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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14139/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente AAMS a percepire l'indennità aggiuntiva di fine servizio dal Fondo di previdenza del personale del MEF. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Fondo e revocato il decreto ingiuntivo emesso per euro 10.730,00; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello del lavoratore, ritenendo che il servizio prestato presso l'ETI dovesse essere computato ai fini dell'indennità. In cassazione il Fondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell'art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non era stato semplicemente distaccato ma trasferito all'ETI, che quindi il periodo presso l'ETI non poteva essere valutato ai fini dell'iscrizione e del calcolo dell'indennità, e che l'art. 6 del regolamento del Fondo limita il computo agli anni di servizio prestati nell'ambito del personale del Ministero fino alla cessazione dai ruoli. Il ricorrente ha inoltre contestato la lettura dello stato matricolare e la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla distinzione tra distacco e trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure volte a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui il dipendente non si era mai trasferito definitivamente all'ETI. Sul piano di diritto, ha invece affermato che il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso l'ETI, senza transito definitivo nei ruoli dell'ente, mantiene il collegamento con l'amministrazione di appartenenza e ha diritto a computare anche il periodo svolto presso l'ETI ai fini dell'indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura di P.A. statale della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998

    "il personale già appartenente all'AAMS ... fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'ETI"

    Per il personale ex AAMS non transitato definitivamente all'ETI, la norma configura un'applicazione temporanea presso l'ETI senza definitivo trasferimento nei ruoli di quest'ultimo ente.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998

    non riportata integralmente nel testo

    Si applica ai dipendenti ex AAMS trasferiti in via definitiva all'ETI, i quali, dopo il passaggio, hanno il rapporto di impiego con l'ETI e non possono computare quel servizio ai fini dell'indennità del Fondo MEF.

  • art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984

    "Ai fini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati ... sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi ..."

    Il servizio reso temporaneamente presso l'ETI dall'ex AAMS non definitivamente trasferito è computabile ai fini dell'indennità aggiuntiva, perché resta servizio utile nell'ambito del rapporto con l'amministrazione di appartenenza.

  • art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981

    non riportata integralmente nel testo

    È la norma istitutiva del Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze, poi richiamata come base del regolamento del Fondo.

  • art. 5 d.P.R. n. 211 del 1981

    non riportata integralmente nel testo

    Prevede l'approvazione del regolamento del Fondo mediante d.P.R. n. 1034 del 1984.

  • art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001

    non riportata integralmente nel testo

    Gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF gravano sull'amministrazione di appartenenza, che resta titolare della gestione del rapporto e delle conseguenze economiche.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010

    non riportata integralmente nel testo

    Norma richiamata come passaggio organizzativo che ha inciso sulla collocazione del lavoratore, ma senza trasformare il suo precedente rapporto in un trasferimento definitivo all'ETI.

  • art. 91 c.p.c.

    "Le spese di lite seguono la soccombenza"

    Le spese sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non riportata integralmente nel testo

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è una P.A. statale non tenuta al relativo pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    È invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte non accoglie la censura perché essa tendeva a contestare un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso l'ETI, senza definitivo transito nei ruoli di quest'ultimo ente, conserva il collegamento con l'amministrazione di appartenenza; il servizio prestato presso l'ETI va quindi computato ai fini dell'indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal regolamento del Fondo.
  • La distinzione decisiva è tra trasferimento definitivo all'ETI e mera applicazione temporanea: solo nel primo caso il rapporto di impiego e di servizio si radica stabilmente con l'ETI e il periodo presso tale ente non è valutabile ai fini dell'indennità del Fondo MEF.
  • In cassazione non è consentito riesaminare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancata cessione definitiva del dipendente all'ETI, salvo che il ricorso indichi specificamente le ragioni per cui i documenti posti a base della decisione sarebbero inidonei a sostenere la ricostruzione adottata.
  • Quando la disciplina di settore attribuisce all'amministrazione di appartenenza la gestione del rapporto e degli oneri economici anche per prestazioni rese presso altre amministrazioni, tale amministrazione resta obbligata anche ai riflessi previdenziali o indennitari derivanti da quel servizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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