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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3692/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Gli utenti del servizio idrico e un condominio hanno convenuto in giudizio il gestore idrico e il Comune di Napoli, chiedendo la restituzione delle somme pagate per il servizio di depurazione delle acque reflue. Hanno dedotto che l’impianto di depurazione era assolutamente inefficiente e che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, la quota tariffaria non era dovuta in assenza del servizio. Gli altri utenti sono intervenuti per proporre la medesima domanda. Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza del 25 luglio 2013, ha condannato il gestore e la Regione Campania alla restituzione; il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15 gennaio 2018, ha rigettato sia l’appello principale del gestore sia quello incidentale della Regione, confermando la condanna. Il gestore ha proposto sei motivi: 1) difetto di prova della titolarità attiva del rapporto di utenza; 2) difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver riscosso le somme per conto del Comune e della Regione; 3) erronea qualificazione della domanda e inversione dell’onere della prova circa il mancato funzionamento dell’impianto; 4) violazione della disciplina introdotta dall’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 e mancata considerazione degli oneri per progettazione e completamento degli impianti, oltre alla mancata chiamata della società affidataria; 5) erroneo rigetto della domanda di manleva e regresso verso la Regione e della richiesta di chiamata della società affidataria; 6) applicabilità della prescrizione quinquennale alle somme periodiche. La Regione ha proposto ricorso incidentale con sei motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario; distinzione tra inefficienza e inattività dell’impianto e omesso esame della documentazione; difetto della propria legittimazione passiva e mancato ricevimento delle somme; mancata chiamata o integrazione del contraddittorio nei confronti dell’affidataria; inversione dell’onere della prova; applicabilità della prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale: la controversia sulla debenza e restituzione della quota di tariffa di depurazione, qualificata come corrispettivo contrattuale, appartiene alla giurisdizione ordinaria; gli utenti avevano dedotto l’assoluta inefficienza dell’impianto, assimilabile alla temporanea inattività. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale: le bollette e fatture emesse dal gestore e i pagamenti documentati erano idonei a provare il rapporto di utenza; la domanda restitutoria poteva essere proposta contro il gestore, parte del contratto. Ha respinto, nei limiti indicati in motivazione, le censure sull’onere della prova: una volta provati il titolo e allegato l’inadempimento, spettava al debitore dimostrare l’adempimento; il soggetto che pretende il pagamento della tariffa deve dimostrare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo fatturato. Le contestazioni sull’apprezzamento delle prove e sul fatto notorio sono state dichiarate inammissibili nei termini precisati dalla Corte. Quanto al quarto motivo del ricorso principale, la censura sulla disciplina dell’art. 8-sexies è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di un’autonoma ratio della sentenza d’appello. La Corte ha comunque escluso che il termine di cinque anni previsto per la restituzione costituisca una condizione di procedibilità: esso consente al gestore di dilazionare il pagamento; gli eventuali oneri deducibili costituiscono un fatto impeditivo, la cui prova grava sul convenuto. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa alla mancata chiamata della società affidataria, non essendo configurabile litisconsorzio necessario e potendo la documentazione essere richiesta ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Il quinto motivo del ricorso principale è stato accolto limitatamente alla domanda di regresso contro la Regione: la responsabilità concorrente della Regione deriva dalla cooperazione nell’inadempimento, in quanto proprietaria dell’impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione, pur essendone stata affidata la gestione a una società. È stato quindi riconosciuto che il gestore, condannato a restituire le somme agli utenti, può chiedere alla Regione il regresso in ragione del suo concorso nell’inadempimento. La censura della Regione sulla propria legittimazione passiva è stata rigettata, mentre la domanda di regresso dovrà essere decisa nel merito dal giudice di rinvio. Il sesto motivo del ricorso principale e i restanti motivi incidentali sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: il diritto alla restituzione è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale delle prestazioni periodiche. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente al rapporto interno tra gestore e Regione e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per decidere la domanda di regresso e liquidare le spese relative a tale rapporto. Ha condannato il gestore e la Regione, in solido nella statuizione, a rifondere agli utenti e al condominio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie del 15% e accessori di legge; ha compensato le spese nei rapporti con il Comune di Napoli e disposto per la Regione l’ulteriore contributo unificato dovuto per il rigetto del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Invero, proprio accedendo alla prospettiva della ricorrente (peraltro, da essa invece “ricusata”, ove si tratta di trarne le conseguenze in punto di titolarità passiva del rapporto controverso), ovvero ravvisando, nella mancata depurazione delle acque, l’inadempimento di una prestazione contrattuale, deve escludersi la fondatezza della censura che lamenta lo “stravolgimento del principio dell’onere della prova”.

    La prova del titolo contrattuale e l’allegazione dell’inadempimento gravano sul creditore; al debitore compete provare l’avvenuto adempimento. Inoltre, gli oneri che possano ridurre il credito restitutorio in base alla disciplina speciale costituiscono fatto impeditivo, da provare da chi li oppone.

  • art. 2033 c.c.

    Nondimeno, se l’ipotesi della “conditio ob causam finitam” è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacchè è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento.

    La declaratoria d’illegittimità costituzionale che elimina retroattivamente la causa giustificativa del pagamento rende ripetibile la quota tariffaria versata per un servizio di depurazione non fruito.

  • art. 2043 c.c.

