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Le disposizioni che prevedono il raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, quando qualificabili come norme procedimentali, si applicano invece anche ai periodi d'imposta precedenti secondo il principio tempus regit actum.
- Nel giudizio tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente il controllo sulla correttezza della decisione.
- La censura per omessa o apparente motivazione è fondata quando il giudice di merito non affronta specifiche doglianze ritualmente devolute in appello, limitandosi a una motivazione solo assertiva o meramente cartolare.
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