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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3694/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (alienante)

La controversia

Nel 2002 la ricorrente vendette la propria autovettura mediante dichiarazione di vendita con firme autenticate dal notaio resistente. Dopo aver ricevuto dalla Regione Lazio, il 12 settembre 2006, un avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa al 2003, apprese che l’acquirente non aveva trascritto il trasferimento al PRA. La venditrice chiese al notaio i dati anagrafici dell’acquirente per poter effettuare la trascrizione e comunicare il trasferimento alla Regione; il notaio fornì una certificazione incompleta, priva dei dati anagrafici richiesti. Alla successiva cartella esattoriale relativa al 2003 si aggiunsero cartelle per il bollo degli anni 2005, 2006, 2007 e 2009. La Commissione tributaria provinciale di Roma respinse l’impugnazione della cartella relativa al 2003; la Regione, interpellata per l’annullamento delle sanzioni, indicò come carente la certificazione notarile dei dati del nuovo proprietario. Nel 2012 la venditrice convenne il notaio davanti al Giudice di pace di Roma per responsabilità professionale e risarcimento dei danni: il Giudice di pace accolse la domanda, ma il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 maggio 2017, riformò la decisione. In cassazione la ricorrente propose due motivi, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione di disposizioni della legge notarile e degli artt. 113, 115 e 743 c.p.c.; con il secondo motivo dedusse inoltre violazione degli artt. 112, 113, 115 e 345 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Le censure contestavano, in sintesi, che l’assenza di un obbligo legale di conservare l’atto o rilasciarne copia escludesse la responsabilità del notaio per il rifiuto di comunicare i dati dell’acquirente che risultavano da un documento comunque in suo possesso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha censurato il Tribunale perché, limitandosi a rilevare che all’epoca dei fatti la legge notarile non imponeva di conservare a raccolta gli atti privati di cui il notaio avesse autenticato soltanto le sottoscrizioni, non aveva valutato in concreto la correttezza della condotta. Poiché il notaio disponeva della dichiarazione di vendita e dei dati anagrafici dell’acquirente, il rifiuto di comunicarli era contrario alla buona fede oggettiva, che integra il contenuto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1374 c.c.; la successiva produzione in appello della copia non aveva consentito alla venditrice di agire tempestivamente per la voltura e per la comunicazione dei dati alla Regione. La Corte ha inoltre richiamato l’obbligo professionale del notaio di adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente anche in presenza di incertezza normativa. Ha cassato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Ha dato atto che non sussistevano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1374 c.c.

    A fronte di ciò l’affermazione del giudice dell’impugnazione di merito, dell’insussistenza dell’obbligo di notaio di fornire copia e comunque di comunicare i dati anagrafici dell’acquirente, in suo possesso, non regge alla necessaria inferenza della buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, che, a norma dell’art. 1374 c.c., impone alle parti di porre in essere comportamenti che comunque rientrano nello spettro complessivo della prestazione dedotta in contratto secondo la legge, gli usi e l’equità.

    La buona fede oggettiva integra il contenuto del rapporto contrattuale: impone alle parti comportamenti funzionali alla prestazione complessiva, secondo legge, usi ed equità. Nel caso concreto, tale criterio rendeva dovuta la comunicazione dei dati dell’acquirente in possesso del notaio.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La circostanza che una legge ambigua od una giurisprudenza contrastata rendano incerta l’effettiva sussistenza dell’obbligo per il notaio di eseguire un adempimento teoricamente necessario per la validità o l’opponibilità dell’atto da lui rogato, non esclude la responsabilità dello stesso nel caso in cui, in seguito, quell’adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto, avendo questi il preciso obbligo, impostogli dall’art. 1176 c.c., comma 2, di osservare un principio di precauzione ed adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente.

    La diligenza professionale qualificata impone al notaio, anche quando la normativa o la giurisprudenza lascino incerto un adempimento potenzialmente necessario, di osservare un criterio di precauzione e adottare la condotta più idonea a tutelare gli interessi del cliente.

  • art. 2683, n. 3, c.c.

    Giova, peraltro, al fine di completezza espositiva, evidenziare che la condotta in concreto tenuta dal notaio appare suscettibile di dare luogo a profili risarcitori anche in considerazione del fatto che l’atto in questione era soggetto a pubblicità mobiliare ai sensi dell’art. 2683 c.c., n. 3, in quanto relativo ad autovettura e quindi la conservazione di copia, per quanto informale, di esso rispondeva a una prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (la L. n. 246 del 2005, più volte sopra richiamata).

    Per gli atti relativi ad autoveicoli soggetti a pubblicità mobiliare, la Corte considera rilevante, nella valutazione concreta della condotta professionale, che la conservazione di una copia rispondesse già a una prassi costante; tale rilievo non sostituisce la ratio fondata sulla buona fede e sulla diligenza professionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la Corte ha dichiarato insussistenti i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • La buona fede oggettiva integra il contenuto del rapporto contrattuale e può imporre obblighi di cooperazione ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, quando risultino funzionali alla prestazione dovuta secondo legge, usi ed equità.
  • Il notaio che abbia autenticato le sottoscrizioni su una dichiarazione di vendita e sia comunque in possesso dei dati dell’acquirente deve valutare in concreto la richiesta del cliente di comunicarli; il rifiuto ingiustificato può violare la buona fede e fondare responsabilità, anche se all’epoca non sussisteva uno specifico obbligo normativo di conservare l’atto o rilasciarne copia.
  • L’incertezza normativa o giurisprudenziale sull’esistenza di un adempimento professionale non esclude la responsabilità quando l’adempimento risulti poi dovuto: la diligenza qualificata richiede al professionista di adottare un criterio di precauzione e la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionale
RamiResponsabilità civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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