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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3654/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (genitori)

La controversia

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con sentenza del 2016, aveva dichiarato adottabili quattro minori, sospeso la responsabilità genitoriale, interrotto gli incontri con i genitori e confermato il collocamento presso famiglie affidatarie. La decisione era fondata sulle condizioni di indigenza, sulle condizioni igieniche e sanitarie ritenute intollerabili, sull’assenza di una stabile abitazione e sulla situazione di trascuratezza dei minori. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata l’8 febbraio 2018, aveva rigettato l’impugnazione: sulla base della consulenza tecnica aveva rilevato una sostanziale estraneità dei minori ai genitori, l’assenza di un legame affettivo recuperabile e l’esigenza di non compromettere la relazione instaurata con gli affidatari. I genitori hanno proposto otto motivi di ricorso. Con il primo hanno denunciato la violazione della L. n. 184/1983, artt. 1, 12, comma 4, e 15, e dell’art. 8 CEDU, sostenendo che lo stato di abbandono fosse stato dichiarato senza predisporre un progetto di sostegno e recupero della genitorialità e senza valutare adeguatamente le difficoltà economiche e di inclusione sociale del nucleo. Con il secondo hanno dedotto la violazione dell’art. 8, comma 1, della L. n. 184/1983, contestando la sussistenza dell’abbandono perché riconducibile a una causa di forza maggiore transitoria e alla condotta illecita di un terzo. Con il terzo hanno denunciato la violazione della L. n. 184/1983, art. 1, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 30 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, per la mancata attivazione degli incontri e di un percorso di recupero dei rapporti familiari. Con il quarto hanno lamentato l’omesso esame delle dichiarazioni della minore, che avrebbe espresso il desiderio di riunirsi alla famiglia biologica e la tristezza per la separazione dai genitori e dai fratelli. Con il quinto hanno contestato l’esclusione del mantenimento dei rapporti tra genitori e figli e tra fratelli e, subordinatamente, chiesto di rimettere alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 27 della L. n. 184/1983. Con il sesto hanno denunciato discriminazione in relazione all’appartenenza della famiglia alla comunità rom. Con il settimo hanno lamentato l’omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese in favore dei ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002. Con l’ottavo, in subordine, hanno invocato la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti gli altri sei. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Firenze e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto non conforme ai principi applicabili la valutazione che aveva escluso il recupero dei rapporti familiari facendo leva sul tempo trascorso, sulla relazione instaurata con gli affidatari e sull’inadeguatezza genitoriale, senza attribuire adeguato rilievo alle cause e alle concrete difficoltà che avevano determinato la situazione e senza verificare se misure di sostegno e incontri, con un impegno effettivo e per un tempo ragionevole, potessero consentire il recupero delle funzioni genitoriali. La Corte d’appello dovrà quindi valutare se, prima di recidere il legame biologico, le autorità abbiano adottato tutte le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per permettere ai minori una vita familiare nella famiglia d’origine, secondo il loro superiore interesse.

Norme richiamate

  • L. n. 184/1983, art. 1

    In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio – a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza.

    La dichiarazione di adottabilità, incidendo sul diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine, richiede una valutazione rigorosa ed è giustificata come extrema ratio soltanto in presenza di abbandono radicale e irreversibile, dovuto all’incapacità genitoriale di allevare e curare il figlio.

  • L. n. 184/1983, art. 8

    a tenore della giurisprudenza di questa Corte, lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (Cass., n. 11171/19).

    Lo stato di abbandono sussiste quando i genitori non assicurano le cure materiali, l’affetto e il sostegno psicologico indispensabili allo sviluppo del minore, purché la situazione non sia transitoria; la sua valutazione fattuale spetta al giudice di merito.

  • art. 8 CEDU

    In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi. La Corte Europea, rilevando altresì che lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco, esige in particolare che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore.

    Il rispetto effettivo della vita familiare comporta obblighi positivi: accertato un legame familiare, le autorità devono, in linea di principio, consentirne lo sviluppo. La rottura dei legami tra minore e famiglia è ammessa solo in circostanze eccezionali, per l’indegnità dei genitori o per un’esigenza primaria connessa al superiore interesse del minore.

Massime di principio

  • La dichiarazione di adottabilità è una misura di extrema ratio: prima di recidere il legame biologico, il giudice deve accertare con particolare rigore un abbandono radicale e irreversibile, non riconducibile a difficoltà transitorie, e l’incapacità dei genitori di assicurare al minore le cure materiali e affettive indispensabili.
  • Nel valutare l’adottabilità, non è sufficiente constatare la gravità oggettiva delle condizioni di abbandono o l’inadeguatezza genitoriale attuale: occorre considerare le cause e le concrete difficoltà che hanno prodotto la situazione e verificare, con prognosi riferita a un tempo ragionevole, se un effettivo sostegno e un percorso di recupero possano ripristinare adeguate funzioni genitoriali.
  • Quando esiste un legame familiare, gli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 CEDU impongono alle autorità di adottare le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per consentire lo sviluppo della vita familiare; l’interruzione dei rapporti e la recisione del legame sono giustificabili solo in circostanze eccezionali e in funzione di una necessità primaria relativa al superiore interesse del minore.
  • Il fatto che il minore possa beneficiare di un contesto educativo più favorevole presso gli affidatari non è, da solo, sufficiente a giustificarne la sottrazione alla famiglia biologica: l’ingerenza deve risultare necessaria alla luce di ulteriori circostanze.

Come è indicizzato

MaterieAdozione
RamiFamiglia
IstitutiTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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