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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04677/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente, cessato dal servizio per pensionamento il 30.11.2011, aveva partecipato a una selezione interna bandita il 31.12.2010 per ottenere la posizione economica F5 nell’Area II. In un primo momento era stato collocato utilmente in graduatoria, ma successivamente l’amministrazione lo aveva espunto perché, alla data di approvazione della graduatoria, non era più in servizio. Nei giudizi di merito chiedeva il riconoscimento della posizione economica e il risarcimento del danno per il ritardo nella procedura. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) sosteneva che la progressione economica orizzontale non fosse assimilabile a una progressione verticale e che, trattandosi di mero avanzamento economico/premiale, non potesse esigersi l’attualità del rapporto di servizio alla data di approvazione della graduatoria; deduceva inoltre violazioni della disciplina legale, contrattuale e del bando; 2) lamentava carenza di motivazione e omessa pronuncia sulle censure di appello; 3) denunciava l’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, assumendo che la domanda fosse stata ritualmente proposta anche per il ritardo nell’emanazione del bando e nello svolgimento della procedura; 4) censurava la mancata considerazione delle istanze istruttorie e sosteneva la responsabilità dell’amministrazione per il pregiudizio patito, anche in relazione alla perdita di ulteriori avanzamenti economici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva costruito in sede di legittimità una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a base della sentenza impugnata, poiché nei gradi di merito la causa riguardava l’esclusione dalla graduatoria solo perché, al momento dell’approvazione, l’interessato non era più in servizio, mentre in cassazione veniva prospettata una doglianza sulla mancata valutazione dei titoli e sul mancato inserimento in graduatoria. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui non possono proporsi in cassazione questioni nuove o temi di contestazione non dedotti nel merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio e risultino dagli stessi fatti già acquisiti; nel caso concreto, il ricorrente non aveva trascritto integralmente né localizzato gli atti di primo grado e di appello necessari a dimostrare la previa deduzione delle censure. Quanto al motivo sull’art. 116 c.p.c., la Corte ha osservato che la violazione di tale norma non può consistere nella semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, essendo censurabile solo l’uso di prove non dedotte, l’omessa considerazione di prove legali o il travisamento del regime legale di valutazione probatoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 7, comma 5, 17-bis, 35, 40, 43, 52, 63 e 63-bis d.lgs. 165/2001

    richiamati dal ricorrente per sostenere che le procedure interne e i requisiti di partecipazione sono disciplinati da legge e contrattazione collettiva e non possono essere integrati unilateralmente dall’amministrazione

  • artt. 1, 2, 3, 5 e 8 L. 15/2009

    citati dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina delle progressioni e delle selezioni

  • artt. 17, 18, 20, 23, 24, 54 e 62 d.lgs. 150/2009

    richiamati dal ricorrente nel contesto delle doglianze sulla procedura selettiva

  • artt. 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 77, 82 e 83 CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005

    invocati per sostenere la disciplina contrattuale della progressione economica orizzontale

  • artt. 5 e 15 CCNL 2006-2009

    richiamati dal ricorrente in relazione alla progressione economica e ai suoi effetti

  • artt. 9, 14 e 16 CCNI 8.12.2006

    richiamati dal ricorrente come parte della disciplina collettiva applicabile

  • artt. 1355 e 1362-1371 c.c.

    invocati dal ricorrente per l’interpretazione del bando e delle clausole rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare motivazione e riferimento ai precedenti

  • artt. 50 e 345 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo con riguardo alla domanda risarcitoria e ai limiti delle allegazioni in appello

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte ribadisce che la sua violazione non coincide con la semplice critica alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti di censura del vizio motivazionale e dell’erronea valutazione delle prove

  • art. 83 CCNL

    invocato dal ricorrente per affermare che la progressione economica orizzontale dovesse avere decorrenza fissa al 1° gennaio di ogni anno

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nella sentenza impugnata; il ricorrente che deduca una questione non esaminata deve dimostrare, con puntuale localizzazione degli atti di merito, di averla effettivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Le questioni nuove o i temi di contestazione non trattati nel merito sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili giuridici fondati sui medesimi fatti già acquisiti.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; essa è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o abbia disatteso prove legali secondo il proprio prudente apprezzamento.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quando censura un’omessa pronuncia o la novità di una questione: occorre trascrivere o quanto meno indicare in modo preciso gli atti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo ex actis.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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