Cassazione Civile, Sentenza n. 3691/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona disabile)
La controversia
La resistente, riconosciuta persona con disabilità ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3, ed allora consigliera comunale, aveva convenuto in giudizio il Comune lamentando di non poter accedere autonomamente agli uffici amministrativi e alla sala consiliare, collocati al piano superiore e raggiungibili tramite due rampe di scale. Per superarle doveva essere accompagnata e trasportata dal personale su un dispositivo indicato come “trattorino” o “montascale”; chiedeva la cessazione della discriminazione, la realizzazione di un ascensore, di un servoscala o di altre opere idonee e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, aveva respinto la domanda con ordinanza del 26 giugno 2013. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1710/2017 depositata il 14 novembre 2017, aveva accolto l’impugnazione, ravvisato una discriminazione indiretta ai sensi della L. 67/2006, art. 2, comma 3, e condannato il Comune a risarcire Euro 15.000,00, rilevando che il dispositivo non assicurava un accesso adeguato e che l’ascensore era stato realizzato solo successivamente; la domanda di cessazione era ormai priva di attualità per la sopravvenuta installazione dell’ascensore. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione della L. 67/2006, art. 2, della L. 13/1989, del D.M. 236/1989, della L. 104/1992, art. 24, del D.P.R. 503/1996, art. 1, e del D.Lgs. 150/2011, art. 28: sosteneva che gli obblighi di adeguamento non fossero immediatamente precettivi per un edificio preesistente non sottoposto a ristrutturazione, che la disciplina avesse natura programmatica e che il dispositivo messo a disposizione costituisse un accorgimento sufficiente nell’attesa dell’ascensore, per la cui installazione il Comune si sarebbe attivato tempestivamente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della L. 67/2006, art. 2, e del D.Lgs. 150/2011, art. 28, contestando la mancata considerazione dell’elemento soggettivo, l’assenza di negligenza o volontà discriminatoria e la liquidazione del danno, che riteneva facoltativa e non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato nella parte in cui attribuiva natura meramente programmatica agli obblighi di eliminazione delle barriere: la disciplina sull’accessibilità è immediatamente precettiva e consente la tutela antidiscriminatoria quando l’accesso sia impedito o limitato, anche senza una norma regolamentare che qualifichi specificamente lo stato dei luoghi come barriera. La restante parte del motivo è stata dichiarata inammissibile perché, contestando l’idoneità concreta del “trattorino” e la tempestività dell’attivazione per installare l’ascensore, sollecitava una rivalutazione di fatti riservata al giudice di merito, non una diversa interpretazione della legge. Anche il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile: la contestazione sull’elemento soggettivo e sull’efficacia del dispositivo mirava nuovamente a una rivalutazione fattuale. La censura sulla liquidazione del danno è stata invece rigettata: la liquidazione equitativa è sindacabile in cassazione solo se la motivazione non espone adeguatamente il percorso logico e i criteri adottati; nel caso concreto la Corte d’appello aveva indicato la destinazione del fabbricato, la qualifica della danneggiata e la durata dell’inadempienza. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
L. 67/2006, art. 2
l’esistenza di “ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime”, consentendo loro “il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata” ciò, a prescindere, “dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi”
La tutela antidiscriminatoria è invocabile quando l’accessibilità delle persone con disabilità sia impedita o limitata; l’obbligo di eliminare le barriere è immediatamente precettivo e non dipende da una specifica qualificazione regolamentare dello stato dei luoghi.
art. 2043 c.c.
il riconoscimento del carattere discriminatorio di “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” in ogni caso “presuppone la verifica della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c., al quale va ricondotta la fattispecie prevista dalla L. n. 67 del 2006, art. 3, comma 3”
La fattispecie di discriminazione indiretta richiede la verifica degli elementi soggettivi e oggettivi dell’illecito aquiliano e va ricondotta all’art. 2043 c.c.; la Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile la specifica censura comunale perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento fattuale sull’idoneità del dispositivo.
D.Lgs. 150/2011, art. 28
Di conseguenza, trovano applicazione i principi secondo cui “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità”, purchè a condizione – soddisfatta nel caso che occupa – che “la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito”
La liquidazione equitativa del danno da condotta discriminatoria resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione espone adeguatamente il percorso logico e valutativo seguito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa” – che è quanto si lamenta nel caso di specie, dal momento che ci si duole del fatto che il “trattorino” non sia stato ritenuto accorgimento idoneo ad migliore la fruibilità dell’edificio municipale in attesa dell’installazione dell’ascensore – “è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità”
Il motivo di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e l’interpretazione della norma; la contestazione della ricostruzione concreta dei fatti o della valutazione delle prove non è deducibile ai sensi di tale disposizione.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma ello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Gli obblighi di eliminazione delle barriere architettoniche e di garanzia dell’accessibilità per le persone con disabilità sono immediatamente precettivi; la tutela antidiscriminatoria è esperibile quando l’accesso sia impedito o limitato, anche se manca una disposizione regolamentare che qualifichi espressamente lo specifico stato dei luoghi come barriera.
- La discriminazione indiretta riconducibile alla disciplina antidiscriminatoria presuppone la verifica degli elementi soggettivi e oggettivi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.; la valutazione concreta dell’idoneità delle misure predisposte per assicurare l’accessibilità appartiene al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
- La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione quando la motivazione indica in modo adeguato il percorso logico-valutativo e i criteri adottati; non occorre una dimostrazione analitica del rapporto tra ciascun elemento considerato e l’importo liquidato, purché la valutazione derivi dall’esame complessivo della situazione processuale.
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