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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13427/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione IVA e IRPEF per l'anno 2007 sulla base di indagini finanziarie sui conti del contribuente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione aveva in precedenza accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, rinviando la causa; il giudice del rinvio ha poi respinto nuovamente l'appello. Nel nuovo ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza di rinvio, pur dando atto dell'accoglimento del precedente motivo sul raddoppio del contributo unificato, non avrebbe revocato la relativa condanna; (2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di rinvio non avrebbe valutato correttamente le prove addotte a giustificazione delle movimentazioni bancarie e si sarebbe limitato a recepire le ragioni dell'Ufficio, in contrasto con il principio di analiticità della prova nelle indagini finanziarie; (3) violazione delle norme sulle spese processuali, per effetto della statuizione sulle spese adottata dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo per difetto di interesse, osservando che la sentenza impugnata non aveva in concreto applicato il raddoppio del contributo unificato ma aveva soltanto liquidato le spese di giudizio. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di rinvio era già analitica: aveva elencato singolarmente le operazioni bancarie contestate, gli importi, le giustificazioni offerte dal contribuente e le ragioni per cui tali giustificazioni erano state reputate insufficienti; ciò è stato ritenuto conforme al principio secondo cui, in tema di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire prova analitica dell'estraneità di ogni singola movimentazione a fatti imponibili e il giudice deve compiere una verifica altrettanto analitica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la soccombenza del ricorrente rendeva comunque dovuta la regolazione delle spese in suo danno. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte rileva che nel caso concreto la sentenza di rinvio non aveva applicato il raddoppio del contributo unificato, sicché il motivo era privo di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia sulla revoca del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che il giudice di rinvio ha svolto una valutazione analitica delle movimentazioni e delle giustificazioni addotte.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione delle prove nel processo tributario.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Stabilisce la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, che il contribuente deve superare con prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma parallela per gli accertamenti IVA basati su indagini finanziarie, richiamata come fonte della presunzione e dell'onere probatorio del contribuente.

  • art. 15 d.lgs. n. 156 del 2015

    Invocato nel terzo motivo in relazione al regime delle spese processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Citato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, la presunzione derivante dalle movimentazioni su conti correnti può essere vinta solo mediante prova analitica, da parte del contribuente, dell'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; non è sufficiente una giustificazione generica o per categorie.
  • Coerentemente con il riparto dell'onere probatorio, il giudice di merito deve esaminare in modo analitico ogni singola movimentazione contestata e le relative giustificazioni, dando conto in motivazione delle ragioni per cui le ritiene o meno idonee a superare la presunzione fiscale.
  • Un motivo di ricorso difetta di interesse quando investe una statuizione che, in concreto, non ha arrecato alla parte la lamentata soccombenza o non è stata effettivamente adottata nel dispositivo della decisione impugnata.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile per difetto di interesse quando l'esito complessivo della lite comporta comunque la soccombenza della parte che la propone, con conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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