Cassazione Civile, Ordinanza n. 06345/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un dirigente medico che, dopo aver prestato servizio presso una ASL poi confluita nell'ASP resistente, aveva svolto per anni le funzioni di direzione di una struttura complessa e anche attività amministrative. Chiedeva il riconoscimento della qualifica dirigenziale apicale, il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori, il trattamento di fine rapporto e i contributi previdenziali e assistenziali correlati. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda limitatamente alle differenze retributive; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva ulteriormente ristretto la condanna al solo trattamento di posizione maturato dal 3 febbraio 2004. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta pronuncia su eccezione di prescrizione non ritualmente proposta; erronea esclusione dell'effetto interruttivo del tentativo obbligatorio di conciliazione; erronea individuazione nel deposito anziché nella notifica del ricorso del momento rilevante ai fini interruttivi; violazione delle norme processuali per l'asserita introduzione in appello di una nuova perizia; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte negato la parte variabile dell'indennità di posizione per difetto di prova documentale; violazione dell'art. 36 Cost. e del CCNL della dirigenza medica per il mancato riconoscimento di ulteriori emolumenti, TFR, tredicesima e contributi; vizio motivazionale nella quantificazione del credito; erronea distinzione tra deposito del ricorso e notifica ai fini dell'instaurazione del giudizio e dell'interruzione della prescrizione; mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria; erronea revoca della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla prescrizione, affermando che l'eccezione era stata ritualmente sollevata e che, in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione e di domanda nel rito del lavoro, l'effetto interruttivo richiede la prova della conoscenza legale dell'atto da parte del debitore, sicché non basta il solo deposito del ricorso ma occorre la notificazione. Ha respinto la censura sulla consulenza tecnica, rilevando che non risultava una nuova perizia in appello e che il giudice di secondo grado poteva comunque disporla. Ha confermato il riparto dell'onere probatorio, ponendo a carico del lavoratore la dimostrazione degli elementi costitutivi del quantum, compresa la componente variabile dell'indennità di posizione. Ha escluso che, per la dirigenza sanitaria inserita in un ruolo unico, l'assegnazione o la sostituzione nell'incarico integri svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., con conseguente irrilevanza dell'art. 36 Cost. per pretendere emolumenti ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione perché il vizio motivazionale non era più proponibile nei termini evocati e, comunque, la Corte territoriale aveva motivato sulla quantificazione del credito. Ha ritenuto infondato il motivo che confondeva il profilo del deposito del ricorso con quello dell'effetto interruttivo della prescrizione. Ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi pubblici in applicazione dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994. Ha infine ritenuto legittima la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c., poiché la domanda del ricorrente era stata accolta solo in parte e in misura sensibilmente ridotta rispetto a quella inizialmente azionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l'eccezione di prescrizione era stata ritenuta tempestivamente e specificamente proposta e poi riproposta in appello.
La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, quando contenga la specificazione delle pretese e sia portata a conoscenza del debitore, può integrare una messa in mora idonea a interrompere la prescrizione.
artt. 409, 410, 412 bis e 413 c.p.c.
Richiamati per sostenere l'idoneità del tentativo obbligatorio di conciliazione a interrompere la prescrizione nel rito del lavoro.
L'effetto interruttivo della prescrizione, nel processo del lavoro, richiede la notificazione dell'atto al convenuto, non il solo deposito del ricorso in cancelleria.
È stato escluso che in appello vi fosse stata una nuova perizia illegittima; inoltre il giudice di appello può nominare un nuovo consulente tecnico.
L'onere di provare gli elementi costitutivi del quantum della pretesa grava sul lavoratore che chieda differenze retributive e componenti accessorie.
art. 36, comma 1, Cost.
Non consente di riconoscere trattamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, considerata la natura remunerativa della retribuzione di posizione.
art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992
La dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, circostanza che esclude la configurabilità di mansioni superiori in senso proprio.
art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001
Per i dirigenti del pubblico impiego privatizzato la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico, non una posizione lavorativa definita da mansioni superiori.
art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992
Ribadisce, per la dirigenza sanitaria, il sistema del ruolo unico e l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla rivendicazione di mansioni superiori.
art. 28, comma 6, del CCNL 8 giugno 2000
Conferma che la disciplina collettiva della dirigenza sanitaria non consente il riconoscimento di un trattamento economico ulteriore per lo svolgimento di funzioni superiori.
La Corte ne ha escluso l'applicazione alla dirigenza sanitaria e, più in generale, ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato.
art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000
La sostituzione nell'incarico non integra svolgimento di mansioni superiori e dà diritto solo all'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione nei termini prospettati non era più deducibile; comunque la Corte territoriale aveva motivato sulla quantificazione del credito.
Richiamata solo per confutare la confusione tra il momento del deposito del ricorso e quello della notificazione, che hanno rilievo diverso.
art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994
Per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dei dipendenti pubblici vieta il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La revoca della condanna per lite temeraria è stata ritenuta corretta in presenza di un accoglimento solo parziale e di una forte riduzione della pretesa azionata.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'atto di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico dirigenziale sanitario, l'assegnazione o la sostituzione in funzioni di direzione non integra di regola mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., perché la dirigenza è collocata in un ruolo unico e la disciplina collettiva prevede una specifica remunerazione della posizione o della sostituzione.
- Il lavoratore che domandi differenze retributive deve provare gli elementi costitutivi del credito anche quanto alle componenti accessorie o variabili, mentre la sola allegazione dell'incarico svolto non basta a fondare il riconoscimento dell'intero quantum richiesto.
- Nel processo del lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione richiede che l'atto sia portato a conoscenza legale del debitore; il deposito del ricorso in cancelleria non è sufficiente, occorrendo la notificazione dell'atto al convenuto.
- Il tentativo obbligatorio di conciliazione può interrompere la prescrizione solo se la richiesta contenga la specificazione della pretesa e sia provata la sua comunicazione al destinatario, integrando una vera messa in mora.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non può essere utilizzato per riesaminare il merito della quantificazione del credito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e il vizio dedotto non rientri nei limiti attuali dell'art. 360, comma 5, c.p.c.
- Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, la disciplina speciale esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali quando ricorrano i presupposti normativi previsti dalla legge speciale.
- La revoca della condanna per lite temeraria può essere esclusa quando la parte attrice ottenga solo un accoglimento parziale e significativamente inferiore rispetto alla pretesa iniziale, venendo meno il presupposto della soccombenza processuale qualificata.
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