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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3592/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’ICI dovuta per il 2006 su un terreno che, secondo la contribuente, era inagibile e inutilizzabile a fini edificatori perché occupato dal Comune e dal Commissario per l’emergenza rifiuti della Campania. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso e ridotto il valore imponibile al 70% di quello accertato. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 18 febbraio 2014, accolse l’appello principale della concessionaria e respinse quello incidentale della contribuente, ritenendo che l’occupazione contingente non eliminasse l’edificabilità del terreno e che l’ICI fosse stata calcolata correttamente; escluse inoltre l’efficacia, per il 2006, di una precedente sentenza definitiva relativa al 2004. La società ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento dell’efficacia del giudicato formatosi sull’annualità 2004, che aveva accertato l’inagibilità dell’area; 2) omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità dell’avviso per difetto di motivazione e di duplicazione della tassazione sul medesimo terreno; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, assumendo che l’avviso contenesse una formula generica; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e confusione tra edificabilità e concreta utilizzabilità edificatoria; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancato esame dei documenti prodotti; 6) violazione dei criteri di determinazione del valore imponibile, per non avere considerato l’occupazione abusiva del terreno e l’impossibilità di sfruttarlo edificatoriamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo: il giudicato formatosi su un’annualità tributaria vincola quelle successive soltanto quanto agli elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, non rispetto a fatti potenzialmente variabili, come l’inagibilità del terreno o il suo valore. Ha accolto il secondo motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni relative al difetto di motivazione dell’avviso e alla doppia tassazione dello stesso cespite. Ha tuttavia deciso la causa nel merito, senza rinvio, perché la questione sulla motivazione dell’avviso non richiedeva ulteriori accertamenti ed era infondata: per l’ICI l’atto è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di individuare gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum, senza dover illustrare il mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione; spetta al contribuente dedurre e provare la causa di esclusione. Il terzo motivo è stato respinto per le medesime ragioni. Il quarto è stato respinto: pur ravvisando nella motivazione della CTR un’espressione apparente quanto alla correttezza del calcolo, la censura era formulata come violazione di legge e investiva in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta, non sindacabile in quei termini. Il quinto è stato respinto perché l’art. 115 c.p.c. non consente di censurare la preferenza attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre e l’omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale, di per sé, all’omesso esame di un fatto decisivo. Il sesto è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro l’accertamento ICI. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    In definitiva, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie suscettibili di variazione annuale.

    Il giudicato esterno relativo a un’annualità d’imposta si estende ad annualità diverse solo per fatti o qualificazioni con efficacia permanente o pluriennale; non vincola rispetto a elementi suscettibili di variare da un periodo d’imposta all’altro.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014).

    L’omessa decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con esame degli atti processuali pertinenti.

  • art. 384 c.p.c.

    Invero, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018).

    Quando l’omessa pronuncia è accertata ma la questione sottostante è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis

    Orbene, anticipando le considerazioni che avrebbe comportato l’analisi del terzo motivo, va qui evidenziato che, in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 – bis, (applicabile ratione temporis), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poichè è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta.

    L’avviso ICI deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non deve motivare il mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile; è il contribuente che deve dedurre e provare la causa di esclusione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Invero, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta.

    La motivazione dell’accertamento tributario è sufficiente quando mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente l’esistenza e la misura dell’imposta.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Invero, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta.

    Nel contesto dell’accertamento ICI, l’obbligo di motivazione si considera assolto se l’atto rende conoscibili gli elementi essenziali della pretesa e consente di contestarne an e quantum.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4

    Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La sentenza tributaria è nulla per vizio motivazionale quando la motivazione manchi, sia meramente apparente o non renda comprensibili le ragioni della decisione; il vizio è deducibile in cassazione come nullità processuale.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione in modo comprensibile; la sua mancanza, apparenza o incomprensibilità determina nullità processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invero, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi; non lo è quando si contesta soltanto la valutazione comparativa delle prove ritualmente acquisite.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5

    A titolo esemplificativo, rientra tra gli elementi variabili il valore immobiliare ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo (Sez. 5, Sentenza n. 1300 del 19/01/2018).

    Il valore immobiliare rilevante per l’ICI è un elemento variabile nel tempo e non può, in quanto tale, fondare l’estensione automatica del giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Inoltre, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; resta deducibile la nullità quando la motivazione manchi o sia meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 111 Cost., comma 2

    Invero, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018).

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica la decisione nel merito della Cassazione, senza rinvio, quando la questione omessa è infondata e non richiede accertamenti fattuali ulteriori.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a imposte periodiche, il giudicato formatosi su un’annualità vincola le annualità successive soltanto quanto a elementi della fattispecie con efficacia permanente o pluriennale; non si estende a fatti suscettibili di variazione annuale, quali l’inagibilità contingente o il valore dell’immobile.
  • L’avviso di accertamento ICI è sufficientemente motivato quando identifica gli elementi essenziali della pretesa in modo da consentire al contribuente di contestarne an e quantum; non occorre che l’ente impositore spieghi il mancato riconoscimento di ogni esenzione astrattamente applicabile, la cui ricorrenza deve essere dedotta e provata dal contribuente.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e va denunciata in cassazione come nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Accertata un’omessa pronuncia, la Cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio se la questione sottostante è infondata e non necessita di ulteriori accertamenti di fatto.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la diversa valutazione di attendibilità o forza persuasiva delle prove ritualmente prodotte dalle parti.
  • Il mero omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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