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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08350/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due containers di sigarette marca Prince presi in carico nel febbraio 2007 da una società che gestiva un magazzino di custodia temporanea presso il porto di Gioia Tauro. La merce, proveniente dalla Danimarca e diretta in Grecia, fu successivamente sottratta con furto. L’Agenzia delle Dogane notificò dapprima un avviso di pagamento, poi annullato in autotutela, e quindi un secondo atto impositivo relativo alla medesima pretesa, ma senza indicazione dei dazi doganali. La contribuente impugnò l’atto, ottenendo inizialmente l’accoglimento in primo grado e poi una riforma parziale in appello: la CTR ritenne dovuta l’accisa, ma esclusa l’IVA, e non illegittimo il secondo atto dopo l’autotutela. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha sostenuto che sulla merce rubata fosse dovuta anche l’IVA all’importazione e, in più, il dazio, perché la sola provenienza da un porto UE non prova la comunitarietà della merce senza idonea documentazione (T2L, fattura o manifesto di carico) e perché il furto avrebbe determinato la sottrazione al controllo doganale. La società contribuente, con ricorso incidentale, ha invece contestato sia il mancato abbuono dell’accisa per effetto del furto, invocando l’art. 4 TUA nella versione applicabile ratione temporis e l’archiviazione penale, sia la legittimità dell’emissione del secondo avviso dopo l’annullamento in autotutela, lamentando la violazione del principio di unicità dell’accertamento e dell’art. 43 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia limitatamente al profilo dell’IVA: ha cassato la sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso l’imposta, ritenendo che il giudice di merito non avesse verificato il regime doganale e fiscale cui la merce era sottoposta al momento della sottrazione e, quindi, il momento di esigibilità dell’IVA e il soggetto tenuto al pagamento. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società: il furto di merci in custodia temporanea non integra una perdita o distruzione idonea a ottenere l’abbuono dell’accisa, ma comporta uno svincolo irregolare dal regime sospensivo con conseguente esigibilità dell’imposta; inoltre, l’Amministrazione finanziaria poteva legittimamente annullare l’atto viziato e sostituirlo con un nuovo atto, purché non fosse decorso il termine di decadenza e non vi fosse giudicato. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 203 CDC

    richiamato per regolare la sottrazione al controllo doganale e l’insorgenza dell’obbligazione doganale; la Corte osserva tuttavia che, nel caso concreto, i dazi doganali non rilevano perché non richiesti nell’atto impugnato.

  • art. 36 TULD

    richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della tesi che la merce sottratta ai controlli doganali debba considerarsi immessa in consumo.

  • art. 67 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente principale tra le norme sull’IVA all’importazione.

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente principale tra le norme sull’IVA all’importazione.

  • art. 313 DAC

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere che la prova della provenienza doganale della merce richiede specifica documentazione.

  • art. 314 DAC

    richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla disciplina delle merci introdotte via mare nel territorio doganale unionale.

  • artt. 315-318 DAC

    richiamati dalla ricorrente principale sulla prova del carattere comunitario della merce.

  • art. 71 Direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere l’esigibilità dell’IVA al verificarsi della sottrazione della merce dal regime sospensivo.

  • art. 39-sexies d.lgs. n. 504 del 1995

    richiamato dalla ricorrente principale per affermare il collegamento tra obbligo di accisa e obbligo di IVA.

  • art. 50 Reg. CE n. 2913 del 1992

    la Corte lo usa per qualificare la merce in custodia temporanea come merce non comunitaria in attesa di una destinazione doganale.

  • art. 48 Reg. CE n. 2913 del 1992

    richiamato per affermare che le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una destinazione doganale.

  • art. 49 Reg. CE n. 2913 del 1992

    richiamato per la necessità delle formalità finalizzate all’assegnazione di una destinazione doganale.

  • art. 203 Reg. (CEE) n. 2913 del 1992

    la sottrazione al controllo doganale fa sorgere l’obbligazione doganale; il furto è citato come ipotesi di sottrazione, ma la Corte precisa che i dazi non sono oggetto del giudizio perché non richiesti nell’atto impugnato.

  • art. 206 CDC

    richiamato per evidenziare che la distruzione totale o la perdita irrimediabile escludono l’obbligazione doganale e che una merce è irrimediabilmente persa quando è inutilizzabile per chiunque.

  • art. 2 TUA

    nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che l’accisa è esigibile all’immissione in consumo, comprendendo lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e l’ammanco quando non ricorrono le condizioni per l’abbuono.

  • art. 4 TUA

    nell’interpretazione conforme, l’abbuono per perdita o distruzione vale solo per casi fortuiti o forza maggiore; la disposizione interna che equipara la colpa non grave al caso fortuito/forza maggiore è disapplicata perché incompatibile con il diritto unionale.

  • art. 6 Direttiva 92/12/CEE

    indica che l’accisa diviene esigibile all’immissione in consumo, compreso lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo.

  • art. 14 Direttiva 92/12/CEE

    prevede l’abbuono per perdite verificatesi durante il regime sospensivo imputabili a caso fortuito o forza maggiore; la Corte ne dà interpretazione restrittiva e la usa per escludere il furto dalla nozione di perdita rilevante.

  • art. 7 Direttiva 2008/118/CE

    richiamato solo in via interpretativa comparata per chiarire la nozione di caso fortuito/forza maggiore e il contrasto con la disciplina interna.

  • art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994

    richiamato per la disciplina generale dell’autotutela tributaria.

  • art. 10-quater l. n. 212 del 2000

    richiamato per la disciplina dell’autotutela tributaria vigente dal 18 gennaio 2024.

  • art. 10-quinquies l. n. 212 del 2000

    richiamato per la disciplina dell’autotutela tributaria vigente dal 18 gennaio 2024.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere che il secondo atto impositivo sarebbe illegittimo in assenza di nuovi elementi; la Corte esclude la fondatezza del motivo richiamando il potere di autotutela sostitutiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel regime delle accise, il furto di prodotti sottoposti a custodia o a regime sospensivo non integra, di regola, una perdita o distruzione idonea a ottenere l’abbuono dell’imposta, ma configura uno svincolo irregolare che rende l’accisa esigibile.
  • L’abbuono per perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo va interpretato restrittivamente e opera solo se il fatto integra un caso fortuito o una forza maggiore in senso unionale; la disciplina interna incompatibile con tale limite deve essere disapplicata.
  • Ai fini dell’IVA all’importazione, è decisivo accertare il regime doganale e fiscale in cui si trovava la merce al momento della sottrazione; la mera provenienza da un porto dell’Unione non basta, di per sé, a escludere l’esigibilità del tributo.
  • La sottrazione di merci in custodia temporanea può comportare l’insorgenza dell’obbligazione tributaria secondo le regole del regime sospensivo e della temporanea custodia, con riferimento al soggetto tenuto agli obblighi inerenti alla permanenza della merce.
  • In tema di autotutela tributaria, l’Amministrazione può annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo atto anche per vizi sostanziali, purché non sia decorso il termine di decadenza e non sia intervenuto giudicato.
  • Quando il giudice di merito non verifica il regime applicabile alla merce sottratta e la conseguente esigibilità del tributo, la decisione è cassabile per errore di diritto nella ricostruzione del presupposto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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