Cassazione Civile, Sentenza n. 3690/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I creditori avevano acquistato crediti vantati da un terzo nei confronti di uno dei debitori e ne avevano tentato il recupero anche mediante decreto ingiuntivo. Il debitore aveva compiuto atti dispositivi del patrimonio, tra cui una donazione e una compravendita, divenendo incapiente; i creditori avevano quindi agito in revocatoria ordinaria. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi causa del debitore formularono offerta reale, accettata dai creditori con riserva e seguita dal ritiro delle somme. Il Tribunale dichiarò inefficace la donazione e rigettò la domanda relativa alla compravendita; la Corte d’appello di Palermo confermò la decisione con sentenza n. 2248/2016, depositata il 2 dicembre 2016. I debitori proposero ricorso principale articolato in cinque motivi: difetto assoluto di motivazione per mancata indicazione dei crediti posti a fondamento della revocatoria; omesso esame del fatto decisivo dell’estinzione dei debiti per effetto dell’offerta reale; violazione degli artt. 2901 c.c. e 1210 c.c. per aver ritenuto sussistenti crediti residui dopo l’offerta; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato somme non dedotte; violazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 131/1986 per aver considerato credito dei controricorrenti l’imposta di registro della sentenza. I creditori proposero ricorso incidentale, fondato su due motivi, contestando l’esclusione di un credito derivante da compravendita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la sentenza d’appello aveva indicato due crediti residui: le spese illiquide, future ed eventuali, e le spese di registrazione della sentenza. Ha respinto anche la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché dagli atti risultava l’eccezione dei creditori relativa alle spese illiquide. Ha ritenuto infondati sia il motivo sull’omesso esame dell’estinzione dei debiti, perché la Corte d’appello aveva deciso che l’offerta non comprendeva quei crediti residui, sia la censura di violazione dell’art. 2901 c.c.: ai fini della revocatoria ordinaria è sufficiente una nozione ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche eventuale e litigiosa, senza che siano necessari certezza, liquidità ed esigibilità. Ha inoltre rilevato che l’offerta reale non risultava convalidata e che la contestazione del creditore circa la sua efficacia satisfattiva lasciava sussistere un credito idoneo a fondare l’azione; il quinto motivo, relativo all’imposta di registro, è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la conferma della sussistenza di crediti litigiosi residui bastava a giustificare l’interesse alla revocatoria. La Corte ha compensato le spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentali.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Il motivo è infondato in quanto è regola che l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Per l’azione revocatoria ordinaria la nozione di credito è ampia: è sufficiente una ragione o aspettativa di credito, anche eventuale e litigiosa, senza necessità che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
art. 1210 c.c.
Del resto, non risulta convalidata l’offerta reale, e la mera contestazione del pagamento satisfattivo da parte del creditore rende fondata la tesi della corte di merito circa la residualità di un credito idoneo a fungere da presupposto dell’azione revocatoria.
Nel caso deciso, la mancata convalida dell’offerta reale e la contestazione del creditore circa il suo effetto satisfattivo consentono di ritenere ancora esistente un credito rilevante quale presupposto della revocatoria.
art. 112 c.p.c.
Motivo che, per inciso, smentisce il precedente che invece era basato sulla omessa indicazione di quali fossero i crediti residui. Ma comunque sia infondato, proprio in ragione del fatto che, invece, risulta chiaramente l’eccezione dei creditori circa il fatto che i crediti non soddisfatti erano quelli per le cosiddette “spese illiquide”.
Non sussiste violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la statuizione sui crediti residui si fonda su un’eccezione che risulta chiaramente formulata dai creditori negli atti.
art. 360 c.p.c.
Motivo, in realtà, infondato, in quanto la corte indica come residui due crediti, quello per il pagamento delle spese illiquide e quello per il pagamento delle imposte di registro.
La censura di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione è infondata se la decisione individua i crediti residui posti a fondamento della revocatoria.
art. 54 del D.P.R. n. 131 del 1986
Il motivo resta assorbito dal rigetto del terzo, ossia dalla circostanza che è sufficiente un credito litigioso, ossia contestato, che nella fattispecie è quello al pagamento delle spese “illiquide” e delle altre spese, per fondare la revocatoria, non assumendo rilevanza la circostanza della effettiva insussistenza del credito da imposta di registro.
La questione relativa all’individuazione del soggetto creditore dell’imposta di registro non deve essere decisa quando la revocatoria è comunque sorretta da un altro credito litigioso residuo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso principale e della declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la qualità di creditore può derivare anche da una ragione o aspettativa di credito: non sono necessari i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente anche un credito eventuale o litigioso.
- La contestazione del creditore circa l’efficacia satisfattiva dell’offerta reale, in assenza della sua convalida, può lasciare sussistere un credito idoneo a fondare l’azione revocatoria.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è accoglibile quando il giudice di merito abbia esaminato e deciso la questione controversa, pur risolvendola in senso contrario alla parte ricorrente; opera inoltre la preclusione da doppia conforme nei termini rilevati dalla decisione.
- Non ricorre violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice fonda la decisione su un’eccezione che risulta effettivamente dedotta negli atti di causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3696/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3692/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3691/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3694/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3654/2020 del 13/02/2020
- Sentenza civile · 13 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3596/2020 del 13/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →