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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22447/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una socia di una società di capitali a ristretta base proprietaria, a seguito della contestazione alla società di costi ritenuti indeducibili nell'ambito di un'operazione contrattuale con una società estera e della successiva adesione della società ai rilievi dell'Ufficio. L'Ufficio ha ritenuto che gli utili extracontabili così emersi fossero stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, recuperando a tassazione in capo alla socia un maggior reddito IRPEF come dividendo non dichiarato. In primo grado la CTP ha accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il maggior reddito al netto dell'IRES già versata dalla società; in appello la CTR, riuniti gli appelli delle parti, ha respinto l'impugnazione della contribuente. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 62 d.lgs. 546/1992, 2727-2729 c.c., 2697 c.c. e 45/47 t.u.i.r. per avere la CTR applicato in modo apodittico la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nonostante dagli atti emergesse una diversa destinazione delle somme; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e per carenza di motivazione, assumendo che vari motivi di appello non fossero stati esaminati, in particolare sulla prova dell'effettiva percezione delle somme e sulla corrispondenza tra utili accertati e somme retrocesse dalla controparte estera.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto inammissibili le censure di omessa pronuncia e di motivazione perché formulate in modo generico e senza riportare integralmente i motivi di primo e secondo grado, impedendo il controllo sulla novità delle questioni e sulla loro decisività; inoltre ha escluso che vi fosse una reale omissione di pronuncia, poiché la sentenza impugnata conteneva una statuizione, anche implicita, di rigetto delle doglianze della contribuente. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha reputato infondato/inammissibile alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui, nelle società a ristretta base proprietaria, opera una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. Tale presunzione è ritenuta logicamente giustificata dal rapporto di stretta complicità e controllo reciproco tra i soci, sicché la CTR aveva correttamente applicato il principio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato invocato per contestare l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza di motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato non superare il vaglio di ammissibilità perché la sentenza di merito si è conformata a principi di diritto consolidati della Cassazione.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nel contestare la decisione della CTR.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    richiamati in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere della prova circa l'effettiva distribuzione delle somme.

  • art. 145 t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio poiché la decisione impugnata conteneva un rigetto implicito delle questioni prospettate.

  • artt. 53 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati per censurare la pretesa mancata decisione su motivi di appello.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per denunciare difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in combinato con la disciplina tributaria per sostenere la nullità della sentenza per carenza motivazionale.

  • art. 47, comma 1, t.u.i.r.

    richiamato nella motivazione di merito per il riferimento alla distribuzione degli utili e alla percentuale di partecipazione del socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base proprietaria è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, anche in assenza di una previsione normativa espressa, quando la compagine ristretta e i rapporti interni rendano plausibile il reciproco controllo e la compartecipazione alla gestione.
  • La censura di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur senza esaminare singolarmente ogni argomento, contiene una statuizione che implica il rigetto della pretesa o della questione dedotta in giudizio.
  • In cassazione le doglianze di omessa pronuncia o di nullità della motivazione devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riportare compiutamente i motivi dei gradi di merito e confrontarsi con la sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito si uniforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il motivo che ne contesti l'applicazione può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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