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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06908/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello contro una decisione parzialmente favorevole della CTP Napoli in tema di avviso di rettifica IMU 2013 relativo a diversi immobili di sua proprietà. Con il primo motivo deduceva, per un gruppo di immobili in Napoli, la violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che per gli stessi beni vi sarebbe già un giudicato esterno formatosi su un precedente contenzioso IMU 2012, oltre a lamentare l'omesso esame dello stato di rudere/fatiscenza degli immobili e di un errore catastale che avrebbe mostrato l'appartenenza di uno dei beni a soggetto diverso. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 per il diniego dell'aliquota agevolata IMU su immobili locati a abitazione principale, assumendo che i contratti di locazione e la delibera comunale invocata consentissero l'agevolazione. Con il terzo motivo lamentava, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame della propria tesi circa l'ultrattività degli effetti esonerativi dell'IMU previsti dalla legge n. 126/2008 per immobili locati a canone calmierato, tesi che riteneva ancora operante nonostante l'abrogazione. Con il quarto motivo denunciava la violazione della delibera consiliare comunale n. 26/2014 e dell'art. 13, comma 6-bis, d.l. n. 201/2011, sostenendo che per gli immobili locati a canone concordato doveva applicarsi la riduzione IMU al 75% o l'aliquota agevolata prevista dal Comune.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto preliminarmente anche l'istanza di rinvio presentata dal ricorrente, ritenendola priva di concreta attualità e supporto volontaristico dopo l'intervenuta legge n. 199/2025. Nel merito ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi: il primo per difetto di specificità e autosufficienza quanto al dedotto giudicato esterno, per mancanza di prova della sua formazione e per impropria richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; il secondo per mancata trascrizione o riassunto dei contratti e della delibera richiamati e perché la CTR aveva accertato in fatto che i conduttori non avevano fissato l'abitazione principale negli immobili; il terzo perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo ma solo l'omesso esame di tesi difensive, oltre a essere stato comunque affrontato dalla CTR il tema dell'ultrattività della disciplina abrogata; il quarto per difetto di autosufficienza e perché la questione dell'aliquota agevolata non risultava utilmente devoluta e, comunque, la CTR aveva accertato in fatto l'assenza dei presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il vizio di legittimità ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle argomentazioni difensive; il vizio ex n. 3 non consente di trasformare in censura di diritto una contestazione sull'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, trascrivendone o riassumendone i contenuti essenziali e indicandone la collocazione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e i documenti richiamati a fondamento del ricorso devono essere adeguatamente prodotti e specificati, non essendo sufficiente un richiamo generico.

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto storico omesso, rilevante ai fini del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., può essere un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo che sia decisivo nel giudizio.

  • art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011

    La disposizione è richiamata per le agevolazioni IMU sugli immobili locati e per la riduzione dell'imposta, ma la Corte conferma che la valutazione dei presupposti di fatto spetta al giudice di merito.

  • art. 13, comma 6-bis, del decreto legge n. 201 del 2011

    Per gli immobili locati a canone concordato la norma prevede la riduzione dell'IMU al 75%, ma occorre che ne risultino provati i presupposti applicativi.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2012

    In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma integrativa del regime dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • legge n. 199/2025

    È menzionata solo per escludere che potesse giustificare il rinvio del giudizio in assenza di una concreta e successiva manifestazione di volontà del ricorrente.

  • legge n. 126 del 2008

    La Corte esclude che la sua abrogazione possa determinare ultrattività automatica delle agevolazioni IMU da essa previste o un contrasto con gli artt. 42 e 53 Cost.

  • decreto legislativo n. 23 del 2011

    È richiamato come fonte di abrogazione della disciplina agevolativa invocata dal ricorrente.

  • articoli 42 e 53 della Costituzione

    La Corte ritiene che l'abrogazione di una disciplina agevolativa non contrasti con la tutela della proprietà privata né con il principio di capacità contributiva/progressività dell'imposizione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è deducibile in cassazione solo se la relativa questione sia stata già proposta nei gradi di merito o se il giudicato sia maturato successivamente alla sentenza impugnata; il ricorrente deve indicare specificamente momento processuale, documenti e circostanze da cui il giudicato risulti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di censurare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori, perizie, documenti o tesi difensive già considerate dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile qualsiasi motivo che, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o almeno riassumere il contenuto degli atti e documenti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione processuale, così da consentire il controllo immediato della decisività delle censure.
  • Le agevolazioni fiscali relative agli immobili locati richiedono la prova dei presupposti di fatto richiesti dalla norma o dall'atto locale; in mancanza, il giudice di merito può legittimamente negarne l'applicazione.
  • La denuncia di omesso esame è inammissibile quando la sentenza di merito abbia comunque preso posizione sul fatto allegato, anche se con valutazione non condivisa dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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