    Tuttavia, a diverso esito – e quindi alla conferma, sul punto, della decisione impugnata – deve pervenirsi sul rilievo che, nella stessa sentenza del Tribunale di Napoli, si individua nella Regione la “proprietaria dell’impianto”, nonchè il soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest). Di conseguenza, la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nè alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt’altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).

    La responsabilità aquiliana del terzo può concorrere con l’inadempimento contrattuale quando il proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio cooperi nell’inadempimento del gestore contrattuale.

  • art. 1298 c.c.

    A tacer d’altro, infatti, l’iniziativa di ABC era diretta a far accertare – ai sensi, come detto, dell’art. 1298 c.c., comma 1, u.p. – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione ben più della metà di quanto corrisposto agli utenti che hanno azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di (OMISSIS) e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione.

    Nei rapporti interni tra corresponsabili, il soggetto che ha restituito agli utenti quanto indebitamente riscosso può chiedere di determinare e recuperare la quota gravante sull’altro corresponsabile, anche in misura superiore alla metà, secondo la rispettiva partecipazione.

  • art. 2946 c.c.

    Nondimeno, se l’ipotesi della “conditio ob causam finitam” è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacchè è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento.

    Il diritto alla restituzione è soggetto al termine ordinario decennale, poiché la pretesa è restitutoria e riguarda un pagamento divenuto indebito, non il pagamento periodico del corrispettivo contrattuale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Il tutto, peraltro, senza tacere del fatto che la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), si applica solo alle aLI’oni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non – come nella specie – di un importo dovuto a titolo di restituzione e in unica soluzione.

    La prescrizione quinquennale riguarda le azioni per ottenere corrispettivi periodici dei contratti di durata, non l’azione diretta alla restituzione in unica soluzione di somme pagate indebitamente.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13

    Orbene, delle due disposizioni va data un’interpretazione coordinata, e soprattutto conforme a Costituzione, che porta ad escludere – per le ragioni di cui si dirà appena di seguito – che il decorso del quinquennio, a far data dal 1 ottobre 2009, si ponga come condizione di procedibilità della domanda restitutoria, secondo un’opzione ermeneutica fatta propria da una parte della giurisprudenza di merito (e condivisa dal sostituto Procuratore Generale, nelle conclusioni rassegnate in udienza in relazione al presente ricorso), ma, per vero, mai esaminata “ex professo” da questa Corte negli arresti sopra menzionati.

    Il termine massimo quinquennale previsto per la restituzione non è una condizione di procedibilità della domanda: attribuisce ai gestori la facoltà di dilazionare la restituzione, anche ratealmente o mediante compensazione.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155

    Un’evenienza, questa della “temporanea inattività”, che nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l’assoluta inefficienza dell’impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento.

    La temporanea inattività, che esclude la debenza della quota per la depurazione, comprende anche l’assoluta inefficienza e l’inidoneità dell’impianto al funzionamento, non soltanto il fermo formalmente disposto.

  • art. 210 c.p.c.

    Orbene, rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.

    L’esigenza di acquisire documenti detenuti da un terzo non rende necessaria la sua partecipazione al giudizio; la documentazione può essere richiesta mediante ordine di esibizione.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte ha disposto la cassazione con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, limitatamente alla domanda di regresso del gestore contro la Regione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta, in presenza dei presupposti di legge, il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando il pagamento per un servizio pubblico ha natura di corrispettivo contrattuale, l’utente che agisce per la restituzione deve provare il proprio titolo contrattuale; le bollette emesse dal gestore e i pagamenti documentati possono essere valutati dal giudice di merito come prova del rapporto di utenza.
  • Nell’azione restitutoria relativa a una quota tariffaria non dovuta, la domanda va proposta contro la controparte del contratto di utenza che ha riscosso il corrispettivo; gli assetti e i rapporti interni tra gestore e altri soggetti non sono opponibili all’utente.
  • Nel rapporto contrattuale, il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza e allega l’inadempimento; il debitore deve provare l’adempimento. Chi pretende il pagamento della quota per la depurazione deve dimostrare l’esistenza di un impianto funzionante nel periodo fatturato.
  • L’assoluta inefficienza dell’impianto di depurazione e la sua inidoneità al funzionamento rientrano nella nozione di temporanea inattività; se il servizio non è fruito per causa non imputabile all’utente, è indebita la quota tariffaria destinata a remunerarlo.
  • Gli oneri relativi a progettazione, realizzazione o completamento degli impianti, quando deducibili dal credito restitutorio secondo la disciplina speciale, costituiscono un fatto impeditivo o incidente sulla liquidità del credito, la cui prova grava sul soggetto che li oppone.
  • Il termine massimo previsto per la restituzione delle quote non dovute non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione: consente al gestore di dilazionare il pagamento, anche mediante rateizzazione o compensazione.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario con l’affidatario della gestione dell’impianto per il solo fatto che la sua partecipazione sia utile a fini probatori; l’acquisizione dei documenti da esso detenuti può essere richiesta mediante ordine di esibizione.
  • Il proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione può concorrere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nell’inadempimento del gestore che ha stipulato il contratto con gli utenti. Il gestore, condannato alla restituzione, può quindi esercitare regresso contro il corresponsabile, con ripartizione interna da determinare in relazione al rispettivo concorso.
  • La domanda di restituzione di somme divenute indebite per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale è soggetta alla prescrizione decennale; non si applica la prescrizione quinquennale dei corrispettivi periodici, perché la pretesa riguarda una restituzione in unica soluzione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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