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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32704/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2003 nei confronti di una società in contabilità ordinaria, a seguito di verifica fiscale parziale della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa ai fini Irpeg, Irap e Iva. L'Ufficio ha utilizzato anche lo strumento degli studi di settore per quantificare la pretesa, sulla base di elementi emersi nel pvc come irregolarità contabili e lavoratori irregolari. La società ha impugnato l'atto deducendo: illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973; illegittimo uso degli studi di settore in assenza di motivata inattendibilità della contabilità e senza contraddittorio preventivo; erronea qualificazione giuridica dell'atto come accertamento ex art. 41-bis anziché ex art. 39 d.P.R. 600/1973; omesso esame della natura meramente presuntiva degli studi di settore. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della società; in cassazione la società ha proposto quattro motivi per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'accertamento non era fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma anche su ulteriori elementi emersi nel pvc (irregolarità contabili e lavoro irregolare), idonei a legittimare sia l'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 sia l'uso degli studi di settore come criterio di quantificazione. Ha escluso, in tale quadro, l'obbligo di contraddittorio preventivo proprio degli accertamenti basati solo sugli studi di settore. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del merito o che denunciavano un omesso esame non riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento parziale è uno strumento volto alla sollecita emersione della materia imponibile; può essere fondato su elementi attendibili emersi in verifica e non richiede, nel caso esaminato, la previa instaurazione del contraddittorio se non si tratta di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma alternativa evocata dalla contribuente; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui l'atto avrebbe dovuto essere ricondotto a tale disposizione.

  • artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla ricorrente quale fondamento delle censure sulla legittimità dell'accertamento in materia IVA.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993

    Richiamato in relazione alla disciplina degli studi di settore.

  • art. 10 l. n. 146/1998

    L'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste quando l'accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi di settore; non opera quando vi siano anche ulteriori elementi giustificativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle deduzioni difensive o il merito dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13

    Menzi onato nel dispositivo finale in modo troncato, senza ulteriori specificazioni nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario nazionale, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato: la sua omissione comporta invalidità dell'atto solo nei casi in cui sia previsto da una specifica disposizione, salvo i tributi armonizzati per i quali opera il principio unionale del contraddittorio, purché il contribuente indichi in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
  • Quando l'accertamento mediante studi di settore è sorretto esclusivamente da tali studi, l'Ufficio deve attivare il contraddittorio preventivo; se invece l'accertamento poggia anche su ulteriori elementi oggettivi emersi in verifica, come irregolarità contabili o lavoro irregolare, il contraddittorio preventivo non è necessario.
  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 è una modalità procedimentale di emersione rapida della base imponibile e non un metodo autonomo sganciato dalla disciplina generale dell'accertamento; può essere fondato su elementi presuntivi attendibili emersi da verifiche fiscali.
  • Gli studi di settore possono essere utilizzati non solo come base autonoma dell'accertamento, ma anche come strumento di quantificazione del maggior reddito quando la pretesa sia già sorretta da ulteriori riscontri fattuali attendibili.
  • In sede di legittimità, non è censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione la doglianza che mira in realtà a una nuova valutazione delle risultanze di merito o delle deduzioni difensive, poiché l'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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