Cassazione Civile, Sentenza n. 3696/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La creditrice aveva ottenuto nei confronti del ricorrente un decreto ingiuntivo per Euro 360.000,00 oltre accessori, fondato su una scrittura privata sottoscritta da entrambi, intitolata «ricognizione di debito», nella quale il ricorrente si dichiarava debitore per pagamenti e prestazioni eseguiti nell’interesse della famiglia. Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1272 e 1988 c.c. e omesso esame di fatto decisivo: sosteneva che i debitori effettivi fossero il figlio e/o la moglie, beneficiari delle attribuzioni e, quanto ai miglioramenti immobiliari, proprietaria degli immobili, e che la ricognizione di debito non potesse riferirsi a obbligazioni altrui né essere efficace in assenza di una propria obbligazione. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 61 c.p.c. e 428 c.c., contestando il diniego di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la propria incapacità naturale al momento della sottoscrizione; in merito aveva inoltre dedotto dolo o violenza morale. A sostegno della richiesta di consulenza aveva prodotto un referto di una commissione medica pubblica che attestava un’invalidità civile dell’80% a seguito di ictus e menzionava «lievi deficit cognitivi».
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato, con motivazione adeguata, la volontà del ricorrente di assumere personalmente il debito del figlio e della moglie, quantificato in Euro 360.000,00, e che la sottoscrizione della creditrice desse alla scrittura natura bilaterale di espromissione. La censura mirava in realtà a sostituire l’interpretazione e la valutazione delle prove compiute in appello con una diversa ricostruzione; inoltre, assumeva come dimostrata la qualificazione di ricognizione di debito che era invece proprio l’assunto da provare. Quanto al secondo motivo, il diniego della consulenza è stato ritenuto adeguatamente motivato: il referto era generico sul deficit cognitivo e mancavano ulteriori elementi probatori o allegazioni specifiche che indicassero un’effettiva incapacità incidente sulla validità dell’atto. La consulenza richiesta aveva pertanto carattere esplorativo; spettava al ricorrente provare l’incapacità e indicarne specificamente le ragioni. La doglianza è stata dichiarata inammissibile nella parte diretta a sindacare il potere discrezionale del giudice di merito e infondata per il resto. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di Cassazione, liquidate in Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Sulla base della suddetta ricostruzione della volontà negoziale delle parti, e tenuto conto del fatto che la scrittura era stata sottoscritta anche dalla Ga., la hanno qualificata come negozio bilaterale, precisamente come espromissione.
La scrittura sottoscritta dal terzo e dal creditore può, in base alla volontà negoziale accertata, integrare un’espromissione con cui il terzo assume il debito altrui.
Il ricorrente nega infatti che la sua dichiarazione possa comportare il proprio impegno a pagare le obbligazioni dei suoi familiari semplicemente sulla base della qualificazione di essa in termini di ricognizione di debito. Ma tale qualificazione costituisce in realtà l’assunto da dimostrare, dal momento che i giudici di merito, sulla base della ricostruzione dell’effettiva intenzione desumibile dalla dichiarazione negoziale, l’hanno diversamente qualificata, in termini di espromissione, attribuendo (del tutto correttamente) rilievo alla sostanza di essa e non alla sua mera intitolazione.
La denominazione formale di ricognizione di debito non vincola la qualificazione dell’atto: occorre ricostruire la reale volontà negoziale e attribuire rilievo al contenuto sostanziale della dichiarazione.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.
L’accertamento della volontà negoziale è indagine di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è censurabile soltanto deducendo la violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti in cui la mancata ammissione della consulenza si risolva in un vizio della motivazione sul merito della controversia ovvero nell’omesso esame di un fatto decisivo.
L’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il relativo diniego è sindacabile in Cassazione soltanto nei limiti indicati dalla Corte.
Poichè la valutazione operata in proposito dalla corte di appello è sostenuta da adeguata motivazione e tenuto conto, del resto, che effettivamente – come precisato dalla stessa corte territoriale – spettava al ricorrente fornire la prova della propria pretesa incapacità (il che sarebbe stato possibile anche eventualmente a mezzo di una consulenza di parte) e, quanto meno, indicare in modo preciso e specifico le ragioni per cui la stessa avrebbe potuto ritenersi sussistente, le censure svolte nel motivo di ricorso in esame risultano per un verso inammissibili, in quanto dirette a sindacare l’esercizio di un potere discrezionale dei giudici di merito e, per altro verso, infondate, non potendosi ritenere sussistente alcuna effettiva violazione delle disposizioni di legge richiamate.
Chi deduce l’incapacità naturale incidente sulla validità dell’atto deve provarla e allegare in modo preciso le circostanze che la sostengono; un referto generico, senza ulteriori elementi, non impone l’ammissione di una consulenza esplorativa.
L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione dell’interpretazione negoziale o delle prove; l’accertamento di fatto può essere censurato nei limiti propri dei motivi di legittimità, inclusa la violazione dei canoni ermeneutici.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura negoziale dipende dalla sostanza della dichiarazione e dalla volontà effettiva delle parti, non dal titolo attribuitole: l’impegno di un terzo a pagare un debito altrui, accettato dal creditore, può integrare un contratto di espromissione.
- L’accertamento della volontà negoziale costituisce un’indagine di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rinnovato in Cassazione per ottenere una diversa lettura del documento o delle prove; è censurabile nei limiti della violazione dei canoni legali d’interpretazione.
- La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere utilizzata per colmare la mancanza di allegazioni o prove: chi deduce l’incapacità naturale deve fornire elementi concreti e indicare specificamente le ragioni che la sostengono.
- Il diniego di una consulenza tecnica d’ufficio è sindacabile in Cassazione soltanto quando si traduca in un vizio della motivazione sul merito o nell’omesso esame di un fatto decisivo.
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