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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32678/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguardava il diritto di un iscritto alla Cassa a percepire la quota retributiva della pensione secondo il regime previgente al regolamento previdenziale approvato il 14 luglio 2004, con specifico riferimento alla base pensionabile e all’applicazione del principio del pro rata per le anzianità maturate prima del 1 gennaio 2007. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’iscritto; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’ente previdenziale richiamando la giurisprudenza di legittimità sul pro rata e sulla prescrizione decennale. In cassazione la Cassa deduceva, con un primo motivo, la violazione della normativa che disciplina l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate e l’erronea applicazione del principio del pro rata; con un secondo motivo, la violazione della disciplina sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale previsto per il diritto alle prestazioni della Cassa e, in ogni caso, la prescrizione breve di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. anche ai crediti pecuniari non liquidi o esigibili. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata sul principio del pro rata e sull’irrilevanza, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, delle successive modifiche regolamentari meno favorevoli. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era conforme all’orientamento costante della Corte; inoltre la disciplina invocata dalla Cassa sulla prescrizione del diritto alle prestazioni non era pertinente, poiché la pretesa azionata non era un diritto alla prestazione pensionistica in sé, ma una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore del controricorrente e della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina applicabile all’autonomia normativa della Cassa privatizzata

  • art. 1 l. n. 335/1995

    la Corte ribadisce che la disciplina originaria impone il rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate

  • art. 1 l. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che non incide sulla soluzione, perché resta applicabile il regime originario del pro rata per i periodi interessati

  • art. 1 l. n. 147/2013

    invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che muti la regola già consolidata sul pro rata

  • art. 10 regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.m. 14/07/2004

    richiamato nel motivo, ma ritenuto non idoneo a superare il principio del pro rata per le anzianità pregresse

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure, senza esito favorevole

  • art. 19 l. n. 21/1986

    la Corte osserva che disciplina in generale la prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio azionato in giudizio

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione breve; la Corte non lo applica alla pretesa restitutoria esaminata

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 360 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    usato come fondamento dell’inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma primo; comma secondo; ultimo comma

    richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per la decisione in conformità alla proposta

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 2033 c.c.

    qualifica la domanda come ripetizione di indebito, quindi credito restitutorio e non credito da prestazione

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna alla somma equitativa in favore del controricorrente e della Cassa delle Ammende in presenza di definizione conforme alla proposta su ricorso inammissibile

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle pensioni delle casse previdenziali privatizzate, per le anzianità già maturate continua a operare il principio del pro rata, con conseguente irrilevanza di modifiche regolamentari sopravvenute se peggiorative rispetto alla disciplina previgente.
  • Quando la pretesa non riguarda il riconoscimento diretto della prestazione previdenziale ma la ripetizione di somme indebitamente trattenute, la domanda ha natura restitutoria e non è assoggettabile alla disciplina della prescrizione del diritto alla prestazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non prospetta argomenti nuovi idonei a giustificare un revirement.
  • La definizione accelerata del ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare, oltre alle spese, la condanna alla somma equitativa prevista dall’art. 96 c.p.c. anche in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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